Illegittimità del giudizio della Commissione, atteso che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte del ricorrente, non si evincono dalla motivazione resa dalla Commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, posto peraltro che i giudizi resi con riferimento alle pubblicazioni risultano comunque positivi sotto plurimi profili rilevanti ai sensi dell’art. 4 d.m.. 7 giugno 2016, n. 120 (con riferimento, ad esempio, alla coerenza con le tematiche del settore, alla continuità nella distribuzione temporale, all’evidenza dell’apporto individuale e alla collocazione editoriale ritenuta “media”);
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 novembre 2017, n. 11441
Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego
N. 11441/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05214/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale n. 5214 del 2017, proposto da:
dott. [#OMISSIS#] Lanza, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
dott. Massimo Accorinti non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, con riguardo alla domanda presentata, per la seconda fascia di docenza, dal dott. [#OMISSIS#] Lanza nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 29 luglio 2016, n. 1532 (All. n. 1) e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta del 10 novembre 2016, nell’ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi (All. n. 2);
c. dei verbali: n. 2, relativo alla seduta della Commissione del 20 dicembre 2016; n. 3, relativo alla seduta della Commissione del 20 gennaio 2017; n. 4, relativo alla seduta della Commissione del 09 febbraio 2017; n. 5, relativo alla seduta della Commissione del 10 febbraio 2017; n. 6, relativo alla seduta della Commissione del 23 febbraio 2017, concernenti la valutazione dei candidati (All. n. 3);
d. della relazione riassuntiva, redatta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2017 (All. n. 4);
e. del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1532, mediante cui il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR ha indetto la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, in parte qua (All. n. 5);
f. del D.P.R. 04 aprile 2016, n. 95, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in parte qua (All. n. 6);
g. del D.M. 07 giugno 2016, n. 120, recante “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”, in parte qua (All. n. 7);
h. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla Commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di insufficiente motivazione;
– il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. III, 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014 e, più recentemente, con riguardo al medesimo settore concorsuale in oggetto e alla disciplina innovativa introdotta dal D.M. 120 del 2016, v. TAR Lazio, sez. III, sentenza 22 giugno 2017, n. 7307), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento da parte del ricorrente, non si evincono dalla motivazione resa dalla Commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia, posto peraltro che i giudizi resi con riferimento alle pubblicazioni risultano comunque positivi sotto plurimi profili rilevanti ai sensi dell’art. 4 D.M. 7 giungo 2016, n. 120 (con riferimento, ad esempio, alla coerenza con le tematiche del settore, alla continuità nella distribuzione temporale, all’evidenza dell’apporto individuale e alla collocazione editoriale ritenuta “media”);
– che, a fronte di tali giudizi sulle pubblicazioni (in parte, sotto diversi profili, positivi), del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso in misura più che sufficiente dei titoli ritenuti rilevanti dalla Commissione (che gli ha riconosciuto il possesso di n. 4 titoli), la valutazione in ordine alla “qualità non elevata” delle pubblicazioni avrebbe dovuto essere meglio supportata nella motivazione e maggiormente analitica da parte della Commissione, in modo tale da far cogliere il valore assorbente di tale elemento, tale cioè da non poter riconoscere all’interessato l’abilitazione alla seconda fascia nel settore di che trattasi; viceversa né il giudizio collegiale né quelli individuali sono in grado di dimostrare lo svolgimento di una effettiva e seria disamina delle varie pubblicazioni presentate, “liquidate” globalmente con una valutazione lapidaria e tautologica, che si limita a ripetere in modo stereotipato la formula della qualità non elevata;
– al ricorrente – come si è osservato – è stato riconosciuto un numero sufficiente di titoli (quattro), secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 120/2016;
– in ragione di quanto sopra, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
– le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 20/11/2017