A mente dell’ art. 10, comma 1, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario avviene, ritualmente, mediante deposito, da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio. Tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione. Dell’ avvenuto deposito va dato avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati, in quanto risulta indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza, mentre risulta chiaramente superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso il cui contenuto, per altro, non può per qualsivoglia ragione essere modificato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 maggio 2015, n. 7396
Personale universitario non docente-Concorso pubblico per bibliotecario-Graduatoria di merito-Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario–Mancata notifica avviso di trasposizione
N. 07396/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05634/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5634 del 2005, proposto da:
Filippone Thaulero Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cuggiani e [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Cuggiani in Roma, Via del Plebiscito, 107;
contro
Ministero Istruzione, Universita’ e Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Libera Universita’ [#OMISSIS#] SS. Assunta – Lumsa, in persona del Ministro p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ducceschi [#OMISSIS#], Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria di merito relativa alla prova finale del concorso per bibliotecario – cat. D1 bandito in data 6/04/2004 nella parte in cui omette di valutare correttamente le prove scritte del ricorrente e gli attribuisce un punteggio escludendolo dal novero dei vincitori;
per l’annullamento del connesso e consequenziale provvedimento dell’Università con cui si è deliberato di attribuire il posto messo a bando ad altro soggetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il presente ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, ex art.74 C.p.a, essendo manifestamente inammissibile, come da avviso ex art.73 C.p.a dato alle parti presenti in udienza.
E invero, con il ricorso in epigrafe, incardinato a seguito di trasposizione di in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 10 d.p.r. n. 1199/71 notificato alla LUMSA e ad un controinteressato, parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la graduatoria di merito relativa alla prova finale del concorso interno per bibliotecario – cat. D1, riservato al personale in servizio, per due posti di categoria D, Area sistema bibliotecario, profilo di Capo bibliotecario, bandito in data 6/04/2004 nella parte in cui omette di valutare correttamente le prove scritte del ricorrente e gli attribuisce un punteggio escludendolo dal novero dei vincitori unitamente al consequenziale provvedimento dell’Università con cui si è deliberato di attribuire il posto messo a bando ad altro soggetto.
Dagli atti prodotti in giudizio, tuttavia, non solo non emerge copia della notificazione originale del ricorso straordinario (effettuata, come dichiarato in ricorso, in data 22/02/2005 alla LUMSA ed ad un conrointeressato) ma neppure emerge copia della notifica dell’avviso della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale tanto alla Libera Universita’ [#OMISSIS#] SS. Assunta – Lumsa quanto ad almeno uno dei controinteressati (identificabili, secondo quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, tanto nei candidati utilmente collocati nella graduatoria impugnata, quanto nei dottori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], ai quali sono stati assegnati i posti ritenuti vacanti dal CDA della Lumsa sul presupposto della vacanza del posto non assegnato al ricorrente, che non riportava il punteggio minimo di 45 punti) in data 22/02/2005.
Ed invero, a mente dell’ art. 10, co. 1, d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario avviene, ritualmente, mediante deposito, da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria, di atto di costituzione in giudizio; si tratta, nella forma e nella sostanza, di una riassunzione dell’originario ricorso che non può contenere motivi diversi. Tale riassunzione deve avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione; il termine decorre da quando viene ricevuta l’istanza di trasposizione e trattandosi di termine riferito al ricorso giurisdizionale ha natura processuale. Il rapporto processuale si instaura, in questa peculiare procedura, con il deposito del ricorso in sede giurisdizionale (e non con la sua notifica); sicché, la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al T.a.r. entro sessanta giorni ma tuttavia deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l’avviso di deposito dell’avvenuta trasposizione. In altri termini, dell’avvenuto deposito và dato avviso mediante notificazione all’organo che ha emanato l’atto impugnato ed ai controinteressati, in quanto risulta indispensabile assicurare alle controparti la conoscenza legale del deposito dell’atto di insistenza, mentre risulta chiaramente superflua una seconda notificazione del medesimo ricorso il cui contenuto, per altro, non può per qualsivoglia ragione, essere modificato (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 08-03-2012, n. 107).
Considerato, peraltro, che i predetti non si sono costituiti in giudizio, neppure può operare l’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio, riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, che comunque non si verifica nei casi in cui, come quello in esame, la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l’intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione (Cons. Stato Sez. VI, 03-03-2014, n. 964).
Tale profilo esime il Collegio dall’esame degli ulteriori profili sottesi.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non essendosi le amministrazioni e i controinteressati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ex art.35, Comma 2 C.p.a..
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)