L’ autotutela costituisce espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione, frutto di una scelta di opportunità, che deve essere congruamente giustificata; per quanto riguarda la ragionevolezza del termine, è sindacabile l’avvenuto bilanciamento di interessi e la motivazione fornita, esclusivamente nei noti limiti che circoscrivono al riguardo il giudizio di legittimità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 marzo 2017, n. 3708
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Giudizio-Autotutela-Presupposti
N. 03708/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00995/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 995 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Fabbricotti, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. SCFFRC70S46F839I e Salvatore Mura C.F. MRUSVT77D08E472R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via G. Borsi n. 4;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papa, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. STTFPP40B02D969D, [#OMISSIS#] Romano C.F. RMNNNA65L63D612E, [#OMISSIS#] Fragale C.F. FRGRFL78S30A089B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Foro Traiano n. 1/A;
[#OMISSIS#] Cimiotta, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera di chiamata del Dipartimento di Scienze Giuridiche Facoltà di Giurisprudenza, di data e contenuto ignoto, emessa ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Rettore n. 2397/2015 del 4.8.2015,
– del Decreto del Rettore n. 3499/2015 del 26.10.2015, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa (indetta con D.R. n. 2397/15) per la copertura di n. 1 professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 (diritto internazionale pubblico) – presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, da cui risulta che la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papa è dichiarata vincitrice della suddetta procedura valutativa;
– dei giudizi valutativi contenuti nel verbale n. 2 redatto in data 21.10.2015 dalla Commissione giudicatrice, contenente la “Valutazione delle Pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica”; nonché, ove ritenuto a contenuto provvedimentale, del predetto verbale n. 2;
– dell’Allegato n. 1 al predetto verbale n. 2;
– della Relazione finale del 21.10.2015, redatta dalla Commissione giudicatrice, relativa alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, nonché degli Allegati nn. 1, 2 e 3 alla suddetta relazione;
– della graduazione di cui all’Allegato n. 3 della suddetta Relazione finale;
– nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso il Decreto del Rettore n. 3219 del 7.10.2015 di nomina dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice;
nonché per l’accertamento e declaratoria
di invalidità e/o inefficacia del contratto di lavoro, ove medio tempore stipulato con la vincitrice nominata, ovvero di caducazione dello stesso contratto in conseguenza e per l’effetto dell’annullamento della “graduatoria” approvata;
e con i motivi aggiunti:
– la delibera n. 411/2015 e il relativo verbale del Consiglio di Amministrazione;
– il D.R. n. 186/2016;
– la delibera del Consiglio di Dipartimento di chiamata;
– il Decreto rettorale di chiamata della dott.ssa Papa ove medio tempore adottate;
– nonché ‘in via subordinata’ lo stesso D.R. n. 2397/2015;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso in trattazione, introduttivo del presente giudizio, la ricorrente dott.ssa [#OMISSIS#] Fabbricotti ha impugnato la delibera di chiamata del Dipartimento di Scienze Giuridiche Facoltà di Giurisprudenza, di data e contenuto ignoto, emessa ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Rettore n. 2397/2015 del 4.8.2015 a seguito del Decreto del Rettore n. 3499/2015 del 26.10.2015, con cui sono stati approvati gli atti relativi alla procedura valutativa (indetta con D.R. n. 2397/15) per la copertura di n. 1 professore di ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 12/E1 – Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 (diritto internazionale pubblico) – presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, con cui la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papa è stata dichiarata vincitrice della suddetta procedura valutativa nonché tutti gli atti presupposti inerenti alla predetta procedura.
Ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
– violazione e falsa applicazione della legge 30.12.2010, n. 240, del d.P.R. 14.9.2011, n. 222, del D.M. M.I.U.R. 7.6.2012, n. 76 e del d.P.R. 22.7.2015, n. 2223 nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, per sviamento di potere e per manifesta illogicità, in quanto:
– la Commissione giudicatrice della procedura è stata nominata con D.R. n. 3219 del 7.10.2015, il quale indica, nella qualità di componenti effettivi, la Prof. [#OMISSIS#] Del Vecchio, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, quali componenti supplenti, la Prof. [#OMISSIS#] De Cesari, il Prof. Angelo Davi ed il Prof. [#OMISSIS#] Cannone;
– la normativa applicabile alla composizione e al funzionamento della Commissione di selezione ai fini della chiamata da parte del Dipartimento è contenuta nella legge n. 240/2010, nel D.P.R. n. 222/2011 e, più in particolare, nel D.M. M.I.U.R. n. 76 del 7.6.2012 e, quindi, nel D.R. n. 2223/2015 del 22.7.2015 e dispone che i requisiti previsti per la designazione dei Commissari di selezione ai fini della chiamata sono assimilati a quelli per la designazione dei Commissari membri della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), in virtù dell’applicabilità dell’art. 8.2. b) del citato D.M. n. 76/2012 e dell’art. 7 del D.R. n. 2223/2015;
– il citato art. 7 dispone, al riguardo, che “Per i settori non bibliometrici si considerano il numero di monografie e il numero di articoli, relativamente ai dieci anni precedenti alla data di nomina delle commissioni. I valori individuali dei parametri sono desunti dalle liste di eleggibili per le commissioni dell’A.S.N. pubblicate dall’A.N.V.U.R., nonché dal possesso di analoghi parametri per chi non abbia fatto istanza di inserimento nelle suddette liste” e il settore scientifico disciplinare IUS 13 (e settore concorsuale 12/ED di cui trattasi è un settore non bibliometrico;
– per quanto riguarda i requisiti dei Commissari, il D.R. n. 2223/2015 fa, dapprima, riferimento a due parametri, ossia il numero di monografie ed il numero di articoli da essi pubblicati e il limite temporale dei dieci anni antecedenti alla nomina della commissione, entro il quale va valutato il precedente parametro, e, tuttavia, tali parametri si pongono in evidente contrasto con quanto indicato nel capoverso successivo, nella parte in cui si prevede che i valori dei parametri si desumono dalle liste di eleggibili per le commissioni dell’A.S.N. pubblicate dall’A.N.V.U.R. e, in assenza del nominativo sorteggiato tra quelli elencati nelle liste, dal possesso di analoghi parametri;
– le uniche liste di Commissari A.S.N. eleggibili attualmente disponibili risalgono al 2012 e fanno riferimento alle pubblicazioni dei suddetti Commissari fino al 2011;
– in sostanza, i criteri ed i parametri stabiliti dall’art. 7 del D.R. n. 2223/2015 per la corretta individuazione dei Commissari ASN non soddisfano le previsioni dettate dal combinato disposto del D.P.R. n. 222/2011 e del D.M. n. 76/2012;
– il componente della Commissione per la chiamata che non sia già nella lista degli eleggibili a Commissari ASN, di cui esempio è la nomina del Prof Angelo Davi in qualità di componente supplente, dovrebbe soddisfare tali requisiti diversi e più severi, atteso che appare del tutto illogico consentire che i membri di una medesima Commissione possano essere soggetti a criteri e parametri valutativi difformi;
– il solo collegamento alla lista A.N.V.U.R. esistente per stabilire se i Commissari della procedura della chiamata soddisfino i valori dei parametri di eleggibilità non sia conforme alla normativa vigente;
– attenuato il rinvio alle liste A.N.V.U.R., gli unici parametri in linea con le disposizioni normative citate dovrebbero essere quelli correttamente indicati dal D.R. n. 2223/2015, vale a dire il numero di monografie ed il numero di articoli pubblicati dagli aspiranti commissari, nonché il decennale arco temporale entro il quale va valutato il precedente parametro;
– la Commissione nominata con D.R. n. 3219/2015 difetta dei requisiti di legge e regolamentari per la sua valida costituzione;
– violazione e/o falsa applicazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, del D.M. M.I.U.R. 7 giugno 2012, n. 76, del Codice etico dell’Università La Sapienza, della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori dell’UE ed eccesso di potere per violazione dei criteri valutativi stabiliti nel bando, per sviamento e per travisamento nonché per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria in quanto:
