TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 ottobre 2018, n. 10197

Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso - Improcedibilità

Data Documento: 2018-10-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 10197/2018 REG.PROV.COLL.
N. 14911/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14911 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vitellaro, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Consorzio Interuniversitario – Cineca non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Pedretti non costituita in giudizio; 
per l’annullamento, con il ricorso introduttivo
– del Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 dettante “Modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16”;
– del Decreto Interministeriale 29 luglio 2015 n. 517 con i relativi allegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2015 n. 193 dettante Programmazione dei posti per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2015/2016″;
– del Decreto Ministeriale 5 agosto 2015 n. 544 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2015 n. 189 con i relativi allegati, dettante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2015/2016;
– del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2015-2016 dell’Ateneo di Brescia;
– dell’elenco del 22 settembre 2015, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
– della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2015/2016, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it il 7 ottobre 2015, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria;
– della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente del quesito n. 26 della matrice ministeriale, in quanto pregiudica il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente;
– dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle commissioni d’aula dell’Università di Brescia richiamata in epigrafe;
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta presente il codice segreto alfanumerico tanto nella scheda anagrafica e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi sez. II 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei T.A.R. (vedasi T.A.R. Molise 4 giugno 2013 n. 396);
– della scheda anagrafica distribuita ai candidati predisposta dal CINECA nella parte in cui non sono precompilate (ovvero non sono indicate le generalità del candidato) e nella parte in cui dispone come eventuale il c.d. Codice Ateneo, la cui predisposizione dovrebbe essere curata dall’Ateneo stesso;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno scrivente;
E per l’accertamento
– del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015-2016);
E per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
– all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
e con il ricorso per motivi aggiunti
del D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria anno accademico 2015/2016.
Il ricorrente, poiché non si è collocato in posizione utile in graduatoria, ha impugnato tutti gli atti inerenti il concorso in esame.
Nel ricorso sono state denunciate le modalità di svolgimento delle prove, caratterizzatesi per una serie di anomalie, illegittimità e irregolarità diffusamente censurate sub specie di svariati vizi di legittimità (tra i quali, erroneità di alcuni quesiti, violazione del principio di paternità e genuinità delle prove, violazione del principio di anonimato e dei principi di trasparenza e di par condicio tra i candidati, derivanti anche dalla mancanza dei dovuti controlli durante lo svolgimento delle prove. Il ricorrente ha anche domandato il risarcimento dei danni patiti.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo nel merito.
Con ordinanza n. 1623 del 2016 questo TAR ha respinto la domanda cautelare.
Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 15 marzo 2016, il ricorrente ha altresì domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, del sopravvenuto d.m. n. 50, dell’8 febbraio 2016, nella parte in cui ha decretato la chiusura della graduatoria per il corso di laurea de quo.
Con decreto n. 4847 del 2016 è stato ordinato all’amministrazione il riesame “della situazione dei posti attualmente vacanti e disponibili, per la loro eventuale riassegnazione alla ricorrente sulla base della posizione in graduatoria”. Con ordinanza collegiale n. 9275 del 2017 questo TAR, all’esito della discussione dell’incidente cautelare, ha fissato la data di discussione del merito.
Con successiva ordinanza collegiale 4692 del 2018 “rilevato altresì che risultano depositate agli atti, in formato digitale, memorie (7.9.2016, 28.10.2016) riferite a altri ricorrenti, diversi dal ricorrente del presente ricorso; Ritenuto necessario disporre istruttoria al fine di determinare l’esatto interesse di parte ricorrente alla definizione con sentenza di merito della presente causa; Ritenuto che parte ricorrente dovrà depositare apposita memoria nel termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza”, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 9 ottobre 2018.
Con memoria del 28 ottobre 2018 la difesa dei ricorrenti ha precisato che il sig. Vitellaro, nelle more del giudizio, e precisamente in data 6 settembre 2016, “ha riprovato il test d’ammissione per la facoltà di Medicina/ Chirurgia, riportando il punteggio di 68.80”, utile ai fini dell’immatricolazione e che quindi lo stesso ha proceduto ad immatricolarsi con ciò, quindi, “avendo conseguito il bene della vita oggetto del presente gravame”.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, deve dare atto del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, limitatamente alla domanda caducatoria, così come affermato dalla parte ricorrente, con conseguente declaratoria di improcedibilità in parte qua.
Quanto invece alla domanda risarcitoria, è da rilevare che la perdita patrimoniale lamentata dal ricorrente è consistita, come si legge nella memoria del 26 ottobre 2018, nei “costi ingenti” della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera)” nonché nella perdita di chance. Si tratta, tuttavia, di voci per le quali risulta, per tabulas, l’assenza di qualsiasi pregiudizio in capo al ricorrente il quale, per sua stessa dichiarazione, si è comunque immatricolato al corso di laurea: è evidente, pertanto, che le spese sostenute per la preparazione ai test non sono andate perdute e che la chance che si credeva mancata è stata pienamente recuperata in corso di causa. Non possono, pertanto, rinvenirsi i presupposti per una condanna risarcitoria nei confronti dell’amministrazione resistente.
La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità ed alla complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili limitatamente alla domanda caducatoria;
b) respinge la domanda risarcitoria;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 22/10/2018