TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 luglio 2013, n. 7386

Dottorato di ricerca-Esclusione ultimo anno-Risarcimento danno

Data Documento: 2013-07-19
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di danno da perdita di chance, la giurisprudenza sostiene che, per la natura di tale tipo di risarcimento, è logicamente incompatibile che la relativa domanda “possa intendersi subordinata all’offerta in giudizio di una prova in termini di certezza, risultando invece sufficiente che gli elementi addotti, in virtù dell’inderogabile principio contenuto nell’art. 2697 c.c., consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri” (Cons.Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2399); tuttavia, nel caso di specie, essendo la perdita di chance affidata alla rivalutazione della posizione dell’interessato e cioè ad un giudizio di discrezionalità tecnica, secondo i principi generali in materia, non si è in grado di inferire senz’altro un esito negativo di tale valutazione, in assenza della quale il ricorrente possa conseguire futuri vantaggi, non potendosi né il giudice, né tanto meno la parte ricorrente sostituirsi a dette valutazioni.

Contenuto sentenza

N. 07386/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05533/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5533 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Macchia rappresentato e difeso dagli Avvocati [#OMISSIS#] Micucci e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Spingardi in Roma Via Civinini, n. 12; 
contro
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in persona del Rettore legale rappresentante p.t., il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano; 
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, sezione III bis, 23 dicembre 2008, n. 12239 e per il risarcimento del danno anche da ritardo come in ricorso precisato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 30 maggio 2013 e depositato il successivo 13 giugno, espone il ricorrente che con ricorso del 1998 chiedeva l’annullamento del decreto 2 dicembre 1997 del Rettore dell’Università di Roma con il quale era stata disposta la sua esclusione dall’ultimo anno del dottorato, in quanto le sue attività erano ritenute non sufficienti a giustificare il proseguimento del dottorato stesso. Il motivo reale era dovuto alle dimissioni del docente incaricato del tutoraggio per contrasti con l’Ateneo.
Espone altresì che a seguito del ricorso al rettore egli si vedeva riassegnare la borsa di studio per il secondo anno, ma in data 9 gennaio 1998 riceveva copia del decreto 2 dicembre 1997 di esclusione dal corso.
Il TAR accoglieva il ricorso proposto con la sentenza in epigrafe indicata con cui venivano annullati gli atti impugnati con condanna dell’Università al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite.
A seguito della notifica della sentenza all’Università il ricorrente riceveva una nota in data 9 aprile 2009 con la quale il competente ufficio de “La Sapienza” comunicava che era stato revocato il decreto rettorale del 2 dicembre 1997 e che si era in attesa di conoscere le determinazioni del Collegio dei docenti.
Seguiva la richiesta di ottemperanza da parte del ricorrente, che rimaneva senza riscontro, per cui col ricorso attuale egli chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe con conseguente condanna dell’Università ad ammetterlo alla prosecuzione del corso, onde conseguire il titolo di dottore di ricerca in ingegneria ambientale.
Chiede pure la condanna al risarcimento del danno da ritardo che quantifica in Euro 5.000,00.
In via subordinata chiede l’ottemperanza della sentenza per equivalente, come consistente nel risarcimento del danno causatogli dalla mancata percezione della borsa di studio pari ad Euro 6.713,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria che fino alla data della domanda è pari ad Euro 12.356,29.
Quantifica anche il danno da perdita di chance in quanto con il titolo di dottore di ricerca avrebbe potuto svolgere una brillante carriera universitaria e che è pari ad Euro 30.000,00.
Conclude, rappresentando che comunque la sua richiesta di risarcimento del danno è ammissibile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e chiede pure la concessione di misure cautelari, come dovute al notevole lasso di tempo trascorso e l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione universitaria si è costituita in giudizio, ha rappresentato le situazioni che saranno meglio oltre esposte ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente.
Il ricorso è pervenuto alla camera di consiglio del 5 luglio 2013 alla quale è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.
2. Oggetto del giudizio è l’esecuzione della sentenza del TAR con la quale la sezione ha disposto l’annullamento degli atti impugnati col ricorso n. 4512/1998 e cioè:
– del decreto in data 2 dicembre 1997 di esclusione del ricorrente dal proseguimento del Corso di dottorato di ricerca in ingegneria ambientale XI Ciclo, e
– della delibera in data 8 maggio 1997 del Collegio dei docenti,
– della nota 10 settembre 1997 del Dirigente della VI Ripartizione,
– della nota del Rettore dell’8 ottobre 1997,
– dei verbali del Collegio dei docenti,
– della nota del Rettore del 16 febbraio 1998.
