Improcedibilità del ricorso, essendo il ricorrente stato ammesso all’immatricolazione e regolare frequenza, sicchè è in forza delle medesime che ritrova la propria legittimazione alla prosecuzione degli studi, con consolidamento della posizione acquisita.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 marzo 2018, n. 3113
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità del ricorso
N. 03113/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12091/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12091 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Pitassi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Forgione, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 – risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, posto che per effetto dei provvedimenti cautelari della sezione il ricorrente è stato ammesso all’immatricolazione e regolare frequenza, sicchè è in forza delle medesime che ritrova la propria legittimazione alla prosecuzione degli studi, con consolidamento della posizione acquisita;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, con consolidamento della posizione acquisita.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/03/2018