N. 08296/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03223/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3223 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Santarelli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. TGNMSM72D13A345E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#], 58;
contro
L’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della delibera del C.d.A. dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 151/2014 del 24 novembre 2014, recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013 quadro complessivo” con il quale è stato disposto lo scorrimento solo parziale della graduatoria concorsuale attiva di interesse di parte ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ed ove occorra degli atti richiamati dalla suddetta delibera n. 151/2014 e della delibera n. 156/2014 del 18 dicembre 2014 recante “Piano di assunzioni ex d.l. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013”, e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato, previo ulteriore scorrimento della graduatoria di interesse;
con i motivi aggiunti, depositati il 19 giugno 2015, per l’annullamento delle delibere del C.d.A. dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 162/2015, recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi pubblici per il personale di III livello, n. 164/2015” recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi di concorsi riservati per il Personale dei vari [#OMISSIS#], n. 173/2015” recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi riservati per il personale dei vari [#OMISSIS#], modifica della Delibera n. 164 del 19 febbraio 2015”;
con gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 7.11.2015 per l’annullamento delle delibere nn. 271, 272, 291 292 del 2015 la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale è stata [#OMISSIS#] per estratto in data 17.7.2015, recanti indizione di concorsi pubblici per vari posti di Ricercatore;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e di tutti gli altri atti nel ricorso principale indicati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La ricorrente espone nell’atto di ricorso, in punto di fatto, di essere risultata idonea all’assunzione a tempo indeterminato e di essere pertanto collocata nell’apposita graduatoria a seguito del concorso per ricercatore, III livello retributivo, presso l’INGV, per l’area scientifica “Geomagnetismo e Aeronomia” (D.P. n. 8 del 7/1/2010) e di prestare attualmente servizio come ricercatore di III livello presso l’Istituto in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare rappresenta di lavorare dall’anno 2001 presso la sede dell’INGV de L’Aquila ove ha sede l’Osservatorio Geofisico la cui finalità principale è quella di monitorare il campo magnetico terrestre, il campo geoelettrico e elettromagnetico con continuità.
Con la delibera n. 151 del 24 novembre 2014 (sostitutiva della precedente delibera n. 147/2014 del 5 agosto 2014), il Consiglio di Amministrazione del resistente Istituto dava seguito al Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 128/2013 (già D.L. 104/2013) e al decreto M.I.U.R. n. 300 del 5 [#OMISSIS#] 2014. La ricorrente contesta la delibera n. 151/2014 ritenendola lesiva della sua posizione [#OMISSIS#] misura in cui l’Istituto a mezzo della stessa ha determinato di far scorrere solo parzialmente la graduatoria di interesse della ricorrente e, la quale è rimasta esclusa dalla assunzioni. Con la stessa delibera inoltre il Consiglio di Amministrazione ha determinato di procedere all’indizione di appositi bandi di concorso secondo il piano dettagliato [#OMISSIS#] stessa delibera, il che risulterebbe ulteriormente lesivo della posizione della ricorrente.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I.-Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.l. n. 104 del 2013 e 4 del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013; difetto di istruttoria e di motivazione.
In sostanza, il provvedimento impugnato manifesta la sua illegittimità nel fatto che l’Istituto ha deciso di non attingere ulteriormente dalle graduatorie in corso di validità a fronte delle ordinarie modalità di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un [#OMISSIS#] di tre anni dalla data di pubblicazione.
L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, applicandosi indistintamente “a tutte” le pubbliche amministrazioni.
Il presupposto fondamentale a cui è ancorata l’applicazione dell’istituto dello scorrimento è costituito dalla presenza, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Inoltre, devono essere stati immessi in servizio, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
Sarebbe quindi evidente il favor ordinamentale per lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi pubblici rispetto alla indizione di nuovi concorsi per i medesimi [#OMISSIS#] e qualifiche professionali.
3. Nel [#OMISSIS#] di specie, l’Istituto avrebbe attestato che lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità ha esaurito le necessità dell’Istituto per i [#OMISSIS#] professionali corrispondenti affermando, al contempo, che le ulteriori professionalità necessarie al fabbisogno dell’Ente “non sono equivalenti a quelle richieste dai bandi delle graduatorie attive”.
