Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2361
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità
N. 02361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10297/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10297 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; il Cineca;
nei confronti di
Ambra Navetta, [#OMISSIS#] Cerasa;
per l’annullamento previa sospensiva
dell’elenco del 22 aprile 2014 pubblicato sul sito del MIUR riportante il punteggio del ricorrente in un elenco dell’Ateneo di Palermo, prima della graduatoria definitiva, della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014 – nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stato utilmente collocato ed è stato attribuito allo stesso un punteggio ed una posizione inferiori a quelli cui avrebbe avuto diritto, dei provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non includono parte ricorrente, nonché di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in soprannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 e per la condanna in forma specifica ex art. 30 , comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugnava la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4896/2014 del 09.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente;
Considerato che, con memoria del 15 novembre 2015 il ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso nel merito essendo stato immatricolato con riserva al corso di laurea in medicina presso l’Università di interesse, che frequenta regolarmente e di cui ha superato diversi esami di profitto;
Preso atto che in tal modo il ricorrente prospetta che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Considerato che, quanto rappresentato dal ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)