Il silenzio serbato dagli organi ministeriali del M.I.U.R. sulla diffida volta ad ottenere la pubblicazione del decreto per la riduzione degli anni di corso nelle scuole di specializzazione ad “accesso misto” in conformità con il decreto interministeriale 4 febbraio 2015, inviata da soggetti frequentati le scuole stesse, integra una violazione dell’art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7078
Riduzione anni di corso scuole d specializzazione ad accesso misto
N. 07078/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11964/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11964 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Saporito, Sabetta Rosalaura, De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marino [#OMISSIS#], Rispo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Santocchio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Russo Angelo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Martora [#OMISSIS#], Verdesca [#OMISSIS#], Manzi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ombrato [#OMISSIS#], Piscopo [#OMISSIS#], Giovannelli Pia, Di Donato [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Formicola [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marciano [#OMISSIS#], Chiriano [#OMISSIS#], D’Addio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], D’Esposito Vittoria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Saraiello [#OMISSIS#], Succoio [#OMISSIS#], Lucchese Gloria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gemma, Di Marzo [#OMISSIS#], Liguori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Pricolo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sagliano Rosa, [#OMISSIS#] Arcomaria, Pace [#OMISSIS#], Esposito [#OMISSIS#], Magliocca [#OMISSIS#], Velino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], De Caprio [#OMISSIS#], Cafaro [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Annunziata, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fiorentino, in Roma, piazza Cola di [#OMISSIS#] n. 92;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dagli organi ministeriali del M.I.U.R. sulla diffida inviata da alcuni dei ricorrenti in data 19.6.2015, tesa ad ottenere la pubblicazione del decreto per la riduzione degli anni di corso nelle scuole di specializzazione in Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochimica Clinica, Genetica medica, Farmacologia e Tossicologia clinica, Statistica Sanitaria e Biometria così come previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto datato 4.2.2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 126 del 3.6.2015, recante la disciplina delle medesime scuole di specializzazione solo per i laureati in medicina a chirurgia, nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di concludere i procedimento dell’autovincolo contenuto nel decreto del 4.2.2015 e dalla menzionata diffida del 19.6.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– i ricorrenti sono in possesso di laurea magistrale in discipline sanitarie e attualmente frequentano le varie scuole di specializzazione ad “accesso misto” unitamente ai laureati in Medicina e Chirurgia alla stregua delle disposizioni contenute nel D.M. M.I.U.R. dell’1.8.2005;
– il percorso formativo era, in origine, identico per tutti gli specializzandi e articolato in cinque anni, cosi per i laureati in medicina che per i laureati in altre discipline anche in virtù della piena equiparazione sancita a partire dal 2000 (art. 8 della L. n. 401/2000);
– con il decreto del 4.2.2015, pubblicato in G.U.R.I. del 3.6.2015 n. 126, è stata rilevata la necessità di procedere alla riduzione dei corsi di formazione specialistica rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale dell’1.8.2005 ed è stata disposta la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria modificando gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche;
– nell’allegato al decreto del 4.2.2015 sono state indicate le varie “Classi delle specializzazioni” e, tra queste, anche quelle riconducibili all’ “Area dei servizi clinici”;
Rilevato che per le scuole citate è stata prevista la riorganizzazione e la riduzione della durata dei relativi corsi solo in favore dei laureati in medicina e chirurgia e per i laureati “non medici” esclusivamente per le classi delle specializzazioni in Odontoiatria, in Farmaceutica, in Fisica Sanitaria, con la conseguenza che per i laureati in altre discipline sanitarie come biologia, biotecnologie mediche, farmacia, scienze chimiche, i laureati rimarranno vincolati a seguire i cinque anni di corso;
Rilevato, altresì, che:
– il comma 3 dell’articolo 1 del decreto ministeriale citato stabilisce che: “con successivo provvedimento da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia”;
– è stato avviato il procedimento per la piena attuazione al decreto ministeriale richiesta alle Università dell’avvio delle procedure di adeguamento delle scuole alla nuova disciplina e, solo agli specializzandi medici, di esprimere l’opzione per il passaggio al nuovo ordinamento;
– allo stato gli specializzandi medici potranno usufruire della riduzione ma non invece gli specializzandi non medici, malgrado seguano gli stessi corsi di specializzazione, nelle stesse strutture sanitarie, con i medesimi compiti e nel rispetto degli stessi regolamenti didattici;
– con la diffida del 19.6.2015 i ricorrenti hanno chiesto l’emanazione del decreto anche alla stregua dell’autovincolo assunto dall’amministrazione nel decreto del 4.2.2015 e in considerazione dell’avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2015;
– l’amministrazione ha serbato il silenzio quivi impugnato, per cui i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 7 della L. n. 69/2009, degli artt. 3 e 57 Cost., argomentando che la diffida era tesa a consentire ai ricorrenti di potere usufruire della corrispondente previsione introdotta con il decreto del 4.2.2015 e quindi di poter optare per la riduzione degli anni di corso al pari degli specializzandi medici, frequentanti le medesime scuole;
Considerato che il Collegio ritiene che si sia verificata la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 s.m.i., contestata dai ricorrenti in quanto il M.I.U.R. ha omesso di dare seguito alla previsione contenuta nel D.M. del 4.2.2015 e non ha provveduto sull’istanza dei ricorrenti, rispetto alla quale è inutilmente decorso il termine di giorni sessanta fissato dallo stesso Ministero nel decreto del 4.2.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2015;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da accogliere ordinando al M.I.U.R. di emanare, nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, il provvedimento previsto dall’art. 1, comma 3, del menzionato decreto, fatto salvo il contenuto che l’amministrazione intenderà conferirgli nell’esercizio della discrezionalità a essa spettante;
Ritenuto che le spese del presente giudizio siano da porre a carico dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza dei ricorrenti e ordina all’amministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla predetta istanza a mezzo della emanazione di apposito provvedimento, entro il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)