L’ art. 18, comma 1, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che il requisito del possesso dell’abilitazione scientifica e di quello del ruolo di professore già in servizio sono alternativi e non concorrenti tra di loro ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata diretta di cui alla richiamata normativa; l’ art. 29, comma 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha dettato una disciplina transitoria, statuendo che, nelle more dell’emissione dei decreti attuativi disciplinanti le modalità di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, a quest’ultima potessero essere equiparate sia l’idoneità conseguita ex legge 3 luglio 1998, n. 210 e sia la cd. idoneità scientifica nazionale conseguita ex art. 1, comma 6 e 5, lett. a), della legge 4 novembre 2005, n. 230.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 settembre 2017, n. 9878
Procedura concorsuale professore Seconda fascia-Articolo 18 e 29, comma 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 09878/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05650/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5650 del 2016, proposto da:
Angelo Maietta, rappresentato e difeso dall’avvocato Marino [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Maietta & Partners, in Roma, piazza del Popolo n. 18;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Unint – Università degli Studi Internazionali in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del M.I.U.R. di cui al prot. n. 000233 del 19.2.2006, con il quale è stato denegato alla Unint -Università degli Studi Internazionali di Roma, che ne aveva fatto richiesta con la nota di cui al prot. n. 3731 del 18.11.2015, il nulla osta all’inquadramento nel ruolo dei professori ordinari, in quanto “il giudizio di idoneità conseguito dal prof. Angelo Maietta all’esito della partecipazione dello stesso alla suindicata procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ateneo non è equipollente e tantomeno equiparabile all’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 L 240/2010, che prevede il possesso della stessa ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18, comma e) e 24, commi 5 e 6 e alla conseguente immissione nel ruolo dei professori ordinari. Al prof. Angelo Maietta, non avendo egli conseguito la prescritta abilitazione scientifica nazionale, deve ritenersi preclusa la partecipazione alle procedure di chiamata di cui agli arti. 18 e 24 della riferita legge n. 240/2010”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove e se lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente ha premesso in punto di fatto che:
– ricopre attualmente il ruolo di professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito presso la facoltà di Scienze Politiche della UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma (già Luspio), nel settore scientifico disciplinare IUS/01 (Istituzioni di Diritto Privato);
– la Luspio – Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni (trasformatasi nell’anno 2013 in Unint) ha bandito, con il decreto rettorale n. 681 del 22.11.2011, una “procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione per professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito presso la facoltà di Scienze Politiche nel settore scientifico disciplinare IUS/01 (Istituzioni di diritto privato)”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 1. n. 230/2005;
– i criteri di massima adottati dalla Commissione stessa per la valutazione dei candidati erano esattamente quelli indicati dall’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000, ossia del Regolamento recante modifiche al d.p.r. n. 390/1998, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo a norma dell’art. 1 I. 210/1998;
– la Commissione Giudicatrice ha dichiarato all’unanimità il prof. Angelo Maietta vincitore della procedura con la conseguente adozione del decreto rettorale n. 705 del 28.2.2012 con decorrenza 15 marzo 2012 e durata triennale e, alla scadenza del triennio, l’incarico è stato rinnovato per un ulteriore triennio a decorrere dal 15.3.2015 e con scadenza al 14.3.2018, giusta decreto rettorale n. 1022 del 7.5.2015;
– la Unint ha, quindi, inviato al M.i.u.r., in data 18.11.2015, la richiesta volta a conseguire il nulla osta per poter eventuale procedere alla stabilizzazione del ricorrente nei ruoli dell’Università degli Studi Internazionali quale professore ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/01;
– il M.I.U.R., con il provvedimento di cui al prot. n. 000233 del 19.2.2006, ha denegato il nulla osta in quanto “…l’Ateneo, visti gli atti della procedura di valutazione comparativa bandita con D. R. n. 681/2011 per la copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definitivo nel SSD 1U8/01 – Istituzioni di diritto privato, con il D.R n. 706/2012, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. 230/2005, procedeva alla chiamata del prof. Angelo Maietta per la copertura del predetto posto di professore ordinario.
Il giudizio di idoneità conseguito dal prof. Angelo Maietta all’esito della partecipazione dello stesso alla suindicata procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ateneo non è equipollente e tantomeno equiparabile all’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, che prevede il possesso della stessa ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 comma 1 e 24, commi 5 e 6 e alla conseguente immissione in ruolo dei professori ordinari.
