TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 marzo 2017, n. 3720

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato

Data Documento: 2017-03-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante tre diverse modalità, ossia la chiamata all’esito di una procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18) o la chiamata all’esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo determinato che si trovi al terzo anno di contratto e che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 5, ) oppure la chiamata all’esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo indeterminato titolare di abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 6).

I commi 5 e 6 dell’art. 24,  legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedono modalità di accesso sostanzialmente identiche, atteso che, nel primo caso, il comma 5 dispone che “l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [..] in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati”, mentre nel secondo caso, il successivo comma 6 dispone, a sua volta, che “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica”. In conclusione, in base all’attuale sistema normativo, le università possono coprire i posti vacanti utilizzando, per un minimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata aperte a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica (art. 18) e, per un massimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata riservate ai docenti in servizio che abbiano comunque conseguito l’abilitazione (art. 24).I procedimenti disciplinati dalle suindicate norme prevedono, dunque, un identico meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato e ordinario che consiste nella valutazione del titolare di un contratto e il vantaggio è rappresentato dalla circostanza che il soggetto partecipa non a una procedura comparativa, aperta a più candidati e indetta con un bando di pubblico concorso, bensì a una procedura valutativa, riservata al ricercatore o al professore già in servizio e autonomamente individuato dall’università, che, qualora valutato positivamente, viene inquadrato nel ruolo di professore associato o ordinario.

Contenuto sentenza

N. 03720/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11292/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sileri, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Monaco C.F. MNCFBA78A06H501Y e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DNLFRC83L09D024X, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Monaco, in Roma, via [#OMISSIS#] Ermini n. 68; 
contro
Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
e con l’intervento di
ad opponendum:
Giardina Emiliano e altri, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Bruno C.F. BRNGNN66P05H579F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 31, int. n. 2; 
per l’annullamento
– del verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia,
in seduta ristretta ai solo Professori di I e di II Fascia, del 10 aprile 2015, pubblicato per estratto, senza indicazione della data di pubblicazione, sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, nella parte in cui viene deliberata la proposta di chiamata del controinteressato [#OMISSIS#] Gentileschi come Professore Universitario di Seconda Fascia per il Settore Concorsuale 06/Cl, Settore Scientifico Disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale;
– del decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2015, pubblicato, in pari data, sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, il quale, senza riportare il nome e cognome del controinteressato, ha nominato la «Commissione esaminatrice per la chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, di un Professore Universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il settore concorsuale 06/CI – settore scientifico-disciplinare MED/18»;
– della delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia del 29 gennaio 2015, mai pubblicata in alcuna sede, con la quale, stando a quanto è riportato nel preambolo del decreto rettorale di cui al precedente n. 2, «sono stati proposti i componenti della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 9 del […] regolamento [di Ateneo per la disciplina delle chiamate]»;
– del decreto rettorale n. 1011 del 1 aprile 2015, pubblicato, senza indicazione della data di pubblicazione, sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, il quale ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice di cui al precedente n. 2 e ha decretato che «Il Dott. Gentileschi [#OMISSIS#] ha superato con esito positivo la valutazione in esame»;
– e, solo per quanto possa occorrere, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, adottato con il decreto rettorale n. 175 del 16 gennaio 2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente prof. [#OMISSIS#] Sileri – Ricercatore Universitario Confermato nel S.C. 06/C1 – S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale, in servizio a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale che ha conseguito, in data 16 dicembre 2013, per lo svolgimento delle funzioni di Professore Universitario sia di Prima Fascia sia di Seconda Fascia, nel S.C. 06/C1 – S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale – ha impugnato il verbale dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma – Dipartimento di medicina sperimentale e Chirurgia del 10.4.2015 nella parte in cui viene deliberata la proposta di chiamata del controinteressato [#OMISSIS#] Gentileschi – anche questi Ricercatore Universitario Confermato nel S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale, in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con afferenza al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia e in possesso dell’A.S.N. per lo svolgimento delle funzioni di Professore Universitario sia di Prima Fascia, sia di Seconda Fascia, nel S.C. 06/C1- S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale – ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, come professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 – settore scientifico disciplinare med/18 – Chirurgia generale nonché tutti gli atti presupposti.