– dalla lettura del verbale n. 2, emerge come la Commissione non abbia applicato i criteri valutativi indicati nel bando e non abbia adeguatamente esplicitato i profili curriculari né motivato compiutamente la valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca dei candidati, atteso che i giudizi espressi avrebbero dovuto basarsi su una valutazione analitica delle pubblicazioni, alla luce dei parametri positivamente e gerarchicamente previsti nel D.R. n. 2397/2015, come nella parte in fatto richiamati;
– dalla lettura sinottica del bando emerge chiaramente l’intenzione di inquadrare gli indicatori nel rispetto di una gerarchia, con la conseguenza che gli indicatori collocati successivamente all’espressione “sono inoltre elementi rilevanti per la comparazione” potevano essere utilizzati dai Commissari in via residuale, ove la valutazione già effettuata dei candidati avesse determinato una sostanziale equiparazione delle posizioni;
– i Commissari nominati hanno comunque adottato ulteriori criteri e graduato quelli indicati in modo diverso, siccome riportati nell’Allegato n. 1 del verbale n. 1 della riunione preliminare del 12.10.2015;
– i criteri ulteriori non risultano in linea con le linee tracciate dal decreto di indizione del Rettore, data l’autonomia concettuale di ogni principio introdotto dalla Commissione e potendosi escludere che i criteri fissati dalla Commissione possano essere intesi come specificazione dei criteri fissati dal bando e determinano una inammissibile innovazione rispetto alle linee guida del decreto e dello stesso bando;
– i criteri di formulazione commissariale, quali la notorietà internazionale della produzione scientifica e le altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi collegiali elettivi, pur trovando conferme nell’art. 8.1 del D.R. n. 2223/2015, tuttavia non sono legittimati dall’assenza di un riconosciuto potere di introduzione di ulteriori criteri nell’ambito del bando e nel D.R. 3219/2015 di nomina dei componenti;
– vengono, invece, omessi dalla Commissione due criteri presenti nel bando, ossia il criterio della responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali e quello della partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali o internazionali, sebbene questi criteri vengano menzionati anche nel citato D.R. n. 2223/2015 all’art. 8.2 all’interno della lista dei titoli che devono essere oggetto della valutazione delle Commissioni;
– tutti i criteri, siano essi formulati nel bando o siano essi introdotti motti proprio dalla Commissione, sono, comunque, stati applicati dalla stessa Commissione in modo generico, superficiale, affrettato, non rigoroso e parziale;
– la valutazione dei candidati e la successiva graduazione finale non rispondono a logiche meritocratiche, in aperta violazione dei principi del Codice Etico dell’Università La Sapienza, della Carta europea dei ricercatori e del Codice europeo di Condotta per l’assunzione dei ricercatori;
– come si legge nell’Allegato 2 alla relazione finale, la Commissione ha scartato un articolo presentato dalla dott.ssa Papa e, conseguentemente, la quantità della produzione scientifica della vincitrice è risultata inferiore rispetto a quella degli altri candidati;
– la Commissione dedica alla monografia della dott.ssa Fabbricotti 4 righe, 2 a quella del candidato Cimiotta e circa 3 a quella della dott.ssa Papa
– la formulazione del giudizio sintetico reso nei confronti della monografia della ricorrente non consente di comprenderne né il significato né la portata e, in realtà, il contenuto del libro rispecchia pienamente il titolo;
– la suddetta monografia della ricorrente è stata valutata dalla Commissione di abilitazione per la tornata 2012, la quale ha effettuato una durissima selezione dei candidati all’abilitazione a Professore di II fascia, dichiarando idonei solo 44 su 164 candidati e, nel suo giudizio collegiale, all’unanimità si rileva che “la monografia sugli accordi di integrazione economica regionale e il diritto dell’OMC è un lavoro ampio e analitico, che dimostra capacità di ricerca e di metodo e di proporre soluzioni motivate” e, alla luce del giudizi singoli riportati, espressi da personalità di spicco della comunità scientifica, la monografia è da annoverare tra quelle che soddisfano i criteri e gli indicatori del bando relativi alla qualità delle monografie ed è necessario ricollegare la valutazione delle commissioni per le chiamate (o degli organi comunque preposti a deliberare le chiamate) a quella già prodotta nell’ambito delle procedure di riconoscimento di idoneità (o abilitazione);
