TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 gennaio 2016, n. 552

Diniego nulla osta trasferimento da altra universita’ (straniera)-Posti non coperti-Termine di decadenza

Data Documento: 2016-01-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Sebbene sia giustificabile l’esigenza di evitare, da parte di taluni studenti, veri e propri aggiramenti dell’obbligo preselettivo, mediante l’iscrizione al primo anno e il superamento di pochi, e a volte più semplici, esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento, ad anni successivi al primo, presso atenei italiani che prevedano il c.d. “numero chiuso”, senza necessità di espletare un test preselettivo neppure quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso. 

Contenuto sentenza

N. 00552/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07691/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7691 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sgandurra, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Tringali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Gitto, in Roma, Via di Novella n. 22; 
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro n. 12 del 30 ottobre 2013 che nega alla ricorrente il rilascio del nulla osta al trasferimento in ingresso dalla Facoltà di Medicina dell’Università Rumena dell’Ovest Vasile Goldis di Arad;
dell’articolo 2 del decreto rettoriale n. 517 del 18 giugno 2012 nella parte in cui si condiziona la prosecuzione degli studi a studenti di università di Stati comunitari alla stipula di apposite convenzioni;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente inclusi la stessa nota di cui al prot. n. 13120 del 2 dicembre 2013;
e con il ricorso per motivi aggiunti
della delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro assunta nell’adunanza del 17 dicembre 2013;
della Circolare del M.I.U.R. di cui al prot. n. 602 del 18 maggio 2011 avente ad oggetto norme per l’accesso degli studenti stranieri, nella parte in cui subordina il trasferimento degli studenti provenienti da Università estere al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al primo anno;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la nota del Presidente della Scuola di medicina e Chirurgia del ridetto Ateneo di cui al prot. n. 3 del 9 gennaio 2014;
e per la condanna dell’Università degli Studi di Catanzaro al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di Cassazione – sezione prima civile n. 12509 del 17 giugno 2015, con la quale è stato da ultimo statuito che l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ai sensi dell’articolo 156, comma 3, c.p.c. e che, in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali ed in nessun caso da quella di spedizione, e nella sua piena condivisione, si ritiene che il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, intervenuto a mezzo del servizio postale e depositato ampiamente entro i termini di legge, non è inammissibile sotto il profilo che era stato prospettato in precedenza.
Nel merito, invece, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle considerazioni tutte che seguono, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia della sezione.
Si premette, ancora, al riguardo, che come da relazione dell’Università di cui da ultimo e di cui alla nota del 24.6.2015, risulta che la ricorrente non si è mai immatricolata all’università non avendone fatto richiesta dopo l’adozione dell’ordinanza collegiale di questa sezione ed essendo successivamente intervenuta l’ordinanza di reiezione in sede di appello da parte del C.d.S.; la ricorrente, tuttavia, interpellata al riguardo ha rappresentato di avere ancora interesse all’accoglimento nel merito del ricorso, essendo appunto suo interesse rientrare in Italia al fine di proseguire qui i propri studi universitari.
Alla luce di quanto rilevato, deve ritenersi che, allo stato, sussista ancora l’interesse della ricorrente alla trattazione nel merito del ricorso di cui trattasi.
Si premette al riguardo che il diniego di rilascio del nulla osta al trasferimento è stato adottato sulla base della esclusiva argomentazione della mancanza del convenzionamento di cui all’articolo 2 del R.D. n. 517 del 2012.
Al riguardo la sezione ha avuto già modo di statuire quanto segue (cfr, nei termini, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, n. 7322/2015):
– il Consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia, con il verbale ha espresso parere non favorevole per gli studenti provenienti da Università non italiane, poiché non esiste un’apposita convenzione tra l’Università straniera di appartenenza, ossia l’Università “Vasi Le Gordis” di Arad in Romania, e l’U.M.G. di Catanzaro;