Al prof. Angelo Maietta, non avendo egli conseguito la prescritta abilitazione scientifica nazionale, deve ritenersi preclusa la partecipazione alle procedure di chiamata di cui agli arti. 18 e 24 della riferita legge n. 240/2010″.
Con il ricorso in trattazione il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego di rilascio, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
– l’art. 18, comma 1, lettera b), della 1. n. 240/2010 dispone che il requisito del possesso dell’abilitazione scientifica e il requisito del godere del ruolo di professore già in servizio sono alternativi e non concorrenti tra di loro ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata diretta di cui alla richiamata normativa;
– il ricorrente, alla data in cui la Unint ha inoltrato al Miur la richiesta di stabilizzazione, era, in forza del concorso vinto nell’anno 2012 e del decreto rettorale n. 1022 del 7.5.2015 di rinnovo triennale dell’incarico, professore straordinario di prima fascia regolarmente in servizio;
– l’art. 29, comma 8, della 1. n. 240/2010 ha dettato una disciplina transitoria, statuendo che, nelle more dell’emissione dei decreti attuativi disciplinanti le modalità di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, a quest’ultima potessero essere equiparate sia l’idoneità conseguita ex lege n. 210/1998 e sia la cd. idoneità scientifica nazionale conseguita ex art. 1, comma 6 e 5, lett. a), della 1. n. 230/2005;
– quando il ricorrente ha conseguito la nomina a professore straordinario in forza della procedura di valutazione comparativa indetta dalla Luspio (nomina formalizzata in forza di D.R. n. 706 dell’8.3.2012), il decreto ministeriale n. 76/2012 non era stato ancora emesso;
– il M.I.U.R. ha espresso il proprio parere negativo senza svolgere alcun tipo di istruttoria volta ad accertare le modalità attraverso le quali la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa fosse pervenuta all’unanimità a giudicare il ricorrente in pieno possesso della “maturità scientifica e (del) le competenze disciplinari per essere presso in considerazione ai fini della copertura…” e, in particolare, senza tenere in adeguata considerazione che il ricorrente ha conseguito il giudizio di idoneità:
i) all’esito di un regolare procedimento ad evidenza pubblica, ossia la procedura di valutazione comparativa bandita dalla Luspio con il D.R. n. 681/2011;
ii) venendo sottoposto al giudizio di una Commissione composta da n. 3 professori ordinari di prima fascia, in servizio presso Università Italiane e docenti nello stesso settore disciplinare del posto di cui al bando;
iii) venendo giudicato sulla base dei parametri valutativi vigenti ratione temporis, ossia quelli dettati dall’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000 e, dunque, sulla base delle pubblicazioni e del curriculum presentato, valutati in applicazione dei seguenti criteri espressamente individuati – in ordine di priorità – dalla Commissione: a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato…; c) congruenza dell’attività scientifica con le discipline del settore disciplinare del concorso o con tematiche interdisciplinari di esse ricomprensive; d) rilevanza e diffusione delle pubblicazioni; e) continuità della produzione scientifica, e sulla base dei titoli;
iv) risultando, all’unanimità dei membri della Commissione, in possesso della piena maturità scientifica e delle competenze disciplinari necessarie alla copertura del posto bandito;
– il parere è stato espresso senza una adeguata motivazione in quanto il M.I.U.R. ha apoditticamente ritenuto non sussistente la equiparabilità tra il giudizio di idoneità conseguito dal ricorrente e l’abilitazione scientifica nazionale, omettendo di esternare – anche solo sinteticamente – le motivazioni in forza delle quali escludere l’equivalenza con conseguente violazione dell’art. 3 della 1. n. 241/1990;
– le modalità e i criteri di giudizio adottati dalla Commissione Giudicatrice non solo sono stati perfettamente conformi alla normativa all’epoca vigente ma, in realtà, risultano – ex post – compatibili anche con quelli successivamente dettati dal d.m. M.I.U.R. n. 76/2012, in quanto, da un lato, la Commissione che lo ha giudicato ha avuto una composizione soggettiva speculare – in punto di qualifica dei membri componenti – a quella attualmente richiesta dall’art. 16, comma 3, della 1. n. 240/2010 (Commissione composta da tre membri, tutti professori ordinari di prima fascia del medesimo settore disciplinare di cui alla procedura comparativa, la quale, sebbene composta da tre membri in luogo dei cinque richiesti dal citato art. 16, ha espresso il proprio giudizio alla unanimità (3 su 3) e quindi con un numero di consensi tale da raggiungere nell’astratto caso in cui la Commissione fosse stata composta da 5 membri, come richiesto dalla nuova normativa, un valido quorum deliberativo.) e, dall’altro lato, i criteri adottati dalla Commissione che ha giudicato il ricorrente sono stati del tutto simili a quelli coniati dal d.m. M.I.U.R. n. 76/2012;
– all’idoneità conseguita dal ricorrente all’esito della procedura di valutazione comparativa ex art. 1, comma 12, della L. n. 230/2005 deve necessariamente attribuirsi una durata di sei anni ovverosia una durata pari ai tre anni di cui alla prima nomina conseguita dal ricorrente in data 28.2.2012 (data in cui, con decreto rettorale n. 705, la Luspio ha approvato gli atti della Commissione Giudicatrice, dichiarando il ricorrente vincitore della procedura pubblica di valutazione comparativa) incrementati di ulteriori tre anni a seguito del rinnovo dell’incarico disposto con d.r. n. 1022/2015 e, quindi, fino al 14.3.2018.
