TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 novembre 2017, n. 11028

Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo della valutazione

Data Documento: 2017-11-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Incoerenza del giudizio della commissione.

Contenuto sentenza

N. 11028/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 71co. 2 e 71 bis c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Cossu, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Campobasso, [#OMISSIS#] Fauceglia, [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del MIUR recante la data del 21.10.15 prot. n. 12403 con il quale in dichiarata attuazione della sentenza 7333/15 è stato dato il compito alla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale 12/B1 “di valutare la domanda presentata ai 161 del 2013 dal candidato Dott. [#OMISSIS#] Cossu nella procedura di abilitazione scientifica nazionale delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12 B/1-Diritto commerciale e della navigazione”;
di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali o comunque connessi tra cui il decreto del Capo del Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca del M.I.U.R. n. 1895 del 25.6.2014 recante la nomina della Commissione per il settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale e della navigazione in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
del verbale n. 1 della seduta del 26.11.2015 della Commissione Giudicatrice;
del verbale n. 2 della seduta del 22.11.2015 della Commissione Giudicatrice;
della relazione riassuntiva dei lavori della Commissione Giudicatrice sulla domanda del ricorrente e pubblicati nel sito del MIUR in data 4.1.2016;
di tutti gli ulteriori atti, presupposti, conseguenti o comunque connessi;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 71 e 71 bis cod. proc. amm.;
 La presente decisione viene emanata nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo.
A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.74 c.p.a, inoltre, essa può essere assunta inoltre con riferimento ai precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi, dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi (di recente: T.A.R. Lazio, sez. III bis, nn. 2981/2016, 10064/2017, 11298/2016, 11430/2014), nonostante il diverso esito a cui si era pervenuti in fase cautelare.
Per l’effetto, va annullato il giudizio di inidoneità espresso nei confronti della dott. [#OMISSIS#] Cossu e, ai sensi dell’art.34 c.p.a., va ordinato il riesame da parte di Commissione in composizione integralmente diversa da quella che ha operato, entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del diverso esito della fase cautelare anteriore alla richiesta di fissazione ex artt. 71 e 71 bis c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il giudizio di inidoneità in epigrafe.
Ordina all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo di procedere al riesame della posizione della ricorrente entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 06/11/2017