La delibera impugnata, letta in connessione con la precedente del 24 novembre 2014 (soggetta all’approvazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica della P.C.M., intervenuta solo nel dicembre 2014 e quindi priva di portata lesiva ex se), sarebbe apodittica, insufficiente ed inidonea [#OMISSIS#] sua motivazione.
4. Il difetto di motivazione, inoltre, sottenderebbe un grave difetto di istruttoria. Se l’amministrazione avesse confrontato le competenze richieste dal bando della graduatoria di interesse della ricorrente (nonché le competenze risultanti dal curriculum e l’esperienza maturata presso l’Istituto) con le competenze richieste dal Piano di reclutamento non avrebbe potuto non prendere atto che le prime comprendono e contengono le seconde e sussiste pertanto la condizione in presenza della quale la legge esclude la possibilità di bandire concorsi e impone invece lo scorrimento delle graduatorie.
II.-Violazione e falsa applicazione, per ulteriore profilo, degli artt. 24 d.l. n. 104 del 2013, nonché 3, 4, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
La ricorrente possiede un patrimonio di competenze e un percorso formativo che garantiscono appieno l’efficiente dispiegarsi delle funzioni connesse alle esigenze di protezione civile alla base del piano straordinario di reclutamento. L’amministrazione, disponendo l’esclusione della ricorrente dallo scorrimento, ha adottato la soluzione più gravosa e incerta, anche per le proprie esigenze.
5. L’Istituto si è costituito in giudizio il 18 marzo 2015 chiedendo il respingimento del ricorso.
In data 19 giugno 2015 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali la ricorrente ha impugnato gli atti successivi rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale meglio specificati in epigrafe per illegittimità derivata e per i medesimi [#OMISSIS#] per i quali è stata impugnata la delibera oggetto di ricorso principale nonché per l’erronea applicazione della disposizione riguardante la valutazione dei titoli (violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma 2, d.P.R. 9 [#OMISSIS#] 1994 n. 487).
6. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 31 luglio 2015 il Collegio ha ordinato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di chiarire quali siano i [#OMISSIS#] professionali per i quali l’Ente ha esaurito la necessità di scorrimento e se tra essi rientri anche quella del ricercatore di III livello dell’area scientifica “Geomagnetismo e Aeronomia” – Profilo di Tecnologo e ha respinto l’istanza cautelare.
7. L’INGV inviava le relazioni redatte dai direttori di struttura Ambiente, Terremoti – Vulcani in data 25/09/2015 prot. n. 16953.
8. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 7.11.2015 il ricorrente impugnava le delibere di indizione dei concorsi nn. 271, 272, 291, 292 del 2015, pubblicate sul [#OMISSIS#] del web dell’INGV in data 20.07.2015 presentando contestuale domanda di sospensiva.
9. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 17 dicembre 2015 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “in relazione al profilo del danno grave irreparabile che si realizzerebbe nel [#OMISSIS#] in cui l’Istituto convenuto procedesse con l’espletamento del concorso bandito ed impugnato con i motivi aggiunti”.
10. In vista della pubblica udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria a difesa delle argomentazioni già spiegate con i precedenti scritti difensivi.
11. Alla pubblica udienza del 5 [#OMISSIS#] 2016 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa per connessione con i ricorsi 2888 del 2015 e 12995 del 2015, con rinuncia ai termini.
12. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016 la causa è stata spedita in decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
1, Preliminarmente, in punto di giurisdizione, Il Collegio richiama l’orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sulla giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo in subiecta materia: allorché la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso già espletato sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al [#OMISSIS#] amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (v. Cass., SS.UU., 18 giugno 2008, n. 16527; 16 novembre 2009 n. 24185; 13 giugno 2011, n. 12895; 7 luglio 2011, n. 14955). Inoltre, è stato anche precisato che l’istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto; quindi l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il [#OMISSIS#] di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a [#OMISSIS#]” (v. Cass., SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595).
In definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al [#OMISSIS#] cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost., poiché in tale ipotesi, la controversia non riguarda il “diritto all’assunzione”.