La sentenza così motivava tale annullamento:
“a) che non risulta in atti la prova della convocazione del dott. Macchia per la seduta conclusiva (svoltasi in data 28 novembre 1997) del Collegio dei docenti;
b) che la deliberazione assunta in tale sede è confermativa di quella assunta in data 8 maggio 1997; entrambe risultano viziate da carenza di motivazione e di istruttoria, anche in relazione alla peculiarità della situazione nella quale si era venuto a trovare il dott. Macchia, a seguito delle dimissioni del tutor originario e alle circostanze rappresentate in via amministrativa dallo stesso dott. Macchia;
c) che ne risulta invalidato il conseguente decreto di esclusione del ricorrente dal dottorato di ricerca;
d) che quindi il ricorso è fondato e va accolto, previo assorbimento dei profili di censura non esaminati, con annullamento degli atti impugnati (decreto di esclusione in data 2 dicembre 1997); altri atti richiamati in epigrafe, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.”.
L’Università ricevuta la sentenza con decreto n. 332 del 23 marzo 2009 ha provveduto a revocare il decreto n. 02315 del 2 dicembre 1997, l’ha trasmesso al Presidente del dottorato Prof. [#OMISSIS#] Cenedese, testualmente restando “in attesa di conoscere le determinazioni che il Collegio dei docenti deciderà di assumere” (Nota dell’Università a prot. n. 0021000 del 9 aprile 2009).
Con la memoria per l’udienza l’Ateneo ha tuttavia evidenziato che il coordinatore del dottorato di ricerca aveva rappresentato che il dottorato in questione, istituito nel 1997 non era più esistente e che pertanto non avrebbe più potuto convocarne il Collegio dei docenti. Tuttavia sentiti i professori che avevano svolto le funzioni di tutor e di cotutor del ricorrente essi confermavano la delibera di esclusione del ricorrente per insufficienza delle attività svolte a giustificare il proseguimento del dottorato.
Tale operato non appare esaustivo della esecuzione della sentenza in epigrafe indicata.
In primo luogo ad un atto tipico e nominato come la delibera del Collegio dei docenti in data 8 maggio 1997 ed i verbali del medesimo Collegio recanti le motivazioni dell’esclusione del ricorrente, annullati nei limiti di interesse con la sentenza ridetta, non può seguire un atto orale quale la affermazione da parte del Presidente del dottorato che “sentiti i professori [#OMISSIS#] Schiavoni (tutor del ricorrente) e [#OMISSIS#] Gallerano (cotutor del ricorrente) confermava la delibera del Collegio dei docenti dell’8 maggio 1997 con la quale tutti i membri del collegio avevano concordato che le attività svolte dal dott. Macchia non erano sufficienti a giustificare il proseguimento del Dottorato”.
A giustificare tale presa di posizione non è neppure sufficiente la circostanza che il dottorato in “Ingegneria ambientale” al quale aveva partecipato il ricorrente non esisteva più, in quanto risulta che esso sarebbe stato sostituito dal dottorato in “Ingegneria ambientale e delle risorse” dall’a.a. 1998/1999.
Poiché per come risulta dal bando i posti a disposizione del dottorato erano tre per la durata di tre anni e non appare plausibile che gli altri due soggetti che hanno partecipato al medesimo dottorato non siano stati posti in condizione di portarlo a termine, in realtà nulla si opponeva a che l’amministrazione universitaria eseguisse correttamente la sentenza, per come la dirigente della Ripartizione IV aveva suggerito al Presidente del dottorato con l’espressione “Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che il Collegio dei Docenti deciderà di assumere”, facendo ovviamente riferimento a determinazioni scritte e non orali.
Sostanzialmente, dunque, quando la sentenza ha annullato oltre che il decreto di esclusione del ricorrente dal dottorato anche gli “altri atti richiamati in epigrafe nei limiti dell’interesse di parte ricorrente” ha annullato anche la delibera dell’8 maggio 1997 del Collegio dei docenti ed i verbali relativi, con la conseguenza che ne dovevano seguire analoghi atti di rivalutazione della posizione del ricorrente, alla luce del portato della sentenza che ha pure posto in rilievo la mancata considerazione in tali atti della vicenda delle dimissioni del tutor originario.
In conclusione l’Università dovrà pronunciarsi nuovamente sulla posizione del ricorrente riconvocando il Collegio dei docenti dell’epoca o altro Collegio comunque avente la stessa competenza nell’ambito del dottorato di “Ingegneria ambientale e delle risorse” tenendo conto della situazione che si era venuta a creare all’epoca per le dimissioni del tutor originario.
