TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 gennaio 2018, n. 787

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Estinzione del giudizio

Data Documento: 2018-01-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Estinzione del giudizio

Contenuto sentenza

N. 00787/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15322/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15322 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Ingrosso, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#]&[#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Michelle [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciaccio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del D.M. del 3 luglio 2015 n. 463 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16 e dei relativi allegati;
e con i motivi aggiunti:
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 – accesso ai documenti nonché per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato, sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti), in mancanza dei profili di illegittimità denunziati, parte ricorrente avrebbe potuto conseguire un punteggio superiore.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira.
In via gradata, ha chiesto il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
Con successivi motivi aggiunti ha quindi impugnato il D.M. n.50/2016, con cui gli scorrimenti delle graduatorie sono stati chiusi alla data del 15 febbraio 2016 pur a fronte, secondo quanto affermato da parte ricorrenti di posti ancora “vacanti e disponibili”.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato, sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti), in mancanza dei profili di illegittimità denunziati, parte ricorrente avrebbe potuto conseguire un punteggio superiore.
In via gradata, ha chiesto il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
Nell’odierna udienza, parte ricorrente ha evidenziato la propria intenzione di rinunziare all’azione, avendo sostenuto e superato il test in anni successivi a quello in oggetto.
Tanto premesso, ai sensi degli artt.35 comma 2 lett.c) e 84 c.p.a., va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/01/2018