In caso di personale formalmente alle dipendenze dell’università, ma funzionalmente assegnato per lo svolgimento della propria attività lavorativa presso un’azienda-policlinico, spetta a quest’ultima la gestione integrale del rapporto di lavoro. In sostanza, la parte datoriale, quanto alle prestazioni assistenziali, è da individuarsi nella predetta azienda e non nell’ateneo. Da ciò consegue che l’azienda-policlinico sia subentrata anche negli oneri economici finanziari concernenti le voci retributive connesse alla predetta attività assistenziale, ivi compresa l’indennità perequativa relativa alla medesima attività.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 febbraio 2016, n. 1428
Trattamento economico aggiuntivo spettante al personale universitario che presta servizio presso le strutture del S.S.N.
N. 01428/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09121/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9121 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Manna, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Mazzoli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Parioli n. 44;
contro
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, sez. III bis, n. 635/2009 per l’ottemperanza della sentenza n. 12439/2003 sulla ricostruzione della carriera economica e giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] Manna ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, sez. III bis, n. 635/2009 sul giudizio per l’ottemperanza della sentenza della medesima sezione n. 12439/2003 ai fini della ricostruzione della carriera economica e giuridica della stessa.
In particolare la ricorrente ha dedotto che:
– con la sentenza della sezione n. 12439/2003 è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento dell’Università del 15.4.1996 di rigetto della domanda di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 236 del 1995 al fine di ottenere l’inquadramento nell’ottavo livello dell’area funzionale tecnico-scientifica, con il conseguente annullamento del predetto provvedimento ed accertamento del suo diritto al richiesto inquadramento con ricostruzione della carriera economica e giuridica e con maggiorazione per i profili economici degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
– con la successiva sentenza della sezione n. 9066/2005 – dopo avere dedotto l’irrilevanza, ai fini di cui trattasi, dell’intervenuto inquadramento della ricorrente nella VI q.f. – è stato accolto in parte il ricorso proposto ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 12439/2003 in quanto seppure appellata allo stato non sospesa, ai fini dell’aggiornamento del nuovo stipendio mensile spettante alla ricorrente a seguito dell’inquadramento nell’VIII q.f. , rinviandosi all’eventuale esito vittorioso dell’appello le statuizioni relative al pagamento degli arretrati delle differenze retributive dovute e l’erogazione degli accessori patrimoniali;
– con la sentenza n. 635/2009 è stato accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ai fini dell’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 12439/2003 – a seguito della dichiarazione della perenzione del ricorso in appello proposto da parte dell’Università con il decreto presidenziale n. 6627 del 2006 nonché della reiezione dell’opposizione proposta da parte dell’Università avverso il predetto decreto con il successivo decreto n. 1915/2007-, nel senso della decorrenza degli effetti della predetta sentenza “dalla data di entrata in vigore della legge n. 236/1995” con contestuale nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza dell’Università nei successivi 90 giorni;
– quanto alla ricostruzione giuridica della carriera, con il decreto del Direttore Amministrativo dell’Università La Sapienza n. 7270 del 23 marzo 2009 è stato disposto l’inquadramento della ricorrente nella VIII q.f., profilo di funzionario tecnico-scientifico e socio-sanitario, a fare data dal 24 aprile 1995, data di entrata in vigore del D.L. n. 120 del 21.4.1995 nonché l’inquadramento nella categoria D, posizione economica D2, dell’area tecnica, ai sensi dell’articolo 74 del C.C.N.L. 1998/2001 con decorrenza dal 9.8.2000 e con il successivo decreto del Direttore Amministrativo dell’Università La Sapienza del 20 luglio 2009 è stato disposto l’inquadramento della ricorrente nella categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, con decorrenza dall’1.1.2001 e nella posizione economica EP2 con decorrenza dall’1.1.2004;
– quanto, invece, alla ricostruzione ai fini economici, lamenta che:
— a livello assistenziale e sanitario la stessa risulta essere inquadrata nella settima fascia A.O.U. posizione C5 – assistente tecnico;
— a decorrere dal mese di agosto 2009 e fino all’anno 2012 non le è stata corrisposta l’indennità di posizione nonché la voce economica di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti quanto alla posizione di servizio rivestita da parte della ricorrente;
— il Commissario ad acta avrebbe erroneamente dato atto, con la nota del 23.10.2009, che l’Università aveva correttamente provveduto al giudicato di cui trattasi, rilevando ulteriormente sullo specifico punto che la sentenza in questione non avrebbe disposto anche in ordine all’adeguamento dell’attività assistenziale che non costituirebbe un automatismo legato alla progressione in carriera, atteso che la stessa Azienda Policlinico Umberto I di Roma avrebbe affermato il contrario con la propria nota del 20 dicembre 2010;
— il pagamento del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale universitario che presta servizio presso le strutture del S.S.N. è di competenza dell’amministrazione universitaria con la quale intercorre il rapporto di impiego.