2. Nel merito il Collegio ritiene fondati il ricorso e i motivi aggiunti che, quindi, devono essere accolti.
Deve, in primo luogo, essere esaminato il profilo della “equivalenza dei [#OMISSIS#] professionali” per i quali sono banditi i concorsi in contestazione, profilo che appare centrale [#OMISSIS#] vicenda in questione.
L’impianto normativo costituito dal D.L. 31.8.2013 n. 101 ha, infatti, stabilito che “per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
– dell’avvenuta immissione in servizio, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
– dell’assenza, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”.
La [#OMISSIS#] citata deve evidentemente essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, [#OMISSIS#] fattispecie, è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto [#OMISSIS#] idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide.
Da ciò consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Sul punto peraltro si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14/2011, la quale, nel proprio iter motivazionale, ha sancito i seguenti punti: “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A [#OMISSIS#] ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal [#OMISSIS#] amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l’idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe [#OMISSIS#] idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata [#OMISSIS#] eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di [#OMISSIS#], alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti [#OMISSIS#] concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) [#OMISSIS#] restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni [#OMISSIS#], della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel [#OMISSIS#] rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.”
3. Tanto premesso, deve essere verificato se effettivamente l’Istituto resistente abbia bandito i concorsi contestati per acquisire professionalità equivalenti a quelle della ricorrente.
Si premette, al riguardo, che l’autorizzazione all’istituto dell’assunzione, nel quinquennio 2014/2018, di complessive n. 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca e di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.L. n. 104 del 2013, è stata disposta testualmente “Per far fronte [#OMISSIS#] interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio…”. Tale indicazione è particolarmente rilevante in quanto individua la sorveglianza sia sismica che vulcanica e l’attività riguardante le reti strumentali di monitoraggio.
Il bando del concorso al quale ha partecipato la ricorrente concerneva l’assunzione di Ricercatori (III livello retributivo) presso l’INGV – Area scientifica: “Geomagnetismo e aeronomia” e invero la ricorrente svolge dal 2001, con contratto a tempo determinato, compiti di monitoraggio del campo magnetico terrestre dapprima presso l’Osservatorio de L’Aquila, quindi presso quello di L’Aquila e di Duronia, oltre a tutta una serie di attività scientifiche e di monitoraggio come richiamate [#OMISSIS#] parte in fatto del ricorso, non oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione.
E’ dunque evidente l’equivalenza non solo del profilo professionale per il quale è stato bandito il concorso del 2010, [#OMISSIS#] cui graduatoria la ricorrente si è classificata come idonea, ma anche la sostanziale equivalenza delle mansioni a cui la medesima è in concreto adibita con il rapporto di lavoro a tempo determinato. Con il che già si dimostra l’illegittimità della scelta dell’amministrazione nell’emanare bandi di concorso per le medesime professionalità per le quali avrebbe dovuto attingere dalle graduatorie ancora vigenti e peraltro già utilizzate a mezzo di instaurazione di rapporti di lavoro a [#OMISSIS#].
4. Il Collegio ritiene, in secondo luogo, di esaminare anche l’ulteriore profilo di censura relativo al difetto di motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria di cui trattasi, pacificamente ancora valida e efficace al momento temporale di riferimento e relativa al precedente concorso per “Ricercatore (III livello retributivo) presso l’INGV – Area scientifica: “Geomagnetismo e aeronomia” di cui al D.P. n. 8/2010 pubblicato in G.U. n. 6 – IV s.s. del 22/1/2010.
5. Come rilevato in punto di fatto, dapprima, con la deliberazione n. 151 del 24.11.2014 è stata sostituita la precedente deliberazione n. 147 del 5.8.2014, di scorrimento delle graduatorie valide, proprio al fine di inserirne i relativi contenuti in un “quadro organicamente strutturato e motivato” e, quindi, con la successiva delibera n. 156 del 18.12.2014, alla luce delle esigenze funzionali e del fabbisogno organico rappresentati [#OMISSIS#] Relazione del direttore generale e dei direttori delle strutture di ricerca e dei direttori di sezione del 19.11.2014, è stato dato atto che lo scorrimento delle graduatorie di cui alla delibera n. 151/2014 ha esaurito le necessità dell’Istituto per i [#OMISSIS#] professionali corrispondenti e che le ulteriori professionalità necessarie, di cui alla predetta delibera e richieste nei concorsi che lo stesso è in procinto di bandire, non sono equivalenti a quelle che erano richieste dai bandi delle graduatorie attive avuto riguardo al piano straordinario di assunzioni, il quale è stato predisposto proprio per corrispondere alle specifiche esigenze connesse alle attività di Protezione civile di cui al decreto legge n. 104/2014 e al D.M. n. 300/2014.
