Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis , 20 giugno 2016, n. 7097
Ammissione con riserva e in soprannumero-Improcedibilità ricorso
N. 07097/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15772/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15772 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Gallo, Zambito Marsala [#OMISSIS#], Alonge [#OMISSIS#], Cammilleri [#OMISSIS#], Casa’ [#OMISSIS#], Costa Virginia, D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Fanara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Pollicino [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Limblici, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Turco, in Roma, v.le delle Milizie n. 22;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Parma, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
il Cineca – Consorzio Interuniversitario;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giglione;
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Parma e dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che, con l’ordinanza n. 1413/2015 del 26.3.2015, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero delle ricorrenti;
Considerato che, con memoria depositata l’11.2.2016. l’avvocato di parte ricorrente ha rappresentato che otto ricorrenti – Gallo [#OMISSIS#], Zambito Marsala [#OMISSIS#], Alonge [#OMISSIS#], Casà [#OMISSIS#], Fanara [#OMISSIS#], Pollicino [#OMISSIS#], D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – sono regolarmente iscritti presso vari Atenei d’Italia (Parma, Pavia, Palermo e Roma Sapienza) mentre altri tre non hanno provveduto all’immatricolazione, per cui richiede per i primi otto la sopravvenuta carenza di interesse con consolidamento della posizione di studenti del corso di laurea in questione nelle Università prescelte;
Considerato che quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, si veda la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in Medicina e Chirurgia nelle varie Università sopra specificate;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti sopra indicati nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)