– successivamente alla notificazione del ricorso è stata comunicata la delibera del Senato accademico con cui si dispone che non si autorizza il trasferimento;
– il ricorso è da accogliere con riguardo alle prospettazioni con le quali parte ricorrente fa valere la violazione delle norme della T.C.E. sul riconoscimento dei titoli di studio superiore e secondo cui, partendo dall’osservazione che l’articolo 31 del d.lgs. n. 206 del 2007 prevede l’automatico riconoscimento in Italia del titolo di Laurea in odontoiatria ed in medicina e chirurgia conseguito in università europee e che la distribuzione sul territorio europeo dei professionisti segue i normali principi di regolazione del mercato, nel caso in specie non si pone neppure un problema di iscrizione al primo anno per il quale vi è il numero chiuso, ma di trasferimento, in cui l’unico limite è dato dalla capienza dei corsi, su cui è sovrana l’Università;
– i contrasti giurisprudenziali sulla vicenda dei trasferimenti da Università di Paesi appartenenti all’Unione Europea ed in particolare sulla tematica “relativa alla precisa individuazione dei presupposti richiesti nell’ordinamento vigente per il trasferimento di studenti iscritti in università straniere a corsi di laurea dell’area medico-chirurgica (v. ord. 454/2014 C.G.A.R.S. di remissione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), sono stati appianati dalla sentenza resa dall’Adunanza Plenaria il 28.01.2015 n. 1, che ha confermato quanto già divisato da questa sezione con le sentenze nn. 255 e 256 del 2013;
– sebbene l’indirizzo rigoroso prescelto dal Ministero trovi certamente una giustificazione di opportunità nell’esigenza di evitare da parte di taluni studenti i veri e propri aggiramenti dell’obbligo preselettivo, mediante l’iscrizione al primo anno e il superamento di pochi e a volte più semplici esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a “numero chiuso” senza necessità di espletare un test preselettivo, neppur quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso;
– l’ingresso nella Comunità Europea della Bulgaria e della Romania, – i ricorrenti hanno frequentato e svolto il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso un’Università di quest’ultima nazione – ha comportato il necessario adeguamento di tali ordinamenti al principio di libera circolazione e stabilimento, dei quali la scelta di studiare presso un determinato Paese della Comunità Europea piuttosto che presso un altro è da considerarsi diretta estrinsecazione. A ciò si aggiunga che la questione non verte inoltre sulla iscrizione al primo anno, sottoposto come noto all’accesso programmato, ma sul trasferimento che è sottoposto alla unica condizione della sussistenza dei posti per essi previsti nell’ambito della programmazione di Ateneo, come correttamente rilevato nella terza censura proposta.
Soltanto con la nota dell’università di cui da ultimo del mese di giugno 2015, depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria assunta alla precedente udienza pubblica, la stessa da atto che, comunque, come da scheda allegata, ad eccezione che per il sesto anno di frequenza, per i primi cinque non residua alcuna disponibilità di posti presso il Corso di Medicina e Chirurgia rispetto alle assegnazioni ministeriali e che, tuttavia, premesso che nella stessa nota è detto che la predetta circostanza è rappresentata per mera completezza istruttoria, la predetta considerazione integrerebbe, comunque, in caso contrario un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato in sede giudiziaria per mezzo degli scritti difensivi dell’amministrazione, con la conseguenza che la medesima circostanza, anche se acquisita agli atti, non consente di escludere la fondatezza del ricorso sotto il prospettato profilo.
Ciò premesso il ricorso deve, pertanto, essere accolto perché, nel caso in esame, nel provvedimento di rigetto dell’istanza l’amministrazione non ha opposto al ricorrente l’inesistenza di posti disponibili o l’insufficienza dei crediti collegati agli esami svolti.
Sarà, pertanto, l’università a provvedere eventualmente al riguardo, in sede di riesame dell’istanza presentata da parte della ricorrente a seguito dell’annullamento del diniego impugnato il quale si ribadisce era esclusivamente motivato sulla base del mancato convenzionamento di cui all’articolo 2 del D.R. n. 517 del 2012.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi ed ai fini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)