– laddove non si volesse condividere tale assunto, all’idoneità conseguita dal ricorrente andrebbe comunque riconosciuta, ex art. 1, comma 6, della 1. n. 230/2005, una durata di 5 anni a far data dal suo conseguimento.
Né il M.I.U.R. né la Unint si sono costituiti in giudizio nonostante siano stati regolarmente evocati.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – Il ricorrente ha partecipato ed è stato dichiarato vincitore di una “procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione per professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito presso la facoltà di Scienze Politiche nel settore scientifico disciplinare IUS/01 (Istituzioni di diritto privato)”, indetta pacificamente ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 1. n. 230/2005, che dispone testualmente che “12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.”.
Si tratta di una normativa specifica che è ancora in vigore e che individua appunto il Professore straordinario a tempo determinato, ossia di un docente non di ruolo e, anche in caso di rinnovo triennale, il contratto è stipulato sempre come professore straordinario. Il contratto stipulato, nello specifico, è un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
E gli incarichi di Professore straordinario a tempo determinato – in mancanza di specifiche disposizioni normative al riguardo – possono essere legittimamente attribuiti con le seguenti modalità: a. conferimento diretto; b. procedura di selezione.
In particolare, in caso di conferimento diretto, è solitamente l’ente finanziatore del progetto che formula all’Università la proposta del nominativo individuato corredata del progetto di ricerca indicando il soggetto e l’Università valuta la candidatura proposta e la documentazione inviata al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento universitario in materia
Da quanto risulta dagli atti di causa il ricorrente ha partecipato alla predetta procedura selettiva non in quanto possessore dell’idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla legge n. 210 del 1998 ma bensì esclusivamente in quanto soggetto in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
L’art. 18 della legge n. 240 del 30/12/2010, rubricato “Chiamata dei professori”, dispone che “1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: … b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. … “.
Il successivo art. 29 dispone, a sua volta, che “8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’articolo 18 della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché all’articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.”.
Per quanto attiene al possesso del requisito dell’abilitazione, l’art. 18, comma 1, lett. b), fa espressamente salvo il regime transitorio di cui al comma 8 dell’art. 29, il quale dispone, nei limiti temporali ivi indicati attraverso il rinvio alle leggi nn. 210 del 1998 e 230 del 2005, l’equiparazione all’abilitazione universitaria esclusivamente dell’idoneità di cui alla legge n. 210 del 1998. E, tuttavia, come in precedenza evidenziato, è pacifico che il ricorrente non sia in possesso dell’idoneità di cui trattasi con la conseguenza che il richiamo alla normativa di cui alla predetta disciplina transitoria non assume alcuna rilevanza nella fattispecie, non risultando che la predetta disposizione normativa sia stata censurata in ricorso ai fini della sua illegittimità nella parte in cui non valuta già di per sé in ugual modo, ai fini che interessano, anche la posizione del professore straordinario risultato vincitore di una procedura indetta ai sensi del comma 12 dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005.
Il ricorrente ritiene, invece, che, ai fini dell’equiparazione all’abilitazione universitaria, il ministero avrebbe dovuto previamente valutare le specifiche modalità in cui la predetta procedura si è svolta in concreto. E, tuttavia, dal testo della norma richiamata non emerge alcun elemento sulla base del quale potere fondatamente ritenere che l’equiparazione con l’abilitazione universitaria sia rimessa a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, proprio perché è stato il legislatore che ha in via diretta disposto l’equiparazione ai fini che interessano nella sola fattispecie specificatamente individuata nel richiamato comma 8 dell’art. 29, ossia conseguimento dell’idoneità ai sensi della normativa richiamata, e nella quale fattispecie non è evidentemente testualmente ricompreso anche il superamento di una procedura selettiva indetta ai sensi del comma 12 dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005. Senza, peraltro, considerare che, comunque, sulla base di quanto in precedenza rilevato, la chiamata quale professore straordinario ai sensi del comma 12 dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005 non presuppone necessariamente il previo svolgimento di una procedura di natura selettiva, potendosi proceder anche con la chiamata diretta e, pertanto, già solo per la predetta circostanza presenta delle caratteristiche peculiari che non consentono una piena assimilazione all’abilitazione universitaria.
