TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 20 giugno 2016, n. 7089

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-06-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
 
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.

Contenuto sentenza

N. 07089/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15569/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15569 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Perelli, Tarricone [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Massimo, Dominici [#OMISSIS#], Iazzetti [#OMISSIS#] e Marti [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
il Cineca – Consorzio Interuniversitario;
per l’annullamento
delle graduatorie del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie per l’a.a. 2014/2015 dell’Università degli Studi di “Tor Vergata” pubblicate sul sito internet dell’Ateneo, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;
del D.R. di approvazione delle graduatorie e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;
della documentazione distribuita ai candidati durante il concorso;
del D.M. del 5.2.2014 n. 85 con specifico riferimento all’art. 7 concernente modalità e contenuti delle prove di ammissione per l’anno accademico 2014/15 ai corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale;
del D.M. e degli atti emanati dall’Ateneo di Tor Vergata sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per le Professioni Sanitaria a.a. 2014/2015”;
del D.R. emanato in data 2.7.2014 con cui si emanava il bando per l’ammissione e l’iscrizione al I anno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico a.a. 2014/15 con annessi allegati con riferimento specifico alle professioni sanitarie;
dei verbali della Commissione relativi al concorso per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea in Professioni Sanitarie della facoltà di Medicina e Chirurgia di Tor Vergata;
dei D.M. 85/2014 con specifico riferimento all’art. 10, comma 2, 528/2014 e 566/2014 emanati al fine della definizione dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
per la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché in via subordinata al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università degli Studi indicata in ricorso;
Rilevato che, nel caso in esame, parte ricorrente ha rappresentato, con la memoria depositata il 2.2.2016, che, a seguito della pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso a cui aspirava e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere gli esami e pertanto ha chiesto che venga pronunciata la sopravvenuta carenza di interesse con effetto di stabilizzazione della propria posizione giuridica;
Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, sez. III bis. n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
– compensa le spese del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)