Il ricorrente ha premesso in punto di fatto, in ordine alla tempestività della proposizione del ricorso straordinario trasposto nella presente sede, che:
– in data 18 febbraio 2015, è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni, sub-sezione “Chiamata professori”, l’impugnato decreto rettorale n. 518, il quale, senza riportare il nome e il cognome dell’odierno controinteressato, ha nominato la «Commissione esaminatrice per la chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240 del 2010, di un Professore Universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il settore concorsuale 06/C1 – settore scientifico-disciplinare MEDI 18»;
– la delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia del 29.1.2015, con la quale sono stati proposti i componenti della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 9 del suddetto regolamento», all’adozione della quale lo stesso non ha preso parte, in quanto riservata al Consiglio in composizione ristretta ai soli Professori Universitari di Prima e di Seconda Fascia afferenti al Dipartimento medesimo, non è mai stata pubblicata né sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori” né altrove;
– sul sito web di Ateneo, Sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, sono poi stati pubblicati – come risulta dalla stampa della relativa schermata, effettuata in data 6 luglio 2015 – soltanto i due seguenti atti, anch’essi impugnati:
— il decreto rettorale n. 1011 dell’aprile 2015, pubblicato senza indicazione della data di pubblicazione, nella cui parte dispositiva è disposto che “Art. 1 – Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240 del 2010, ad un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il settore concorsuale 06 / Cl – settore scientifico-disciplinare MEDI 18. // Art. 2 – Il Dott. Gentileschi [#OMISSIS#] ha superato con esito positivo la valutazione in esame”;
— il verbale del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2015, in seduta ristretta ai soli professori di Prima e di Seconda fascia, pubblicato senza indicazione della data di pubblicazione, con il quale è stata approvata la proposta di chiamata del controinteressato come Professore Universitario di Seconda Fascia nel S.C. 06/C1 – S.S.D. MED/18 – Chirurgia Generale.
Ha dedotto al riguardo che:
– il decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2015 di nomina della Commissione esaminatrice non risultava di per sé in alcun modo lesivo della posizione soggettiva del ricorrente, atteso che, da un lato, non menziona affatto il nome e il cognome dell’odierno controinteressato, e, dall’altro, si è limitato soltanto a nominare i membri della Commissione di valutazione e la lesività attuale e concreta della sua posizione soggettiva è intervenuta soltanto con la pubblicazione, in data 1 aprile 2015, del decreto rettorale n. 1011, recante pari data, con il quale è stato disposto che il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Gentileschi [#OMISSIS#] aveva superato con esito positivo la valutazione di cui trattasi
– solo da quel momento di sopra, il ricorrente ha potuto avere contezza della circostanza che gli era stato impedito, di fatto, di potere partecipare alla procedura in quanto, solo a fare data dall’1 aprile 2015, con la pubblicazione del predetto decreto rettorale n. 1011, ha potuto comprendere che il precedente decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2015, di nomina della Commissione, nonché la delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia del 29 gennaio 2015 (solo menzionata nel medesimo decreto rettorale n. 518, ma mai pubblicata), lungi dal rappresentare gli atti preliminari di una procedura legittima che avrebbe, poi, consentito la partecipazione di tutti gli aventi diritto, si inscrivevano, in realtà, nell’ambito di una procedura illegittima perché sostanzialmente “ad personam”, la quale escludeva in radice la possibilità di partecipazione di altri candidati in possesso dei relativi titoli.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati con un univo complesso motivo di censura per “VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA L. N. 240 DEL 2010; VIOLAZIONE DELL’ART. 97, COMMA 2, COST., PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI IDENTICHE; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990”, in quanto:
– la 1. n. 240 del 2010 prevede due particolari tipologie di valutazione e di chiamata dei Professori Universitari, che si caratterizzano, entrambe, per essere riservate al personale docente e ricercatore già in servizio presso l’Università che intende effettuare la chiamata medesima:
a) quella disciplinata dall’art. 24, comma 5, che è riservata alla “nuova” figura dei Ricercatori Universitari a tempo determinato, che abbiano conseguito la apposita A.S.N. e che si trovino al terzo anno di contratto di cui al comma 3, lett. b), dello stesso richiamato art. 24;
b) quella disciplinata dall’art. 24, comma 6, che potrà essere utilizzata sino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello di entrata in vigore della 1. n. 240 del 2010, e che è riservata, invece, a tutti i Professori Associati e a tutti i Ricercatori Universitari di Ruolo o a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l’apposita A.S.N. e che siano già in servizio presso un determinato Ateneo;