Conclusivamente la ricorrente insiste ai fini della corretta e compiuta esecuzione del giudicato di cui trattasi ai fini:
– dell’inquadramento professionale corrispondente all’attività assistenziale e sanitaria prestata da parte della stessa;
– della corresponsione – a decorrere dal mese di agosto 2009 e fino all’anno 2012 – sia dell’indennità di posizione che della voce economica di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 761 del 1979.
L’Università “Sapienza” di Roma ha prodotto in atti documentazione concernente la vicenda di cui trattasi in data 25.9.2015.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione alla presenza dei difensori delle parti come da sperato verbale di causa.
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni in [#OMISSIS#].
E’ comprovato in atti che la ricorrente, pur appartenendo ai ruoli del personale universitario non docente, è funzionalmente assegnata per lo svolgimento della propria attività lavorativa presso l’Azienda Policlinico Umberto I a fare data dall’epoca cui si riferiscono i fatti di cui trattasi.
Ne consegue che, pur risultando la stessa formalmente alle dipendenze dell’università, è la predetta Azienda – la quale, a seguito della cessazione dell’Azienda Universitaria Policlinico, è subentrata nella gestione di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali attinenti alle attività di carattere assistenziale svolte presso il Policlinico ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 341 del 1999 – che, in realtà, gestisce integralmente il suo rapporto di lavoro. In sostanza la parte datoriale, quanto alle prestazioni assistenziali, è da individuarsi nella predetta Azienda e non invece nell’Università intimata.
Dalla predetta considerazione consegue che l’Azienda è subentrata anche negli oneri economici finanziari concernenti le voci retributive connesse alla predetta attività assistenziale, ivi compresa l’indennità perequativa di cui al richiamato articolo 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 nonché le altre indennità accessorie. E, a conferma di ciò, è sufficiente richiamare il disposto dell’articolo 64, comma 3, del C.C.N.L. 2006/2009 ancora in vigore, il quale dispone che “3. Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo … resta a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il salario accessorio, viene finanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del DPR n. 761/79.”; tanto è vero che, da ultimo, è stato disposto che si provvede al pagamento della retribuzione economica spettante al suddetto personale con due distinti cedolini stipendiali, l’uno avente ad oggetto il trattamento economico fondamentale di competenza universitaria e l’altro avente ad oggetto le voci retributive di competenza aziendale.
Con il ricorso in trattazione la ricorrente lamenta la mancata equiparazione dal punto di vista economico ai fini del riconoscimento di indennità di natura assistenziale che è, però, di competenza esclusiva dell’Azienda, la quale non è mai stata nemmeno evocata nel giudizio nel presente giudizio.
Tenuto conto di quanto sopra esposto nonché della circostanza che, da un lato, la sentenza della quale si chiede in questa sede l’esecuzione, nulla ha disposto specificatamente al riguardo limitandosi a riconoscere il diritto della ricorrente all’inquadramento nell’indicata qualifica funzionale nonché il diritto alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera e, dall’altro che è comprovato in atti che l’Università ha correttamente proceduto al riguardo, ne consegue che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La ricorrente, al fine di ottenere quanto richiesto in questa sede, dovrà, infatti, rivolgersi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro proponendo l’azione relativa nei confronti dell’Azienda.
Attesa la peculiarietà della vicenda, si ritiene, tuttavia, di dovere disporre tra le parti costituite, la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)