Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2324
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità
N. 02324/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10411/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10411 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Bosi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Angelo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Massimo Letizia in Roma, Via Monte Santo, 68;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca, l’Università degli Studi de L’Aquila, in persona del legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Mariano Di [#OMISSIS#];
per l’annullamento
della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12 maggio 2014 – limitatamente al punteggio di 30 perché non comprensivo della valutazione della risposta data al quesito n. 27, nonché in parte qua del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 limitatamente ai criteri di valutazione ed alle modalità relative sub art. 2 e ogni altro atti inerente e consequenziale e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’ammissione al corso di laurea per cui è causa in soprannumero previo accertamento del diritto della ricorrente a ricevere punti 1,50 per la valutazione della risposta al quiz n. 27;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca e dell’Università degli Studi De L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4904/2014 del 09.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero della ricorrente;
Considerato che, con memoria depositata il 13 novembre 2015 la ricorrente ha depositato attestazioni di iscrizione al corso di laurea e dei relativi esami sostenuti e ha chiesto il consolidamento della propria posizione di studente del corso di laurea in questione nell’Università prescelta;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2298 del 06 maggio 2014);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)