– la Commissione non ha verbalizzato che la monografia della candidata Papa è stata pubblicata nella medesima collana in cui ha trovato pubblicazione il libro del dott. Cimiotta, trattandosi della stessa Collana diretta dal Prof. [#OMISSIS#];
– diversamente da quanto è dato leggere nel verbale, la monografia della vincitrice non ha ricevuto alcun premio, ma più correttamente il volume viene menzionato tra i 12 “Libri giuridici dell’anno 2006” dal “Club dei giuristi” dell’Istituto [#OMISSIS#] Sturzo, sebbene la giuria, pur composta da emeriti Professori, non annoverava al suo interno alcun esperto in diritto internazionale;
– la ricorrente annovera 11 articoli su 13 in lingua straniera, di cui 10 in inglese e 1 in francese mentre la dott.ssa Papa non ha alcun articolo in una lingua diversa dall’italiano e il fattore linguistico è imprescindibile per stabilire la notorietà internazionale di una pubblicazione, soprattutto nel campo del diritto internazionale pubblico;
– analizzando i verbali della Commissione, in nessun punto di essi ci si sofferma sulla notorietà della produzione scientifica dei candidati, in violazione di un criterio fondamentale dal punto di vista della normativa vigente (cfr. art. 3.2 del D.M. 76/12 e art. 8.2 del D.R. n. 2223/2015) oltre che dei criteri indicati nel bando (cfr., punto 2 dell’art. 1);
– le pubblicazioni della ricorrente, specialmente in lingua, sono facilmente reperibili e consultabili nelle diverse Università o Centri di ricerca, anche attraverso banche dati online, condizioni che non si rinvengono nella produzione degli altri candidati in termini di notorietà e di accessibilità;
– la ricorrente è stata ed è attualmente responsabile di ben sei progetti di ricerca e ha ricevuto un ulteriore finanziamento dal Rettore de “La Sapienza” per l’organizzazione di un Convegno internazionale, per il valore complessivo di oltre 28.000 euro mentre, invece, la dott.ssa Papa è stata responsabile di due progetti, uno risalente all’anno 2003 nel quadro dei giovani ricercatori del CNR e l’altro nel 2011, per un totale di 9.000 euro ( e il dott. Cimiotta ha ottenuto un unico finanziamento come Responsabile di progetti di ricerca dall’Università La Sapienza nel 2014, del valore di 3.000 euro);
– la Commissione ha omesso di segnalare che la ricorrente ha partecipato a moltissimi progetti anche come semplice Investigator nonché di considerare tra i titoli della stessa il periodo di due anni di post-dottorato svolto presso la facoltà di Giurisprudenza di Camerino nonostante il titolo fosse stato sia allegato che elencato tra i quelli posseduti della ricorrente;
– la Commissione, a differenza delle valutazioni espresse sugli altri candidati, omette ogni riferimento ai corsi cui ha partecipato la ricorrente presso prestigiose Istituzioni all’estero, mentre la partecipazione della ricorrente come membro del gruppo di studio dell’I.L.A. (International Law Association) sugli accordi commerciali preferenziali, viene “liquidata” dalla Commissione senza evidenziare che la stessa è stata designata dalla Sezione italiana dell’I.L.A. a rappresentarla in quel prestigioso gruppo di ricerca (come appare sulla pagina web dell’I.L.A. indicata nel relativo curriculum);
– il criterio dell’attività didattica svolta è un criterio non espressamente previsto dal bando, ma indicato nel D.R. n. 2223/15, richiamato nel bando stesso e, anche in questo caso, la Commissione si è limitata a elencare in maniera disorganica l’attività reale svolta dai candidati, accomunando attività didattiche aventi rilievo e spessore molto diversi, attraverso una valutazione essenzialmente quantitativa e gli altri candidati hanno tenuto corsi meno numerosi, con meno crediti, generalmente inseriti in corsi di laurea triennale, sempre in Italia e in lingua italiana;
– il criterio della partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali o internazionali, benché espressamente previsto dal bando quale criterio per la comparazione dei candidati, non viene menzionato dalla Commissione e, in ordine alla posizione della ricorrente, la Commissione omette di specificare che si tratta di conferenze annuali o biennali di prestigiosi enti ed associazioni e che per poter intervenire in queste conferenze occorre superare una selezione né è stato rilevato il ruolo di organizzatrice di convegni e seminari di carattere internazionale della ricorrente, sebbene fosse stato allegato alla domanda di partecipazione;
