Accoglimento del ricorso, con rinnovo delle operazioni valutative demandato ad un apposito collegio composto dai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza di atenei designati, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, applicando i criteri di cui all’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 (con particolare riguardo al ‘rigore delle procedure di revisione’, alla ‘diffusione’ e alla ‘stima e impatto’).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 marzo 2016, n. 2740
ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione da parte di apposita commissione nominata-
N. 02740/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ricca, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco [#OMISSIS#] in Roma, v.le Gorizia, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei LR p.t., non costituiti;
per l’annullamento
della delibera n. 2 del 22.1.2015 del Presidente dell’ANVUR, comunicata al ricorrente Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con PEC del 23 gennaio 2015, con la quale in accoglimento delle risultanze della “istruttoria” per il riesame della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, quest’ultima veniva ancora esclusa dall’elenco delle riviste di fascia “A”;
di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso all’impugnata delibera della quale si chiede ora l’annullamento.
nonché ove occorra, del D.M. (MIUR) n. 76/2012 per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 30.12.2010, oltre che del DPR n. 222 del 19.9.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con ricorso n. 10659/2012 i ricorrenti prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Dott. [#OMISSIS#] Ricca, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12 El e 12 E2), Riviste e libri scientifiche per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista ricorrente veniva esclusa dalla lista delle Riviste di classe “A”. Nell’ambito di detto ricorso, a seguito di successivo provvedimento ancora negativo dell’ANVUR n. 7 del 4 aprile 2013 venivano notificati motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2013 con i quali si chiedeva l’annullamento di tale secondo provvedimento dell’ANVUR.
Il ricorso veniva deciso dal TAR del Lazio, Sezione III, con sentenza di accoglimento n. 09402/2014 che conclusivamente disponeva nel senso che “l’Agenzia resistente dovrà provvedere, nell’ambito dell’attività conformativa della presente sentenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e, del DLgs 104/2010, a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione in esame e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco A”;
Che, in esecuzione della sentenza n. 9402/14, l’Anvur ha provveduto a una nuova valutazione oggetto del presente giudizio procedendo, oltre che a una istruttoria propria sulla rivista, avvalendosi anche del Gruppo di lavoro libri e riviste di area12 competente a fornire pareri nella procedura di classificazione delle riviste per l’ASN, alla consultazione delle società scientifiche di riferimento e all’acquisizione del giudizio di 3 revisori esterni, come da prassi ormai consolidata dall’Amministrazione;
che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente lamenta il conseguente, nuovo, mancato riconoscimento in classe A alla rivista in esame, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili e, in particolare:
mancato rispetto dei requisiti fissati nella richiamata sentenza;
rivalutazione effettuata ad opera di valutatori anonimi;
mancato rispetto dei parametri di cui all’art.2 dell’allegato b) DM 76/2012 ed erroneità dei presupposti;
disparità di trattamento (non avendo peraltro l’ANVUR mai ottemperato alla ordinanza del 22.5.2013, n. 2059/2013, della Sezione III del TAR Lazio, con cui veniva ordinato “all’Amministrazione resistente il deposito in giudizio, entro quaranta giorni anteriori alla data di trattazione del merito sopra ricordata, di una dettagliata relazione correlata dalla relativa documentazione, che specifichi per tutte le Riviste inserite in classe A dell’area giuridica di riferimento di quella della Rivista facente capo ai ricorrenti, e non solo di quelle prese a riferimento nella tabella allegata alla documentazione depositata per la camera di consiglio del 22 maggio 2013, i criteri di valutazione e i relativi giudizi espressi nel corso del procedimento” );
difetto di motivazione;
Considerato che, a seguito dell’appello proposto dal MIUR e dall’ANVUR avverso la richiamata sentenza n. 09402/2014 – i quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi ricompresi sotto l’unica rubrica di ‘Difetto di istruttoria, eccesso di potere per disparità di trattamento ed errata valutazione dei fatti – il Consiglio di Stato , sez. VI, con sentenza n. 03737/2015 REG non soltanto ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui evidenzia che “l’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76, cit., al punto 2, traccia in modo piuttosto definito i criteri e le modalità attraverso cui può (e deve) essere correttamente svolta l’attività valutativa da parte degli Organi preposti e conseguentemente riconosciuto (o negato) il giudizio di ‘eccellenza’ che consente la collocazione in ‘fascia’ (o ‘classe’) A di una rivista” e, conseguentemente, pur senza negare la discrezionalità tecnica che caratterizza l’espressione delle valutazioni da parte degli organi collegiali a tanto preposti, è giunta a respingere l’appello principale, accogliendo invece l’appello incidentale proposto dai professori [#OMISSIS#] e Ricca, che hanno chiesto la riforma della sentenza per la parte in cui il primo giudice ha nuovamente demandato alle amministrazioni appellate il compito di valutare se riconoscere la collocazione in ‘fascia A’ della RCGI, invece di disporre in modo diretto tale collocazione;
Considerato che il Consiglio di Stato – pur ritenendo di non poter accogliere l’istanza finalizzata ad ottenere l’invocata collocazione per ordine del giudice – ha considerato meritevole di positivo esame l’argomento con cui si è contestata la scelta di demandare ancora una volta alle amministrazioni appellate il compito di presiedere alle rinnovate operazioni valutative, disponendo che al rinnovo delle operazioni valutative proceda un apposito Collegio composto dai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Università degli Studi Roma Tre, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, applicando i criteri di cui all’allegato ‘B’ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 (con particolare riguardo al ‘rigore delle procedure di revisione’, alla ‘diffusione’ e alla ‘stima e impatto’);
Ritenuto, pertanto, che parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità, ex art.100 cpc, dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, che deve ritenersi tamquam non esset a seguito delle suindicate statuizioni del Consiglio di Stato, che ha riformato in melius per i ricorrenti il capo della sentenza del T.A.R. cui l’amministrazione ha inteso dare esecuzione con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa, sicché l’interesse dei medesimi ricorrenti deve ora ritenersi spostato sul provvedimento che sarà emanato da apposito Collegio composto dai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Università degli Studi Roma Tre, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza d’appello, sulla base dei criteri indicati dall’Autorità Giurisdizionale e che, quindi, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Le spese, considerato che il sopravvenuto difetto di interesse è ascrivibile ad un provvedimento giurisdizionale di “reformatio in melius”, seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)