N. 12632/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11274/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11274 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Capriglione, in proprio e nella qualità di direttore responsabile della Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia e di Presidente della Fondazione [#OMISSIS#] Capriglione Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MRSFBA38L31G337D e [#OMISSIS#] Capriglione C.F. CPRFNC38C13A662F, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
L’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca – Anvur, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione
della nota del Presidente dell’ANVUR del 22.07.15 con la quale è stata comunicata la decisione dell’ANVUR di negare alla rivista trimestrale di diritto dell’economia l’inserimento nella classe “A”;
della delibera dell’ANVUR con cui è stata respinta la richiesta di inserimento in classe “A” della Trimestrale di Diritto dell’Economia;
del “parere esperto”, delle schede di valutazione e degli atti istruttori posti a base degli testè indicati;
di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, prof. Avv. [#OMISSIS#] Capriglione, impugna, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento dell’ANVUR con cui è stato negato alla “Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia” l’inserimento nella Classe “A”, d cui al D.M. 7 giugno 2002, n. 76 All. B.
Deduce vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e in particolare lamenta che:
l’amministrazione, in sede di valutazione, si è discostata dal parere dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia (ADDE), parere che il Consiglio di Stato, nella sentenza della Sezione VI (n. 1584/2015), ha ritenuto invece significativo ai fini della classificazione delle riviste giuridiche;
il giudizio espresso con riguardo alla peer-review non sarebbe fondato in quanto l’ANVUR non ha definito le regole relative all’indicazione del criterio di separatezza tra gli esponenti degli organi della rivista e quelli del Comitato dei valutatori e in proposito rammenta che in numerose riviste di fascia “A” è espressamente riconosciuta, tra i criteri della procedura di valutazione, la possibilità di includere tra i “revisori anche membri della Redazione o del Comitato di Direzione”;
la presenza di autori estranei alla comunità scientifica non può essere assunta come presupposto di una valutazione di “non sufficiente apertura alla comunità scientifica”, in quanto il riscontro di un’effettiva [#OMISSIS#] scientifica delle pubblicazioni non può essere negato per il solo fatto che queste non siano ascrivibili ad esponenti dell’Accademia;
Il ricorrente, inoltre, ritiene che la composizione della Direzione risponde ai criteri in materia fissati dall’ANVUR in quanto tutti i suoi componenti appartengono ai ruoli dell’Università ad eccezione di uno, che risulta essere Consigliere di Stato.
Soggiunge che la Rivista in questione mostra completa adesione alla totalità dei criteri ordinatori indicati dall’ANVUR per “la qualità di una Rivista quale strumento di divulgazione dei risultati della ricerca”, come sottolineato anche dalle attestazioni di eccellenza degli articoli rilasciate da numerose Università italiane nonché dal parere positivo dell’“Associazione dei docenti di diritto dell’economia”. Al fine di disattendere tale parere reso all’unanimità dal Consiglio direttivo della Rivista il Gruppo di lavoro avrebbe dovuto giustificare il proprio giudizio con puntuali osservazioni finalizzate a dimostrare la ragionevolezza dello scostamento dal parere espresso dalla specifica comunità di settore.
Il ricorrente fa presente, altresì, che la delibera dell’ANVUR non ha rispettato i dettami della sentenza del Consiglio di Stato, n. 1584/2014, alla quale devono conformarsi i giudizi di che trattasi, come ha sottolineato nuovamente il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 53 dell’11 gennaio 2016.
L’ANVUR ha depositato documentazione in data 22 dicembre 2015.
Il ricorrente ha depositato memorie in data 15 e 22 aprile 2015. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare a ha fissato il merito della causa ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Alla pubblica udienza la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Due sono le motivazioni poste a fondamento del diniego di riclassificazione della Rivista nella fascia “A” e della sua permanenza nella fascia “B”, espresse dall’ANVUR: da un lato, vi sarebbe un palese difetto di composizione degli organi tale da mutare radicalmente il carattere della revisione. Infatti, “sette componenti su nove della Direzione scientifica nonché tre componenti su sei del Comitato editoriale sono anche componenti del Comitato di valutazione” e ciò determinerebbe una carenza di autonomia dei valutatori rispetto agli organi della Rivista; dall’altro, la ulteriore parte dell’impianto motivazionale ha riguardo alla presenza, in alcuni fascicoli della Rivista, di autori estranei alla comunità scientifica, il che starebbe a significare che vi è una insufficiente apertura alla comunità scientifica da parte della Rivista in questione.
Parte ricorrente, sotto il primo profilo, si duole del fatto che la motivazione fa riferimento a un criterio costruito ex post dall’ANVUR e non ex ante e quindi in base a una procedura valutativa non immune dal pericolo di condizionamenti esterni o di influenze di “scuole” avverse.
La censura è fondata.
Il d.m. n. 76 del 2012 ha invero affidato all’ANVUR lo stabilire quali riviste, nell’insieme di quelle su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani, siano da considerarsi scientifiche e, tra queste, quali siano da reputare di classe A, alla stregua degli indicatori di attività scientifica non bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificate, in relazione ai criteri direttivi fissati dagli artt. 4 e 5 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222. Al fine di ottemperare alla previsione, l’ANVUR ha pubblicato il 21 giugno 2012 la delibera n. 50. La classificazione delle riviste di area giuridica è avvenuta da parte dell’ANVUR sulla base di due distinti percorsi istruttori: valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 nella specie svolta dal gruppo di esperti della valutazione dell’area giuridica (GEV 12); valutazione del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche in funzione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN). La delibera del Gruppo di Lavoro del maggio 2015 costituisce un atto endoprocedimentale, non portato a conoscenza in modo formale ai destinatari e quindi non può essere considerato una fonte integrativa rispetto alle fonti di rango superiore.
Inoltre, non vi sono fissati nei termini richiesti (a contrario) dall’ANVUR le regole e i criteri della peer review, così come applicati alla Rivista ricorrente; come rilevato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza del 2015, infatti: “nelle attività di monitoraggio, come quella praticata in esame, la costruzione di indici ex ante appare essenziale per identificare la soglia (di qua o di là) e per la misurazione differenziale degli scostamenti.”
L’applicazione dei parametri dell’ANVUR, inoltre, appare – in adesione alla tesi di parte ricorrente – sproporzionata per il numero limitatissimo (10) di casi in cui gli esponenti degli organi della Rivista hanno effettuato “referaggi” rispetto al numero complessivo di questi ultimi (170).
Le censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri coglie, quindi, nel segno.
Un ulteriore profilo di fondatezza del ricorso riguarda il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria in relazione alla circostanza per cui il provvedimento impugnato disattende il parere reso all’unanimità dall’Associazione degli Studiosi del settore di riferimento (ADDE), che aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per l’inserimento della Rivista ricorrente in classe “A”.
Trattandosi di un parere tecnico proveniente da un organismo altamente qualificato del settore del diritto dell’economia e essendo espresso all’unanimità, il provvedimento che intendeva discostarsene o non tenerne affatto conto (come è avvenuto), avrebbe dovuto giustificare il proprio contrario giudizio con perspicue e analitiche motivazioni, atte a dare conto della diversa valutazione.
Il vizio relativo alla seconda parte della motivazione (apertura della Rivista a settori diversi rispetto a quelli della comunità scientifica di riferimento) impinge nel merito della valutazione dell’ANVUR e quindi si ritiene che, per come prospettato, esuli dal sindacato del giudice amministrativo.
Per tali motivazioni, assorbiti eventuali profili di censura ulteriori, il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con rinvio a una nuova valutazione da parte dell’amministrazione e dei suoi organi tecnici.
La complessità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/12/2016