– la circostanza che la Commissione non abbia eccepito alcun difetto nella mancanza della produzione dei titoli da parte degli altri candidati, evidenzia come la stessa Commissione si sia limitata ad una mera lettura degli elenchi e non si sia soffermata a soppesare, confrontandoli, i titoli indicati dai candidati.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411/2015 e il relativo verbale – con cui si è proceduto all’annullamento in autotutela dei bandi delle 8 procedure valutative di upgrade a Professore Associato vinte da ricercatori a tempo indeterminato in possesso di idoneità ex 1. n. 210/98 e, dunque, anche del bando di cui al D.R. n. 2397/2015, relativo alla procedura impugnata dalla ricorrente e con il quale atto sono state riassegnate ai Dipartimenti interessati dalle procedure de quibus le risorse derivanti da detto annullamento, “affinché possano procedere alla chiamata degli idonei ex lege n. 210/1998 che hanno pure superato la procedura valutativa” -, il D.R. n. 186/2016 – con il quale sono stati annullati il D.R. n. 2397/2015 (vale a dire il Bando) nella parte relativa alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore Associato per il settore concorsuale 12/ El (SSD IUS/13) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, il D.R. n. 3499/2015 di approvazione degli atti della procedura de qua, in seguito alla quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Papa nonché il D.R. n. 3596/2015 di nomina della medesima quale Professore di II fascia presso il predetto Dipartimento di Scienze giuridiche – nonché, ancora, la delibera del Consiglio di Dipartimento di chiamata e il Decreto rettorale di chiamata della dott.ssa Papa (ove medio tempore adottate) e, in via subordinata, lo stesso D.R. n. 2397/2015, deliberandone l’illegittimità per invalidità in via derivata e in via autonoma per i seguenti profili di censura:
– la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411/215 e il D.R. n. 186/2016, individuando la possibilità di chiamare la dott.ssa Papa ai sensi dell’art. 29, co. 4, 1. n. 240/2010, violerebbero lo spirito e le intenzioni della 1. n. 240/2010 nonché delle stesse istituzioni universitarie che hanno emanato il bando;
– l’annullamento del primo bando e la destinazione dei fondi per le chiamate ex 1. n. 210/98 dei candidati idonei (vincitori nella selezione annullata) violerebbe l’obbligo, gravante sull’Università, di indire solo procedure di chiamata ex art. 18 della1. n. 240/2010 (e non anche ex 1. n. 210/98);
– l’annullamento da parte dell’Università degli atti in questione sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe preordinato alla tutela di alcun interesse pubblico;
– l’annullamento in autotutela del bando precluderebbe alla ricorrente di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, violando così l’art. 24, Cost.;
– la chiamata della dott.ssa Papa ai sensi della 1. n. 210/1998 non graverebbe su risorse proprie dell’Ateneo;
– l’inesistenza di ragioni di interesse pubblico a fondamento dell’annullamento impugnato risulterebbe, altresì, dalla circostanza che le istituzioni universitarie avrebbero potuto escludere sin dalla prima procedura i candidati idonei e non abilitati;
– l’omessa comunicazione alla ricorrente dell’avvio tanto della procedura di annullamento che del procedimento di chiamata della dott.ssa Papa, vizierebbe i relativi provvedimenti;
– il bando sarebbe solo parzialmente illegittimo, ben potendo la dott.ssa Papa essere dichiarata decaduta dalla proclamazione di vincitrice del medesimo bando del 4 agosto 2015.
La dott.ssa [#OMISSIS#] Papa si è costituita in giudizio in data 16.2.2016 con atto di mera forma e ha depositato note di udienza in data 26.2.2016 e memoria difensiva in data 7.3.2016, con le quali ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse essendo stata l’intera procedura impugnata con il ricorso introduttivo annullata in via di autotutela da parte dell’Università nonché l’irricevibilità per tardività nella parte concernente il bando e, nel merito, quanto al ricorso per motivi aggiunti, la legittimità della scelta della medesima Università di procedere alla chiamata della controinteressata ai sensi della legge n. 210 del 1998 alla luce del disposto di cui all’art. 29, co. 4, della legge n. 240 del 2010 e, quanto al ricorso introduttivo, l’infondatezza dei motivi tutti ivi articolati.