Poiché secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione del dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (attuale Sapienza Università di Roma) il Collegio dei docenti “delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività,” per adottare la nuova deliberazione di che trattasi il Collegio dovrà operare nel suo plenum, come è proprio dei collegi che esprimono valutazioni, ritenuti costantemente dalla giurisprudenza collegi perfetti.
A tali incombenti l’Amministrazione universitaria dovrà provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.
Per il caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione universitaria viene sin d’ora nominato, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, il quale, al suo insediamento dovrà verificare se è stata data esecuzione al contenuto della sentenza in epigrafe e cioè se sono state effettuate le valutazioni di cui sopra o altrimenti provvedere a costituire il Collegio dei docenti per il dottorato di “Ingegneria ambientale” o da quello che ne risulta avere preso il posto e che per quanto consta al Collegio essere denominato “Ingegneria ambientale e delle risorse” e fornire alla sezione dettagliata relazione in merito.
Il commissario ad acta dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo.
Il compenso del commissario ad acta, comprensivo delle spese, sarà liquidato su documentata nota spese.
2. La pronuncia di cui sopra si qualifica quale esecuzione in forma specifica della sentenza in epigrafe e si accompagna a quanto già effettuato dall’Amministrazione universitaria con la revoca del decreto di esclusione del ricorrente dal dottorato.
2.1 Pertanto la posta di danno per equivalente richiesta dal ricorrente con la domanda risarcitoria, laddove venga acclarata l’impossibilità di procedere all’esecuzione in forma specifica e quantificata in Euro 12.356.29 non può essere accolta.
2.2 Analogamente il danno da perdita di chance quantificato in Euro 30.000,00 e giustificato dal ricorrente per la circostanza che, essendo infine ammesso al prosieguo del dottorato non ne superi l’esame finale, non può essere concesso.
Allo stato, infatti prima delle nuove valutazioni che il Collegio dei docenti del dottorato dovrà reiterare non è consentito inferire né che il ricorrente verrà ammesso al prosieguo del dottorato né che non ne sia ammesso, con la conseguenza di affidare ad un evento del tutto futuro ed incerto la prova di tale posta di danno.
E’ vero che la giurisprudenza sostiene che, per la natura di tale tipo di risarcimento, è logicamente incompatibile che la relativa domanda “possa intendersi subordinata all’offerta in giudizio di una prova in termini di certezza, risultando invece sufficiente che gli elementi addotti, in virtù dell’inderogabile principio contenuto nell’art. 2697 c.c., consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri” (Consiglio di Stato, sezione V, 2 maggio 2013, n. 2399), però nel caso in esame essendo la perdita di chance affidata alla rivalutazione della posizione dell’interessato e cioè ad un giudizio di discrezionalità tecnica, secondo i principi generali in materia, non si è in grado di inferire senz’altro un esito negativo di tale valutazione, in assenza della quale il ricorrente possa conseguire futuri vantaggi, non potendosi né il giudice, né tanto meno la parte ricorrente sostituirsi a dette valutazioni.
Ciò comporta la conseguenza che la posta di danno richiesta non consente neppure la prognosi dell’esito né in senso negativo né in senso positivo delle valutazioni, con conseguente reiezione di tale profilo.
2.3 Più delicato invece si presenta il profilo del danno da ritardo.
Esso richiede la contestazione della eccezione dell’Amministrazione universitaria che ha opposto che la domanda risarcitoria è inammissibile in quanto la stessa avrebbe dovuto essere proposta in via ordinaria.
Tale eccezione va respinta nella considerazione che l’art. 112, comma 3 del Codice del processo amministrativo prescrive che può essere proposta in sede di ottemperanza l’azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilita’ o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.
E tale è da qualificare la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, sol se si consideri la parziale esecuzione del giudicato effettuata dall’Amministrazione universitaria con la revoca del decreto di esclusione dell’interessato dal dottorato, laddove, come sopra analizzato, l’esatta esecuzione della sentenza in epigrafe indicata richiedeva che il Collegio dei docenti si pronunciasse nuovamente sulla posizione dello stesso.
Ciò premesso, nel merito della domanda di risarcimento del danno da ritardo, va ulteriormente rappresentato che, avendo il ricorrente ricevuto dal 2009 la nota dell’Università a prot. 0021000 con la quale gli si comunicava la revoca del decreto di esclusione dal dottorato e che si era in attesa delle determinazioni del Collegio dei docenti egli aveva tutte le ragioni di attendersi queste determinazioni, che sollecitava con raccomandata del 24 settembre 2009, rimasta senza alcun riscontro, onerandolo di proporre l’ulteriore ricorso in esame.
