Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7111
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso
N. 07111/2016 REG.PROV.COLL.
N. 15978/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15978 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Abete, Aceto [#OMISSIS#], Amato [#OMISSIS#], Ametrano [#OMISSIS#], Artesi [#OMISSIS#], Battaglia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cangianiello [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cangiano [#OMISSIS#], Cante [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giovanni, Ciccone [#OMISSIS#], Cinquegrana [#OMISSIS#], Ciotola [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], D’Agostino [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di Fiore [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dyczewska Danuta, Esposito [#OMISSIS#], Esposito [#OMISSIS#], Faedda [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rosa, Fiore [#OMISSIS#], Flagiello [#OMISSIS#], Ganci [#OMISSIS#], Gueli Giordana, Guerra [#OMISSIS#], Iacovino [#OMISSIS#], Iavarone [#OMISSIS#], Iovino [#OMISSIS#], Lombardi [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Matarazzo [#OMISSIS#], Mazzella [#OMISSIS#], Meglio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Nicita [#OMISSIS#], Palmentieri Bianca, Pandolfi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Panfilo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Parziale Massimo, Pedata [#OMISSIS#] Pia, Ragosta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Richichi [#OMISSIS#], Romano [#OMISSIS#], Russo [#OMISSIS#], Saponaro [#OMISSIS#], Sciuto [#OMISSIS#], Serino [#OMISSIS#], Spalice [#OMISSIS#], Spinosa [#OMISSIS#], Spinosa [#OMISSIS#], Talamo [#OMISSIS#], Taurasi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Tessitore [#OMISSIS#], Tortorelli [#OMISSIS#], Trinchera [#OMISSIS#], Ummarino [#OMISSIS#], Ventimiglia Giovanni, [#OMISSIS#] Consiglia, Vitone [#OMISSIS#], Zanin [#OMISSIS#], Calandra [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca;
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea Magistrale relativi alle professioni sanitarie per l’a.a. 2014/2015 della Seconda Università degli Studi di Napoli nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e quindi non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti;
del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti;
della documentazione di concorso distribuita ai candidati nella parte in cui essa risulta non tutelare l’anonimato in sede concorsuale e dunque atta a sostanziare la violazione del principio di segretezza della prova;
del D.M. del 5 febbraio 2004 n. 85, con specifico riferimento agli artt. 7 e 10 co. 2 concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per l’anno accademico 2014/2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmatico a livello nazionale;
del D.M. e degli atti emanati dall’Ateneo di Napoli S.U.N. sulla “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per le professioni sanitarie a.a.2014/2015”;
del D.R. n. 557/2004;
dei verbali della Commissione relativi al concorso per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della facoltà di medicina e chirurgia della S.U.N.;
dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la scheda anagrafica venisse sigillata in una busta fornita dall’Ateneo e senza alcuna verifica delle generalità indicate nella scheda anagrafica stessa;
del D.M. 85/2014 con specifico riferimento all’art. 10 co. 2, 528/2014 e 566/2014 emanati al fine della definizione dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2014/2015 nella parte in cui non consentono l distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le ordinanze n. 01658/2015 del 24.04.2015 e n. 7890/2015 del 21/05/2015, pronunciate da questa Sezione sul ricorso 15978 del 2014
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che;
– la parte ricorrenti impugna i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’ammissione al corsi laurea in professioni sanitarie per l’anno accademico 2014/2015;
– con l’ordinanza n. 1568/2015 del 9.4.2015 l’istanza cautelare è stata accolta con l’ammissione con riserva dei ricorrenti in soprannumero ai corsi di laurea di cui è causa;
– con ordinanza n. 7890/2015 del 21.5.2015 è stata apportata una correzione all’epigrafe dell’ordinanza di sospensione citata, poiché non risultavano i nominativi di taluni dei ricorrenti;
– la Seconda Università degli Studi di Napoli ha depositato una memoria chiedendo il respingimento del ricorso nel merito;
Rilevato che i ricorrenti hanno depositato in vista dell’udienza pubblica una memoria (2.2.2016) in cui chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile con il conseguente effetto di stabilizzazione della loro posizione giuridica di studenti, che sono iscritti e frequentano regolarmente il corso di laurea a cui aspiravano;
Considerato che quanto rappresentato dai ricorrenti fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della loro posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)