N. 07057/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13081/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13081 del 2015, proposto dalla società Ium Academy School s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via G. Mercalli n. 13;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento, previa sospensiva
1. del provvedimento di cui al prot. n. 566 del 7.8.15 del M.I.U.R., ai sensi del quale “su conforme parere dell’ANVUR ai sensi dell’art.7, comma 6, del d.lgs. 27.1.12 n.19, è negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata “Università Academy School”;
2. il documento dell’A.N.V.U.R. del 5/2015 recante la Relazione tecnica sulla proposta di istituzione dellaUniversità Academy School, sede di Napoli, approvata dal Consiglio direttivo il 13.6.2015;
3. il parere non favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 8.4.2014;
4. ove occorra i criteri di valutazione predeterminati dall’A.N.V.U.R. per come riportati alle pagine 4-5 della Relazione tecnica approvata il 13.6.2015;
e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, anche per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (A.N.V.U.R.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società I.U.M. “Academy School” s.r.l. impugnava il provvedimento con il quale il M.I.U.R. ha negato l’accreditamento della sede e dei relativi corsi di studio concernenti la proposta di istituzione di unaUniversità non statale legalmente riconosciuta denominata “Università Academy School – sede di Napoli” nonché la Relazione tecnica sulla proposta di istituzione della Università Academy School – sede di Napoli. Relazione di valutazione delle controdeduzioni e parere finale, approvata dal Consiglio Direttivo il 13 giugno 2015 e, ove occorra, il parere non favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 8.4.2014 e i criteri di valutazione predeterminati dall’A.N.V.U.R. per come riportati alle pagine 4 – 5 della stessa “Relazione tecnica sulla proposta di istituzione della Università Academy School – sede di Napoli. Relazione di valutazione delle controdeduzioni e parere finale”, approvata dal Consiglio Direttivo il 13 giugno 2015.
L’istante espone, in punto di fatto, di essere stata istituita ad Afragola nel 1996 come scuola di lingue e di essere divenuta nel 1997 un centro esami del Trinity College London; si è, quindi, accreditata nel 1998 presso la Regione Campania per erogare corsi di formazione professionale e nel 2002 è stata finanziata con il Fondo Sociale Europeo sempre con la finalità della formazione professionale. Ha attivato una serie di corsi di aggiornamento professionale rivolti a professionisti accreditati da diversi Enti pubblici e partecipa a una ricerca con il Dipartimento di Scienze Internazionali dell’Università di Napoli [#OMISSIS#] II e ne cura la pubblicazione come casa editrice dal 2002.
Nel 2009, con il decreto del 21.1.2009, pubblicato in G.U.R.I. n. 39 del 17.2.2009, l’Ente è stato autorizzato dal M.I.U.R. a erogare un corso di durata triennale in mediazione linguistica equipollente alla laurea triennale in mediazione linguistica rilasciata dalle Università italiane.
Nel 2010, con P.D.G. del 28.7.2010 del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata a realizzare un corso di mediazione civile e commerciale.
Nel 2012 è stata inaugurata la sede di Napoli.
Nel 2013 è stata autorizzata dal M.I.U.R. a erogare la formazione continua per il personale della scuola di ogni ordine a grado e ha ottenuto la certificazione UNI ENI ISO 9001:2008 nel circuito ACCREDIA.
La ricorrente ha presentato il 27.3.2014 al M.I.U.R. apposita domanda volta all’accreditamento di un nuovo Istituto universitario per l’erogazione di svariati corsi di laurea (mediazione linguistica, lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale, scienze del turismo, progettazione e gestione di sistemi turistici) sulla base delle “Linee Guida” dettate dal M.I.U.R. con il D.M. 15.10.2013, n. 827.
La domanda è stata respinta con il provvedimento impugnato con il presente ricorso, preceduto nella sua insaturazione dall’istanza in autotutela presentata dalla ricorrente in data 18.9.2015, che tuttavia non risulta avere avuto riscontro positivo.