L’Università si è costituita in giudizio con atto di mera forma in data 17.2.2016 e ha depositato documentazione in data 22.2.2016, 73.2016 e 12.10.2016, tra cui le relazioni sui fatti di cause con le relative argomentazioni difensive.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 5.10.2016 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, a propria volta, l’inammissibilità, l’irricevibilità per tardività e l’infondatezza nel merito del ricorso per i medesimi profili di cui sopra rilevati da parte sia dell’università che della controinteressata.
Le parti hanno, poi, depositato in atti documentazione integrativa e memorie difensive e memorie di replica, con le quali hanno controdedotto alle difese avversarie e hanno puntualizzato e più diffusamente argomentate le proprie difese, insistendo ciascuna per le rispettive conclusioni.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3.11.2016 alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – Si premette una breve ricostruzione in fatto:
– con il D.R. n. 2397 del 4 agosto 2015, l’Università Sapienza di Roma ha bandito una procedura valutativa di chiamata per una posizione di Professore di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/E1 (SSD IUS713);
– ai sensi dell’art. 2 del bando, alla predetta procedura potevano partecipare i ricercatori, in servizio a tempo indeterminato presso la stessa Università, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di seconda fascia ai sensi della l. n. 240/2010 ovvero dell’idoneità per la medesima fascia ai sensi della 1. n. 210/1998;
– alla selezione hanno preso parte l’odierna ricorrente, la dott.ssa Papa e il dott. Cimiotta, allegando ciascuno alle relative domande i propri titoli, pubblicazioni e il curriculum vitae;
– in data 21 ottobre 2015, la Commissione giudicatrice, sulla base dell’esame delle pubblicazioni, dei curriculum e dell’attività didattica espletata dai candidati, ha dichiarato, all’unanimità dei suoi componenti, la dott.ssa Papa vincitrice della procedura di reclutamento;
– con il D.R. n. 3499 del 26 ottobre 2015, il Rettore, verificatane la regolarità, ha approvato gli atti della Commissione;
– nella medesima data del 26 ottobre 2015 il Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche ha deliberato, quindi, la proposta di chiamata della dott.ssa Papa, la quale è stata poi approvata definitivamente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università il successivo 27 ottobre 2015;
– la dott.ssa Papa è stata, infine, nominata Professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza con il D.R. n. 3596 del 28 ottobre 2015;
– la dott.ssa Fabbricotti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato gli atti della procedura (a esclusione del bando di cui al D.R. n. 2397/2015), deducendo come primo motivo che la composizione della Commissione sarebbe illegittima in quanto due dei tre componenti della Commissione – e segnatamente i Proff. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] – difetterebbero dei requisiti di qualificazione scientifica richiesti dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo sulle modalità di chiamata dei Professori di I e II fascia (D.R. n. 2223 del 22 luglio 2015);
– nelle more del presente giudizio, l’Università si vedeva rifiutare dal CINECA la registrazione nel database dell’organico M.I.U.R. dei decreti di nomina a professore di II fascia di 8 ricercatori vincitori di altrettante procedure di chiamata ex art. 24, comma 6, della 1. n. 240/2010 (ivi compreso il decreto dell’odierna deducente), in quanto i medesimi “non sono in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale, ma dell’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”;
– su richiesta di chiarimenti sul punto da parte dell’Università, il M.I.U.R., con la nota di cui al prot. n. 15334 del 17 dicembre 2015, ha confermato che i ricercatori idonei ai sensi della 1. n. 210/1998 non potevano partecipare alle procedure di chiamata ex art. 24, comma 6, della 1. n. 240/2010, riservate a soggetti in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale, precisando, altresì, che l’Università avrebbe potuto procedere alla chiamata dei soggetti in possesso di idoneità (ma non di abilitazione) esclusivamente ai sensi dell’art. 29, co. 4, della 1. n. 240/2010 (e dunque ex 1. n. 210/98), utilizzando, allo scopo, esclusivamente risorse proprie;