La circostanza che, pertanto, nella fattispecie concreta, che ha interessato in via diretta e immediata il ricorrente, sia stata svolta una procedura selettiva con le caratteristiche illustrate in ricorso ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi non assume la rilevanza dirimente di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per quanto attiene, poi, il secondo requisito di cui alla seconda parte della richiamata lett. b) del comma 1 dell’art. 18, il ricorrente enfatizza l’utilizzo dell’espressione “altresì” per sostenere l’alternatività dei requisiti ivi indicati nell’accezione indicata da parte del medesimo e, tuttavia, non si può condividere l’interpretazione fornita da parte ricorrente in ordine al predetto secondo requisito atteso che è evidente che il legislatore ha voluto contrapporre, da un lato, lo studioso in possesso dell’abilitazione (o di titolo valutato comunque espressamente come equiparato all’abilitazione), da un lato, e i professori di prima e di seconda fascia già in servizio nella rispettiva qualifica, dall’altro; la differenziazione e la contrapposizione attengono, pertanto, precipuamente alla circostanza dell’essere o meno il soggetto in servizio quale professore universitario (di prima o seconda fascia) al momento di indizione della procedura, circostanza che viene qualificata espressamente come non ostativa alla partecipazione alla procedura di cui all’art. 18.
Si tratta, allora, di verificare se l’espressione “professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio”, in mancanza di ulteriori specificazioni, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere nella predetta dizione pure i professori straordinari.
E, al riguardo, si ritiene che la suddetta ricomprensione deve essere sostenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
– il comma 12 richiamato dispone che “Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari” e, pertanto, deve essere riconosciuto, al soggetto titolare dell’incarico di cui trattasi, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo status giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, a eccezione di quanto espressamente previsto dalla medesima disposizione normativa ai fini dell’elettorato attivo e passivo;
– il rapporto di servizio consiste genericamente nell’attività lavorativa che il dipendente si obbliga a prestare, di norma, in cambio della retribuzione – mentre il rapporto di ufficio riguarda il collegamento giuridico tra il dipendente e l’organizzazione amministrativa – e, pertanto, il rapporto di servizio è il rapporto giuridico che lega l’amministrazione e tutti i soggetti-persone fisiche che fanno parte, a diverso titolo, della sua organizzazione e che può, quindi, assumere di volta in volta natura e fondamento diversi, potendo conseguentemente consistere anche in un rapporto a tempo determinato e parziale;
– anche da ultimo è stato specificato che la prestazione del “servizio” di professore universitario prescinde dalla natura del contratto e dalla sua durata (cfr. da ultimo, la sentenza del C.d.S n. 372 del 2016, con riferimento alla procedura di cui al comma 4 dell’art. 18), in quanto ove il legislatore avesse voluto limitare l’ambito applicativo della norma esclusivamente a coloro che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, avrebbe dovuto esplicitarlo in modo chiaro.
Nonostante le peculiarietà della posizione del professore straordinario – atteso che il medesimo è legato alla predisposizione di specifici programmi di ricerca redatti sulla base di apposite convenzioni con enti, non deve necessariamente possedere un’abilitazione o un’idoneità universitaria, viene retribuito esclusivamente da parte dell’ente finanziatore della ricerca e il contratto ha una durata rigidamente predeterminata da parte della legge – si ritiene, pertanto, che, in mancanza di specificazioni al riguardo, l’espressione “professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio” debba essere interpretata nel senso di ricomprendere nella predetta dizione pure i professori straordinari.
Ed è comprovato in atti che, alla data di inoltro della richiesta di rilascio del nulla osta al M.I.U.R. e ancora alla data di presentazione del ricorso in trattazione, il ricorrente era in servizio quale professore straordinario presso l’Unint in virtù della proroga triennale del suo incarico, conformemente a quanto previsto dal comma 12 dell’art. 1 della legge n. 230 del 2005
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In considerazione della novità della vicenda si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 21/09/2017