Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per essere stata immatricolata in soprannumero al corso cui aspirava e avendo potuto frequentare le relative lezioni ed esami, con effetto di stabilizzazione della propria posizione giuridica.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7053
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 07053/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13759/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13759 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Lorefice, [#OMISSIS#] Finocchiaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] Paradiso, [#OMISSIS#] Paradiso e [#OMISSIS#] Principato, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] Fratello e [#OMISSIS#] Lo Presti, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Lo Presti, in Roma, Via Taro n. 25;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Faia;
per l’annullamento
del bando e della graduatoria unica del concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della scuola di medicina e chirurgia – a.a. 2014-2015 nonché per il risarcimento dei danni (ricorso in riassunzione dal T.A.R. Sicilia, Catania r.g. 1746/14; ordinanza n. 2578/14).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dato atto che:
con il ricorso in epigrafe (pervenuto al T.A.R. Lazio dal T.A.R. Sicilia, Catania, a seguito di riassunzione) parte ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 nonché tutti i provvedimenti in epigrafe specificati ivi compresa la graduatoria unica nazionale;
con ordinanza collegiale n. 6418/2014 dell’11.12.2014 l’istanza cautelare è stata accolta e parte ricorrente è stata ammessa a partecipare al corso presso l’Ateneo di Catania in soprannumero ed è stata autorizzata la notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami con modalità telematica sul sito del M.I.U.R., di cui è stata data prova con deposito del 15.1.2015;
con memoria depositata il 22.1.2016 l’avvocato di parte ricorrente afferma che i ricorrenti sono tutti immatricolati e stanno regolarmente frequentando e hanno sostenuto gli esami di cui alle dichiarazioni autocertificate depositate in atti;
Rilevato altresì che, con la medesima memoria, parte ricorrente chiede che sia “dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta carenza di interesse”;
Ritenuto da parte del Collegio che quanto rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria dell’8.10.2015 e la documentazione prodotta fanno sì che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)