– preso atto di quanto indicato dal M.I.U.R., l’Università, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411 del 22 dicembre 2015, ha proceduto all’annullamento in autotutela dei bandi delle 8 procedure valutative di upgrade a Professore Associato vinte da ricercatori a tempo indeterminato in possesso di idoneità ex 1. n. 210/98 (e, dunque, anche del bando, di cui al D.R. n. 2397/2015, relativo alla procedura impugnata dalla ricorrente), con contestuale riassegnazione ai Dipartimenti interessati dalle procedure in questione delle risorse derivanti da detto annullamento, “affinché possano procedere alla chiamata degli idonei ex Lege n. 210/1998 che hanno pure superato la procedura valutativa”;
– con il successivo Decreto rettorale n. 186/2016 del 21 gennaio 2016, quindi, sono stati annullati:
— il bando della procedura di cui al D.R. n. 2397/2015, nella parte relativa alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore Associato per il settore concorsuale 12/ El (SSD IUS/13) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche;
— il D.R. n. 3499/2015 di approvazione degli atti della procedura, in seguito alla quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Papa;
— il D.R. n. 3596/2015 di nomina della medesima quale Professore di II fascia presso il predetto Dipartimento di Scienze giuridiche,
– la ricorrente, quindi, con il successivo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato tutti gli atti di cui sopra deducendone l’illegittimità per i profili di censura diffusamente esposti nell’esposizione in fatto del processo di cui al punto 1 e con la memoria integrativa dei motivi aggiunti depositata in data 1.6.2016 e previamente regolarmente notificata alle altre parti del giudizio, ha impugnato espressamente gli ultimi atti impugnati cautelativamente con il ricorso per motivi aggiunti senza conoscerne i relativi estremi.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto valgono le considerazioni che seguono.
Assume [#OMISSIS#] preliminare, evidentemente, la trattazione del ricorso per motivi aggiunti, che si incentra essenzialmente sulla legittimità della decisione del Consiglio di Amministrazione di annullare in autotutela la procedura di chiamata indetta con il D.R. n. 2397/2015 (nonché sulla successiva delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche avente a oggetto la proposta di chiamata della dott.ssa Papa in qualità di professore di II fascia ai sensi dell’art. 29, comma 4, della1. n. 240/2010), atteso che, nel caso in cui si ritenesse l’infondatezza nel merito del predetto ultimo ricorso, la ricorrente non avrebbe più interesse alla trattazione nel merito del ricorso introduttivo, in quanto proposto avverso una procedura definitivamente e legittimamente, in quel caso, annullata in sede di autotutela.
Il predetto ricorso per motivi aggiunti – che è irricevibile per tardività nella parte relativa all’impugnazione dell’art. 2 del bando di chiamata laddove consente la partecipazione alla procedura di chiamata anche di candidati idonei atteso che il predetto bando è stato pubblicato sul sito dell’Università in data 4 agosto 2015 ma è stato impugnato soltanto con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 febbraio 2016 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale breve di legge dei 60 giorni, nonostante la sussistenza di un interesse della medesima alla sua impugnazione quanto meno a seguito della nomina della controinteressata, idonea non abilitata, quale vincitrice della procedura – è, in effetti, infondato nel merito per la restante parte e deve, pertanto, essere respinto in quanto:
– l’autotutela costituisce espressione di un potere discrezionale dell’Amministrazione, frutto di una scelta di opportunità, che deve essere congruamente giustificata, e che è sindacabile, per quanto riguarda la ragionevolezza del termine, l’avvenuto bilanciamento di interessi e la motivazione fornita, esclusivamente nei noti limiti, che circoscrivono al riguardo il giudizio di legittimità;
– nella fattispecie, l’esercizio dell’autotutela è stato motivato sulla base del parere del M.I.U.R. di cui alla nota prot. n. 15334 del 17 dicembre 2015 e ha avuto a oggetto una procedura ritenuta illegittima proprio in quanto erano stati ammessi a concorrere dei ricercatori idonei ma non abilitati ed era stata dichiarata vincitrice una candidata idonea ma non abilitata;
– le conclusioni cui è pervenuto il M.I.U.R. al riguardo con la richiamata nota e che, cons