La deducente si duole per i seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 7 del d.lgs. n. 19/2012 e all’art. 3 del D.M. M.I.U.R. n. 827/2013. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione. Violazione di precedenti provvedimenti e dell’autovincolo assunto dall’amministrazione con il D.M. M.I.U.R. n. 827/2013. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, difetto, lacunosità e manifesta irragionevolezza della motivazione, difetto di proporzionalità. La ricorrente rileva una serie di difetti istruttori che avrebbero portato ad una valutazione condotta dall’A.N.V.U.R. illegittima sia in relazione all’elemento di valutazione costituito dal settore della ricerca (ritenuto insufficiente) sia con riguardo all’elemento della internazionalizzazione sia per quanto concerne la valutazione dell’offerta formativa, che sarebbe frutto di un manifesto arbitrio in quanto non troverebbe nessuna rispondenza nei criteri predeterminati dal D.M. M.I.U.R. n. 827/2013 né in quelli stabiliti dall’A.N.V.U.R. medesima. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica, inoltre, l’amministrazione ove avesse ravvisato un’incompletezza nella documentazione avrebbe dovuto chiederne l’integrazione o sollecitare un contraddittorio sul punto, mentre ha preferito, in modo illegittimo, respingere la richiesta dell’istante.
II. Violazione e/o falsa applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 10 bis della L. n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative nell’ambito del procedimento amministrativo.
Con tale doglianza la ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione che non ha rappresentato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza preliminarmente rispetto all’emissione del provvedimento negativo, attivando un contraddittorio procedimentale che avrebbe consentito all’Istituto di rappresentare la completezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo della domanda, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso e producendo memoria.
Alla camera di consiglio del 17.12.2015 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare chiedendo la fissazione di una udienza di merito, che è stata celebrata il 10 marzo 2016 e all’esito della quale la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto sotto l’assorbente vizio rubricato al II motivo di ricorso sopra enunciato: l’amministrazione, infatti, è incorsa nella violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 s.m.i., atteso che non ha attivato la partecipazione procedimentale richiesta dalla disposizione, a mezzo della quale si sarebbero potuto chiarire taluni aspetti critici della proposta della istante.
Come noto, infatti, l’obbligo di preavviso del rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2009 n. 552; TAR Veneto, sez. III, 14 novembre 2013 n. 1288; TAR Lazio – Roma, sez. II, 5 febbraio 2013 n. 1227), e, in particolare, a quelli connotati da discrezionalità amministrativa, quale è in modo indubbio quello all’esame del Collegio.
In questa prospettiva e in linea generale, il preavviso di rigetto dell’istanza consente al richiedente di indicare, in via collaborativa, quelle circostanze, di fatto e di diritto, che potrebbero indurre l’Amministrazione a compiere la migliore valutazione sugli interessi pubblici e privati in conflitto. Ne consegue, pertanto, che, anche se l’Amministrazione intende respingere un’istanza nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, occorre trasmettere il preavviso previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (tra le molte sentenze sul tema, Consiglio di Stato, sez. VI, 09/07/2013, n. 3614).
Conseguentemente, nel caso all’esame, l’amministrazione – i cui poteri nel procedimento in questione erano connotati da un’ampia discrezionalità – avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 10 bis della legge citata e attivare il contraddittorio procedimentale per preavvisare la parte privata delle criticità del progetto presentato e fare eventualmente integrare la documentazione già allegata, secondo i canoni del soccorso istruttorio tracciati dall’Adunanza Plenaria del C.d.S. n. 9/2014 in procedimenti diversi da quelli delle pubbliche gare. Da tale pronuncia si desume che, nel caso di specie, in cui non vi erano concorrenti diretti non trattandosi di un procedimento selettivo, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla ricorrente, ammettendo eventuali integrazioni del progetto presentato, non essendovi, tra l’altro, soggetti in concorrenza e non potendo quindi essere violata la parità della condizioni, a cui nel caso delle procedure concorsuali, osta una applicazione generalizzata del “potere di soccorso”.
Anche la mancata (a quello che risulta dagli atti processuali) risposta all’istanza presentata dall’istante in via di autotutela, depone per una carente instaurazione del contraddittorio procedimentale.
L’accoglimento dei motivi di censura sopra indicati, implicante una riedizione del potere amministrativo, rende superflua, per motivi di economia processuale, la trattazione degli ulteriori profili.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento degli atti e dei provvedimenti indicati ai nn. 1, 2 e 3 in epigrafe e con l’ordine all’amministrazione di effettuare una nuova istruttoria alla luce e secondo le modalità sopra richiamate nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni, la domanda va, invece, respinta poiché l’allegazione di parte risulta generica, non assistita da un principio di prova e non quantificata, e comunque superabile attraverso la riedizione del procedimento amministrativo secondo i canoni di legalità, e correttezza sopra indicati.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della necessaria riedizione del potere dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)