La deliberazione n. 151 è stata adottata proprio per l’accertata carenza motivazionale della precedente deliberazione n. 147 con riferimento [#OMISSIS#] scorrimenti delle graduatorie ancora vigenti nonché per la mancata acquisizione dei pareri da parte degli organi vigilanti, in accoglimento delle osservazioni formulate al riguardo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 20 del 9.9.2014 e del successivo verbale n. 21 del 13.10.2014; la seconda deliberazione n. 156, qui impugnata, è stata adottata per dare riscontro alla nota della P.C.M. del 4.12.2014, con la quale si chiedevano precisazioni proprio in ordine a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 101 del 2013 relativamente allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, ed è significativo che ancora con la nota del 22.12.2014 il Dipartimento per la Funzione Pubblica affermi che “questo Ufficio, per quanto già esposto [#OMISSIS#] precedente nota del 4 dicembre u.s., non è posto nelle condizioni di verificare quanto asserito dall’ente in merito all’avvio di nuove procedure di reclutamento”, pur dando il proprio avviso favorevole all’assunzione mediante scorrimento di graduatorie vigenti di 52 unità di personale di cui n. 40 per l’anno 2014 e le restanti per l’anno 2015.
6. Da quanto esposto, emerge che l’operato dell’Istituto in subiecta materia è stato ampiamente ritenuto, sia pure in una prima fase interlocutoria, non satisfattivo da parte degli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori) o esterni (Dipartimento per la Funzione pubblica) proprio dal punto di vista dell’adeguatezza della motivazione in ordine alla scelta del non utilizzare le graduatorie ancora valide, tant’è che il Dipartimento per la Funzione Pubblica esprime perplessità ancora con la nota del dicembre 2014 sopra menzionata.
Nè può ritenersi soddisfatto l’obbligo di adeguata motivazione (pure prescindendosi dalla impossibilità di integrare la motivazione nel corso del giudizio), con quanto riportato, in modo piuttosto apodittico, [#OMISSIS#] nota a firma del direttore della Struttura Terremoti del 23.9.2015 prot. n. 2067, in cui si afferma che “i nuovi [#OMISSIS#] (ma non si comprende quali siano) “non presenti nei concorsi di cui si hanno graduatorie disponibili, sono collegati al Piano Triennale della Struttura Terremoti e alle linee di Attività: “Tettonica attiva e ciclo sismico (T2)” “Sorveglianza sismica e Operatività post terremoto (T5), e “Sismicità indotta (T6)” il concorso per il quale la ricorrente risulta essere in lista di idoneità non è in alcun modo sovrapponibile
Pertanto, al di là del nomen attribuito dai nuovi atti amministrativi e dalle relazioni interne alla asserita “nuova aera scientifica, è evidente che non vi è una differenziazione tale da giustificare l’espletamento di un nuovo concorso a fronte di personale già impiegato con contratti a tempo determinato nei compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica.
L’Istituto dunque non è riuscito a motivare adeguatamente la scelta di bandire il nuovo concorso proprio perché, in punto di “equivalenza” dei [#OMISSIS#] professionali, la scelta è sostanzialmente non motivabile a causa della loro tendenzialmente prevalente sovrapponibilità.
7. Con gli atti contenenti i motivi aggiunti sono sostanzialmente ribaditi i [#OMISSIS#] di illegittimità già esplicitati nel ricorso introduttivo del giudizio.
8. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti sono da accogliere con assorbimento di eventuali ulteriori [#OMISSIS#] dedotti e consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
9. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla le deliberazioni impugnate nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)