TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2356

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.

Contenuto sentenza

N. 02356/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10242/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10242 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Marsiglia in Roma, via degli [#OMISSIS#], 181;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Cineca, la Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona dei loro legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 domiciliano; 
nei confronti di
Giancuomo Cavasso, [#OMISSIS#] De Novellis;
per l’annullamento previa sospensiva
del decreto di pubblicazione della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 di estremi sconosciuti;
della graduatoria nazionale di merito pubblicata il 12 maggio 2014 sul sito MIUR gestito dal CINECA avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 201472015;
della graduatoria nazionale di merito a.a. 2014/2015 pubblicata il 20 maggio 2014 sul sito del CINECA ed avente ad oggetto i nominativi di coloro i quali risultano assegnati o prenotati al corso ed alla sede indicata come prima preferenza utile, nella parte in cui i ricorrenti non risultano collocati in posizione utile e quindi non sono ammessi al corso,
dei successivi scorrimenti di graduatoria, nonché di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di tutti quelli connessi, presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Cineca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 04890/2014 del 13 ottobre 2014 con la quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva e in soprannumero nell’Università prescelta;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente impugnava la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4890/2014 del 14.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero della ricorrente;
Considerato che, con depositi documentali in data 25 novembre 2015, la parte ricorrente ha reso noto al collegio di essere stata immatricolata con riserva al corso di laurea in medicina presso l’Università di interesse, che frequenta regolarmente;
Preso atto che in tal modo la parte ricorrente prospetta che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero della parte ricorrenti nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)