– il comma 6 opera un parziale rinvio di disciplina al comma 5 del medesimo articolo quanto alla regolamentazione della relativa procedura che, nello specifico, dispone che alla procedura deve essere data adeguata pubblicità sul sito dell’Ateneo;
– nella fattispecie, invece, la indizione della procedura di valutazione e di chiamata in oggetto si è contraddistinta per una opacità o addirittura per una vera e propria “segretezza” dell’azione amministrativa che ha impedito al ricorrente, in possesso dei relativi titoli, di prendervi parte;
– sul sito web di Ateneo, nella apposita sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, non è mai stato pubblicato alcun avviso o bando relativo ad una tale indizione e il primo atto della procedura in questione, pubblicato sul sito web di Ateneo, nella apposita sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori”, è rappresentato dall’impugnato decreto rettorale n. 518 del 18 febbraio 2015, il quale, senza riportare il nome e il cognome dell’odierno controinteressato, si è limitato a nominare i membri della Commissione esaminatrice, sulla base, come è scritto nel suo stesso preambolo, della «delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia del 29.1.2015 con la quale sono stati proposti i componenti della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 9 del […] regolamento», delibera, quest’ultima, che, a sua volta, non è mai stata pubblicata né sul sito web di Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”, sub-sezione “Chiamata professori” né altrove;
– il Regolamento di Ateneo sulle chiamate prende in considerazione la «Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010» nel suo Titolo III, che si compone dei due articoli 9 e 10, e l’art. 9 specificatamente dispone che la competenza ad individuare il candidato da sottoporre a valutazione, ai fini della successiva chiamata è attribuita ai singoli Dipartimenti, senza, tuttavia, disciplinare le concrete modalità attraverso le quali i singoli Dipartimenti debbano procedere all’individuazione, nei casi in cui siano in servizio, all’interno della medesima Università, con afferenza al medesimo Dipartimento, più Ricercatori a tempo indeterminato, tutti in possesso della apposita A.S.N. e tutti interessati ad essere valutati ai fini della chiamata, soggetti che sono, pertanto, tutti legittimati , ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 1. n. 240 del 2010, a partecipare alla procedura di valutazione e di chiamata ivi prevista;
– una tale mancanza di disciplina espressa all’interno del Regolamento non può certo a interpretare il richiamato art. 9, comma 1, del Regolamento medesimo nel senso che i singoli Dipartimenti dell’Ateneo possano individuare a proprio insindacabile arbitrio, ed in maniera sostanzialmente “segreta”, il soggetto da sottoporre a valutazione, escludendo tout-court tutti gli altri potenziali interessati che siano legittimati a partecipare alla procedura di valutazione e chiamata in base all’art. 24, comma 6, della 1. n. 240 del 2010;
– un’interpretazione della disposizione regolamentare nel senso di cui in precedenza, infatti, oltre a porsi in patente contrasto con la lettera dello stesso art. 24, comma 6, cozzerebbe in maniera irrimediabile con elementari e fondamentali principi dell’azione amministrativa, come quelli di imparzialità e di buon andamento, di parità di trattamento di situazioni identiche, di non discriminazione, di trasparenza e di pubblicità;
– una piana applicazione dei predetti principi – la quale è resa, in ogni caso, doverosa in forza dello stesso art. 1, comma 1, della 1. n. 241 de11990 – avrebbe imposto al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia di dare adeguata pubblicità alla indizione della procedura di valutazione e di chiamata, mediante pubblicazione di un avviso odi un bando sul sito web di Ateneo, nella apposita sezione “Concorsi e selezioni” , di consentire, così, a tutti i Ricercatori a tempo indeterminato, che fossero in servizio nell’Ateneo medesimo e in possesso della apposita A.S.N., e che lo avessero voluto, di essere valutati dalla apposita Commissione di valutazione, e, infine, di consentire a quest’ultima di stabilire quale, tra i candidati valutati, risultasse migliore rispetto agli altri, sulla base di criteri prettamente meritocratici, ai fini della successiva chiamata da parte del Dipartimento;
– meccanismi del tutto analoghi a quello appena sopra illustrato sono espressamente previsti dai regolamenti sulle chiamate, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della 1. n. 240 del 2010, adottati da tutte le altre Università Statali italiane, tra cui, anche due tra le più importanti e prestigiose, e cioè l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli Studi Statale di Milano;
– soltanto ove si dovesse ritenere che, nella fattispecie in esame, il comportamento tenuto dagli organi di Ateneo risulti conforme alla lettera e allo spirito dell’art. 9, comma 1, del Regolamento di Ateneo sulle chiamate, il ricorrente richiede espressamente di volere annullare o disapplicare la predetta norma regolamentare, proprio in quanto, interpretata nell’indicata direzione, sarebbe essa stessa a porsi, a sua volta, in contrasto con l’art. 24, comma 6, della 1. n. 240 del 2010 nonché con i medesimi principi basici dell’azione amministrativa di cui sopra.
