TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 20 giugno 2016, n. 7084

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2016-06-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per essere stata immatricolata in soprannumero al corso cui aspirava e avendo potuto frequentare le relative lezioni ed esami, con effetto di stabilizzazione della propria posizione giuridica.

Contenuto sentenza

N. 07084/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12848/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12848 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Sippelli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] La Cava, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Tacito n. 90;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca eUniversità degli Studi di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
il Consorzio Interuniversitario Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cerasa, Ambra Navetta;
per l’annullamento previa sospensiva
della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 pubblicata in data 12 maggio 2014 sul sito M.I.U.R. (riassunzione dal T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, sezione Terza, o.c. n. 2542/14 r.g. n. 1798/14);
dell’elenco del 22 aprile 2014 riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva, nei quali il ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammesso al corso nonché dei successivi scorrimenti;
del D.M. M.I.U.R. 5 febbraio 2014, n. 85, recante ”Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”;
di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati;
e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché ove occorra e comunque in via subordinata al pagamento delle relative somme con II.LL e R.M.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dato atto che:
– con il ricorso in epigrafe (pervenuto al T.A.R. Lazio dal T.A.R. Sicilia, Catania, a seguito di riassunzione) il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 nonché tutti i provvedimenti in epigrafe specificati ivi compresa la graduatoria unica nazionale;
– con decreto monocratico n. 5556/2014 l’istanza di misure cautelari è stata accolta e il ricorrente è stato ammesso a partecipare al corso presso l’Ateneo di Catania in soprannumero;
– con ordinanza collegiale n. 6369/2014 del 12.12.2014 la misura cautelare provvisoria è stata confermata ed è stata autorizzata, come già effettuato in tutti gli altri casi analoghi di ricorsi per l’accesso al corso di laurea in Medicina, la notificazione del ricorso ai contro interessati per pubblici proclami con modalità telematica sul sito del M.I.U.R.;
– con memoria dell’8.10.2015 l’avvocato di parte ricorrente afferma di non avere richiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, che lo studente sta frequentando regolarmente e che ha sostenuto tutti gli esami terminando in anticipo il primo anno accademico, e chiede l’eventuale remissione in termini per l’integrazione del contraddittorio, pur non sussistendo controinteressati (si veda nota scritta a mano a pagina 5 della memoria);
Rilevato che, con nota manoscritta a margine della stessa memoria depositata l’8.10.2015, l’avvocato di parte ricorrente scrive: “A seguito dell’immatricolazione e frequenza con profitto si determina la S.C.I. anche in ordine al contraddittorio non integrato” e allega una nota con gli esami sostenuti nel primo anno accademico;
Rilevato, altresì, che, con ulteriore memoria depositata il 27.1.2016, parte ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso e allega il piano degli esami sostenuti e la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà a firma della parte;
Ritenuto da parte del Collegio che quanto rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria dell’8.10.2015 e la documentazione prodotta fanno sì che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica del ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2298 del 6 maggio 2014: “L’articolo 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168 prevede, infatti, che “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Orbene, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta evidente che l’appellato sia stato ammesso a frequentare il primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia in forza della sentenza impugnata che gli ha riconosciuto un punteggio utile ai fini dell’accesso al citato corso di laurea. Avendo lo stesso appellato superato gli esami di profitto previsti per il primo anno cui il test era preordinato ad accedere, ottenendo una valutazione positiva in ognuno di essi ( e ciò non è stato smentito o contestato dalla parte appellante), egli ha conseguito il titolo per il quale aveva concorso; ciò in quanto ha esercitato con effettività, sul campo, frequentando i corsi e superando gli esami positivamente, il titolo cui fa riferimento la norma sopra riportata: nel caso, cioè, lo status di studente attestato e confermato dal superamento con profitto del primo anno di corso di laurea. Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Nè potrebbe essere diversamente, dal momento che l’appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia. Nella specifica situazione va, quindi, affermato il criterio sostanzialista per il suo effetto di raccordo dimostrativo del dato formale. Ciò attraverso una legittima interpretazione estensiva ispirata ai canoni della ragionevolezza e della logicità. Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa”);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)