TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 maggio 2015, n. 7404

Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Giurisdizione

Data Documento: 2015-05-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

Contenuto sentenza

N. 07404/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Parolini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Romano, [#OMISSIS#] Mazzella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Romano in Roma, Lung.Re Raffaello Sanzio, 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Raffanini, non costituiti; 
per l’annullamento
dell’esclusione del Prof.[#OMISSIS#] Parolini dalla graduatoria nazionale definitiva per l’ insegnamento di “Organo” approvata con Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014 n. 3373 della Direzione Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (rubricato “Graduatole nazionali per il personale docente”), con il quale sono state “approvate, per ogni tipologia di insegnamento le Graduatorie Nazionali per il conferimento di incarichi a tempo determinato”;
– della nota prot. n.8262 del 28 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della Formazione superiore del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato al Prof.Parolini “le motivazioni dell’esclusione”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa della graduatoria nazionale provvisoria, per il suddetto insegnamento, pubblicata in data 6.10.2014 e della rettifica della graduatoria nazionale definitiva intervenuta con D.D.G. n. 4137 del 28.11.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a., avuto riguardo alla manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione, come da precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. sentenza Tar Lazio, III bis, n.4037/2015 del 29 gennaio 2015).
Oggetto del presente ricorso è, infatti, il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, ai sensi del D.M. n.526/2014, basato sul presupposto del mancato possesso dei requisiti di cui all’art.2 del D.M. n. 526 del 30 giugno 2014, finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (ovvero, avere prestato tre anni accademici di insegnamento con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art.273 del D.lgs.297/1994 o contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia di contratto, ex art.2 commi 1,2 e 3).
Nello specifico, parte ricorrente contesta le modalità con cui l’amministrazione, in concreto, avrebbe formato la graduatoria applicando, a suo avviso erroneamente, l’art.2 del D.M. n. 526 del 30 giugno 2014 e solo in via subordinata, deduce l’illegittimità delle richiamate clausole del richiamato D.M.526/2014, invocandone la contrarietà rispetto alle chiare indicazioni della norma di legge primaria di cui all’art.19, comma 2, D.L.12.09.2013 n.104 e comunque l’illegittimità costituzionale di detta disposizione, ove interpretata secondo il significato “escludente” nel senso voluto dall’amministrazione.
La mancata tempestiva impugnazione del richiamato D.M., in realtà, evidenzia come oggetto dell’impugnazione di parte ricorrente sia, sostanzialmente, il mero provvedimento di esclusione.
Ciò premesso – come da precedenti conformi anche di questa Sezione, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr., ex multis, Tar lazio, III bis, n. 03418/2015 del 2 marzo 2015) – il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
In proposito, deve richiamarsi quanto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 16/12/2013, n. 27991, per la quale “le procedure relative alla formazione ed all’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.
Non possono configurarsi, infatti, nè l’inerenza a procedure concorsuali (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Infatti vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2 tra i quali rientrano anche gli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione. In numerose altre pronunce rese in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento a controversie promosse per l’accertamento del diritto all’utile collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, questa Corte (Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22805; 16 giugno 2010, n. 14496; 3 aprile 2010, n. 10510) ha costantemente ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario. Il medesimo principio è stato riaffermato più recentemente da questa Corte (Cass., sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3032); in senso conforme anche Cons. Stato, Ad. Plen., 4 luglio 201l, n. 11.”;
Nel caso in esame, le doglianze, per come in narrativa riportate, sono rivolte nella sostanza a contestare la determinazione assunta dal Direttore Generale del MIUR, con la capacità e i poteri datoriali ex dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165, in asserito contrasto con le disposizioni del D.M.526/2014. Di fronte a tale manifestazione del potere, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge di atti inerenti al rapporto già instaurato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O.
Pertanto, quand’anche il giudice ordinario rilevasse l’illegittimità del D.M. 526 del 30.06.2014 incidenter tantum, potrà disapplicarlo secondo quanto pure dagli art. 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo.
In conclusione, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo Amministrativo, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate, data la parziale novità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali secondo le modalità di cui in parte motiva ex art. 11 secondo comma del C.p.a. (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104).
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)