Con il successivo ricorso, depositato in data 12.12.2015, il ricorrente ha, poi, richiesto l’adozione di misure cautelari e, con la memoria dell’11.1.2016, ha insistito ai fini dell’accoglimento della proposta istanza cautelare.
Il controinteressato [#OMISSIS#] Gentileschi si è costituito in giudizio in data 18.11.2015 e ha depositato memoria difensiva in data 11.1.2016, con la quale ha dedotto, in via preliminare, da un lato, l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale per l’irrituale trasposizione del ricorso straordinario e, dall’altro, l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di interesse; nel merito ne ha, poi, argomentatamente dedotto l’infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con atto di intervento ad opponendum depositato in data 11.1.2016, si sono costituiti in giudizio i proff. Giardina, Gaziano, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] – nominati professori associati e con assunzione in servizio presso i relativi dipartimenti con procedura analoga a quella seguita per il ricorrente da parte della medesima università – hanno, a loro volta, argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale hanno chiesto il rigetto.
Si è, infine, costituita in giudizio anche l’Università degli studi Roma Tor Vergata con atto del 13.10.2015, depositando memoria difensiva in data 11.1.2016, con la quale ha, a sua volta, dedotto l’irricevibilità per tardività del ricorso straordinario nonché argomentatamente l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Con le memorie dell’8.2.2016 e dell’11.6.2016, il ricorrente ha, rispettivamente, controdedotto alle eccezioni e difese avversarie e ha prodotto e commentato un recente precedente nei termini del T.A.R. Lombardia – Milano.
Infine, con la memoria di replica del 23.6.2016, il controinteressato ha argomentato in ordine all’inconferenza del precedente citato da ultimo da parte del ricorrente e ha insistito ai fini della reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – In via preliminare devono essere trattate le eccezioni in [#OMISSIS#] formulate da parte dell’amministrazione resistente e del controinteressato.
2.1 – Con una prima eccezione il controinteressato ha dedotto l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale per l’irrituale trasposizione del ricorso straordinario in quanto il ricorrente non ha mai notificato alle altri parti, o per lo meno non al controinteressato stesso, l’atto di trasposizione in sede giurisdizionale ma soltanto il relativo avviso, dopo aver provveduto al deposito del fascicolo presso il T.A.R. .
L’eccezione è destituita di fondamento e deve, pertanto, deve essere disattesa sulla base delle considerazioni che seguono.
L’art. 48 c.p.a. dispone che “qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”; l’art. 10, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, dispone che laddove una delle altre parti proponga opposizione “il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati”.
E secondo la giurisprudenza di cui da ultimo sullo specifico punto, nel caso della trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la previsione dell’art. 48 D.Lgs. n. 104/2010 ha una funzione di semplificazione e, pertanto, essendo già conosciuto il contenuto del ricorso straordinario alla parte che propone l’opposizione, anche la notifica del semplice avviso del suo deposito innanzi al T.a.r. è sufficiente a renderla edotta della volontà del ricorrente di insistere nell’impugnazione (Cons. Stato Sez. III, 28-06-2016, n. 2830).
