E’ illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione -con conseguente definitiva ammissione del ricorrente al test per l’accesso ai corsi universitari-in relazione all’istanza di ammissione oltre il termine indicato nel d.m. alla partecipazione del test da parte di soggetto sottoposto a terapie debilitanti che gli hanno impedito di inoltrare nel termine la domanda informatica. Rilevate, infatti, che le assolutamente peculiari condizioni del ricorrente avrebbero necessitato di un’attenzione altrettanto peculiare da parte della pa attraverso un provvedimento espresso di rimessione in termini e di ammissione al test, nonostante la perentorietà del termine di iscrizione stabilito dal bando dell’Università.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , 20 giugno 2016, n. 7096
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Silenzio pubblica amministrazione
N. 07096/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10201/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10201 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Ragusa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Nicolais, in Roma, Via G. Mazzini, 27;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Catania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa sospensiva
del silenzio mantenuto dal M.I.U.R. sull’istanza avanzata dal ricorrente il -OMISSIS-e per l’accertamento del suo diritto ad essere ammesso a partecipare al test, da espletarsi l’8 settembre 2015, per l’iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia presso l’Università di Catania;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Catania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico n. -OMISSIS-;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– con il ricorso in epigrafe l’istante espone di avere inviato al M.I.U.R. un’istanza, in data -OMISSIS-, mediante la quale chiedeva di potere essere ammesso alla partecipazione al test presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, che si sarebbe svolto l’8 settembre 2015, considerando idonea la domanda inoltrata dal medesimo oltre il termine indicato dal relativo D.M. M.I.U.R. n. 463 del 3 luglio 2015 e dal bando dell’Università degli Studi di Catania del 7 luglio 2015;
– il motivo del ritardo (di 24 ore) nella presentazione della domanda consiste nella circostanza per cui l’istante si trovava in una particolare condizione di disabilità, confermata dalla Commissione Provinciale di Catania dell’I.N.P.S. con riconoscimento dell’invalidità al 100% e era sottoposto a particolari terapie debilitanti che gli hanno impedito di inoltrare nel termine la domanda informatica;
– espone, altresì, di avere corrisposto la tassa di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda;
Rilevato che il ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione, sotto svariati profili dolendosi della violazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, poiché l’amministrazione non ha dato alcun riscontro alla sua istanza di ammissione in data -OMISSIS- né ad altri tentativi (sia con e-mail che con telefonate) di mettersi in comunicazione per il tramite dell’avvocato con l’amministrazione;
Rilevato che il ricorrente si duole anche della sproporzione e della disparità di trattamento da lui subita atteso che, nelle sue peculiari condizioni di salute, sarebbe stato ragionevole da parte dell’amministrazione rimetterlo in termini e ammetterlo alla partecipazione al test;
Dato atto che:
– con decreto monocratico n. -OMISSIS-, l’istanza di misure cautelari urgenti è stata accolta ed è stata ordinata l’ammissione con riserva al test;
– alla pubblica udienza del 7 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia da accogliere quanto alla domanda sulla illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e sulla conferma dell’iscrizione al test ormai svoltosi e a cui il ricorrente ha partecipato posizionandosi al -OMISSIS-^ posto con il punteggio di n. -OMISSIS-, come risulta dal deposito dell’amministrazione (nota prot. -OMISSIS-);
Rilevato, infatti, che le assolutamente peculiari condizioni del ricorrente avrebbero necessitato di un’attenzione altrettanto peculiare da parte dell’amministrazione attraverso un provvedimento espresso di remissione in termini e di ammissione al test (anche in considerazione del fatto che lo sforamento del termine è stato di sole ventiquattro ore e il ricorrente ha mostrato diligenza nel corrispondere, contestualmente alla presentazione della domanda, la tassa universitaria), nonostante la perentorietà del termine di iscrizione stabilito dal bando dell’Università degli Studi di Catania del 7 luglio 2015;
Ritenuto che, per le suesposte motivazioni, il ricorso sia da accogliere e che il silenzio serbato da parte dell’amministrazione debba essere annullato in quanto illegittimo con conseguente definitiva ammissione del ricorrente al test di cui trattasi e con compensazione della spese del giudizio tra le parti, in considerazione delle peculiarità del caso all’esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza del ricorrente con la conseguente definitiva ammissione del ricorrente al test di cui trattasi.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.