TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2422

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità ricorso

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.
 

Contenuto sentenza

N. 02422/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11382/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11382 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Avena, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cineca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Retico;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, pubblicata in data 22 aprile 2014;
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12 maggio 2014;
di tutte le successive graduatorie nazionali di merito risultanti dalle assegnazioni e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
del provvedimento di non ammissione e/o non idoneità del ricorrente al Corso di laurea in medicina e Chirurgia per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi,di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati, compreso il bando di concorso indetto da Sapienza Università di Roma, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 e con conseguente ordine di immatricolazione della stessa parte ricorrente al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso La Sapienza Università di Roma ovvero presso le altre sedi universitarie indicate da parte ricorrente nella domanda di ammissione e per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento del risarcimento del danno subito in forma specifica o per equivalente monetario ( a seguito di trasposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/71);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Vista la revoca del mandato ai precedenti difensori e il nuovo conferimento di mandato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 11665/2014 del 20.11.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2015, una memoria in cui dichiara di essere immatricolata presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza ove segue regolarmente le lezioni e partecipa a tutte le attività dell’Ateneo, anche di carattere didattico-seminariale, e chiede il consolidamento della propria posizione di studentessa del corso di laurea in questione nell’Università prescelta e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con il conseguente effetto di stabilizzazione;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)