E, infatti, sebbene in giurisprudenza le soluzioni interpretative dell’art. 48 c.p.a. non siano uniformi, tuttavia, le due tesi sostenute in giurisprudenza hanno in comune un punto decisivo, anche ai fini della presente controversia, ossia quale che sia la sequenza degli adempimenti formali compiuti per la trasposizione del ricorso straordinario, deve essere osservato per entrambi gli adempimenti (deposito e notifica) il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dal perfezionamento, per l’originario ricorrente, della notificazione dell’atto di opposizione, essendo questa, in definitiva, la peculiarità del procedimento in questione rispetto a quello ordinario e, nella fattispecie, non è contestato che i predetti adempimenti siano stati tempestivi.
2.2 – Con una seconda eccezione il controinteressato ha, poi, dedotto l’irricevibilità per tardività del ricorso straordinario in quanto, atteso che lo stesso è stato avviato alla notifica in data 7.7.2015, non risultano essere stati tempestivamente impugnati i due atti, conosciuti dal ricorrente, avendo essi avuto idonea diffusione attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo e che si pongono nella fase di avvio della procedura terminata con la “chiamata” del deducente, da ritenersi già pienamente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, ossia, da un lato, la delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia del 29.1.2015, con cui sono stati proposti i componenti della Commissione giudicatrice per la chiamata di cui trattasi e, dall’altro, il D.R. n. 518 del 18.2.2015, pubblicato sul sito istituzionale dell’Università, con cui è stata nominata la Commissione; e, infatti, il ricorrente, in conseguenza delle predette pubblicazioni, doveva ritenersi a piena conoscenza del fatto che l’Università di Tor Vergata avesse già avviato una procedura per la chiamata di un Professore Universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per il settore concorsuale 06 Cl settore scientifico disciplinare MED 18, ovvero il medesimo Dipartimento e il medesimo settore disciplinare di sua pertinenza nonché della circostanza che la procedura era stata avviata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e che avrebbe seguito le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle chiamate adottato dall’Università di Tor Vergata e, pertanto, al momento in cui viene nominata la Commissione, il Dipartimento ha già individuato il candidato da sottoporre a valutazione. Sarebbe, invece, irrilevante il fatto valorizzato in ricorso che il predetto D.R. non menzionasse proprio il nome e il cognome dell’odierno controinteressato, in tale frangente, il ricorrente ha, comunque, appreso di non essere lui il candidato individuato ai fini della valutazione.
In definitiva il termine di impugnazione dovrebbe essere fatto decorrere almeno a fare data dal 18.2.2015, con conseguente scadenza in data 18.6.2015 per l’impugnazione in sede straordinaria.
Anche la predetta eccezione è destituita di fondamento e, pertanto, al pari, deve essere disattesa per le considerazioni di cui di seguito.
E, infatti, è comprovato in atti che il primo atto della procedura di cui trattasi che è stato pubblicato sul sito web è proprio il D.R. n. 518 del 18.2.2015, pubblicato appunto contestualmente alla sua adozione, e con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione; e se è vero che l’art. 9 del regolamento sulle chiamate dispone che la valutazione del candidato individuato da parte del dipartimento è effettuata da parte di una Commissione nominata dal rettore, è anche vero che il richiamato D.R. non contiene specificatamente l’indicazione del nominativo del controinteressato, ossia il nominativo appunto del candidato individuato dal Dipartimento ai fini della sua valutazione, di tal che non può fondatamente ritenersi che, dall’indicata data, il ricorrente abbia avuto la certezza di non essere lui il candidato prescelto.
Peraltro la delibera del Consiglio del Dipartimento del 29.1.2015 con la quale sono stati proposti i componenti della Commissione e con la quale, soprattutto, si è proceduto all’individuazione, all’unanimità, del dott. Gentileschi come il candidato da sottoporre alla valutazione della predetta Commissione, pur se citata nelle premesse del D.R. del 18.2.2015, non è stata, tuttavia, altrettanto pacificamente mai pubblicata sul sito web dell’università e il ricorrente non ha potuto partecipare alla sua adozione essendo rimessa al Consiglio del Dipartimento in seduta ristretta ai soli professori di I e di II fascia.
In definitiva il ricorrente non poteva avere la certezza, in quel momento, che il soggetto individuato ai fini della valutazione non fosse proprio lui.
E, invece, il ricorso straordinario è pacificamente tempestivo avuto riguardo dalla data della spedizione per la sua notifica al 7.7.2015 con riferimento al D.R. n. 1011 dell’1.4.2015 di approvazione degli atti della Commissione nonché anche al successivo verbale del Consiglio del Dipartimento del 10.4.2015, che rappresentano gli atti conclusivi della procedura stessa.