Al riguardo il Consiglio di Stato si è di recente pronunciato individuando le caratteristiche del danno da ritardo quando sia legato non tanto alla conclusione del procedimento siccome basata sul termine stabilito dai regolamenti ex lege n. 241 del 1990, ma quando il presupposto sia costituito dalla lesione di interessi legittimi pretensivi, come accade nel caso in esame.
Nel caso, dunque, l’Alto Consesso riconduce tale figura di danno al principio dell’atipicità dell’illecito civile, che costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. (Consiglio di Stato, sezione IV, 7 marzo 2013, n. 1406).
Ciò chiarito sostiene il Consiglio che “Di conseguenza, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero “superamento” del termine fissato “ex lege” o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”. Peraltro, la valutazione che il giudice è sollecitato a svolgere, è di natura relativistica, e deve quindi tenere conto della specifica complessità procedimentale, ma anche – in senso negativo per le ragioni dell’amministrazione intimata – di eventuali condotte dilatorie. Infine, la domanda di risarcimento del danno da ritardo, azionata ex art. 2043 c.c., può essere accolta dal giudice solo se l’istante dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già “ab origine”. (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1406/2013 cit.).
Nel caso in esame non vi era un termine di conclusione del procedimento e quindi la valutazione del ritardo nell’operato dell’Università deve avvenire sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di Stato.
Al riguardo il ricorrente sostiene che dal 2009 attende un riscontro dall’Università, come in effetti è, dato che l’Ateneo dopo la comunicazione della revoca del provvedimento di esclusione dal dottorato non ha adottato gli atti valutativi che avrebbe dovuto adottare una volta eliminato dal mondo giuridico il provvedimento negativo che incideva sulla situazione del ricorrente.
Che la responsabilità ricada sul Collegio dei docenti è dimostrato dalla nota con la quale gli uffici dell’Università restavano in attesa delle determinazioni di tale organo, non potendo essi adottare alcuna risposta in assenza delle determinazioni dell’organo collegiale.
Né il silenzio dal primo serbato sulla nota dirigenziale a prot. 0021000 del 2009 può trovare una sua giustificazione nel cambiamento della definizione del dottorato in questione, perché come già rilevato sopra allora deve essere chiarito quale sistemazione sia stata trovata per gli altri due partecipanti al dottorato, ammesso che i tre posti siano stati coperti tutti e tre. Ma anche il silenzio su tale circostanza non depone favorevolmente sull’operato dei responsabili del dottorato che presenta molti lati oscuri o imperdonabili negligenze.
E tale osservazione rende evidente l’elemento soggettivo della colpa al quale va dunque ascritto l’operato dell’Ente, per come posto in evidenza dal ricorrente che lamenta appunto di non avere ricevuto alcun riscontro dall’Ateneo dopo la sua diffida.
In sostanza nulla si opponeva che almeno una risposta fosse concessa all’interessato ad opera del Collegio dei docenti unico competente a completare le determinazioni sulla posizione del ricorrente che invece sono rimaste sospese nell’inerzia dell’organo collegiale.
Tutti gli elementi individuati sopra dalla giurisprudenza si presentano dunque sussistenti nella fattispecie in esame, con la conseguenza che al ricorrente va anche riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo liquidato in via equitativa in Euro 3.000,00.
3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto in parte accolto e per l’effetto va ordinato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di dare completa esecuzione alla sentenza del TAR sezione III bis, n. 12239 del 23 dicembre 2008 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.
Per il caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione universitaria viene sin d’ora nominato, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, il quale, al suo insediamento dovrà verificare se è stata data esecuzione al contenuto della sentenza in epigrafe come sopra indicato o provvedervi egli stesso nei termini di cui sopra entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo e con compenso come nel dispositivo indicato.
Il ricorso va accolto inoltre anche per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno da ritardo e per l’effetto l’Amministrazione universitaria de “La Sapienza” va condannata al pagamento di Euro 3.000,00, mentre per il resto va respinto.
4. In ragione della soccombenza solo parziale dell’Università in epigrafe indicata le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto così dispone:
– ordina all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” attuale “Sapienza” Università di Roma di provvedere all’esecuzione della sentenza del TAR Lazio sezione III bis n. 12239 del 23 dicembre 2008 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.
Per il caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione universitaria viene sin d’ora nominato, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, il quale, al suo insediamento dovrà verificare se è stata data esecuzione al contenuto della sentenza in epigrafe come sopra indicato o provvedervi egli stesso nei termini di cui sopra, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo e con compenso da liquidarsi su apposita nota spese;
– condanna all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” attuale “Sapienza” Università di Roma al pagamento di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo a favore del ricorrente e per il resto respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)