2.3 – Nel merito valgono, invece, le considerazioni di cui di seguito.
Ai sensi della legge n. 240 del 2010, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante tre diverse modalità, ossia la chiamata all’esito di una procedura selettiva aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio (art. 18, 1. n. 240/2010) o la chiamata all’esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo determinato che si trovi al terzo anno di contratto e che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 5, 1. n. 240/2010) oppure la chiamata all’esito di una procedura chiusa riservata al ricercatore a tempo indeterminato titolare di abilitazione scientifica nazionale (art. 24, co. 6,1. n. 240/2010).
I commi 5 e 6 dell’art. 24, 1. 240/2010, prevedono modalità di accesso sostanzialmente identiche, atteso che, nel primo caso, il comma 5 dispone che «l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato [..] in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati», mentre nel secondo caso, il successivo comma 6 dispone, a sua volta, che «la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica».
In conclusione, in base all’attuale sistema normativo, le università possono coprire i posti vacanti utilizzando, per un minimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata aperte a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica (art. 18), e, per un massimo della metà dei posti disponibili, procedure di chiamata riservate ai docenti in servizio che abbiano comunque conseguito l’abilitazione (art.24).
I procedimenti disciplinati dalle suindicate norme prevedono, dunque, un identico meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato e ordinario che consiste nella valutazione del titolare di un contratto e il vantaggio è rappresentato dalla circostanza che il soggetto partecipa non a una procedura comparativa, aperta a più candidati e indetta con un bando di pubblico concorso, bensì a una procedura valutativa, riservata al ricercatore o al professore già in servizio e autonomamente individuato dall’università, che, qualora valutato positivamente, viene inquadrato nel ruolo di professore associato o ordinario.
Si tratta, in sostanza, di una procedura di chiamata diretta, riservata a un soggetto già incardinato presso l’università e da quest’ultima individuato, che ha natura normativamente straordinaria in considerazione del fatto che è consentito fare ricorso alla predetta procedura solo dalla data di entrata in vigore della 1. n. 240/2010 «e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo».
Nel dare attuazione a tale norma primaria, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si è dotata del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” che è stato adottato con il Decreto Rettorale n. 175 del 16.1.2013, poi successivamente modificato.
Ai limitati fini che interessano in questa sede, l’art. 9 del predetto Regolamento disciplina in modo molto dettagliato l’iter procedimentale attuativo della procedura delineata dall’art. 24, comma 6, stabilendo fra l’altro che “successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione” (comma 1) e che “la valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nel macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l’abilitazione, anche esterni ai ruoli dell’Ateneo o attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE, di cui almeno un professore del settore di abilitazione del candidato” (comma 2).
Quindi, “la commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e gli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell’Università nell’ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344” (comma 5).
Da ultimo, l’art. 10 del medesimo Regolamento prevede che “il Dipartimento approva l’attività della commissione e, con deliberazione motivata, assunta entro due mesi dal termine dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata” (comma 1) e che “la chiamata è disposta con decreto rettorale” (comma 4).
Tanto premesso, si osserva che, alla luce della predetta normativa complessiva, l’Università di Tor Vergata ha perfezionato la chiamata nei vari settori scientifico-disciplinari di n. 57 Professori Associati che sono stati immessi in servizio; per coprire, poi, i posti rimasti vacanti nell’organico dell’Ateneo, sono state via via avviate e perfezionate le procedure per il reclutamento dei ricercatori secondo le nuove modalità previste dalla L. n. 240 del 2010.
L’iter sopra descritto è stato seguito anche dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia che, con la propria delibera del 29.1.2015, ha individuato il candidato da sottoporre a valutazione nella persona del dott. Gentileschi, ricercatore a tempo indeterminato all’interno del Dipartimento medesimo e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
Con l’unico motivo di censura il ricorrente deduce nella sostanza che è mancata la pubblicità della predetta procedura e che l’università avrebbe dovuto procedere all’espletamento di una procedura di tipo comparativo ai fini dell’individuazione del candidato da parte del Dipartimento da sottoporre alla valutazione della Commissione appositamente costituita ai fini della successiva chiamata a professor