N. 01200/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08381/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Pacchiarotti, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Del Vecchio C.F. DLVRLD71E09D086X, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 73, sc. B, int. n. 2;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza e Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Salomè Bezerra Espinola, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Morigi C.F. MRGNRC48D14H501X e [#OMISSIS#] Celani C.F. CLNCRL50M18H501Y, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Morigi, in Roma, via dei Condotti n. 9;
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
– del decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Ginecologico – Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università “Sapienza”, prof. [#OMISSIS#] Gentile, di cui al prot. n. 200/15 dell’11.5.2015, rep. nr. 6/2015, datato 8.5.2015, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali relativi al conferimento del suddetto assegno di ricerca di categoria B – tipo II, da cui risulta l’approvazione della graduatoria di merito impugnata, nonché la nomina della controinteressata quale vincitrice del concorso per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, indetto con il bando n. 1/2015 A.R., rep. 3/2015, di cui al prot. n. 97 del 3.3.2015, pubblicato sul sito dell’Università “Sapienza” di Roma in data 11.5.2015;
– del verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 30.4.2015 con il quale sono stati esaminati e valutati i titoli e le pubblicazioni dei singoli candidati, con assegnazione dei punteggi secondo i criteri nella medesima sede determinati;
– del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 30.4.2015 con il quale si è proceduto alla formulazione ed esposizione dei giudizi individuali e collettivo – comparativo sui titoli e sulle pubblicazioni, nonché all’enunciazione all’unanimità dell’idoneità della controinteressata, in luogo della ricorrente;
– del successivo contratto ex art. 9 del bando di selezione;
– nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque lesivo e connesso e/o consequenziale;
e con il ricorso per motivi aggiunti
del verbale n. 32 del Consiglio di Dipartimento delle Scienze ginecologiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” del 16.9.2015, con il quale si è proceduto alla revoca della procedura di selezione di cui trattasi e del quale è venuta a conoscenza soltanto a seguito del deposito in giudizio da parte dell’università in data 27.10.2017;
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e del Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e della sig.ra [#OMISSIS#] Salomè Bezerra Espinola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La ricorrente [#OMISSIS#] Pacchiarotti ha impugnato, con il ricorso introduttivo in trattazione, in particolare, il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Ginecologico – Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università “Sapienza”, di cui al prot. n. 200/15 dell’11.5.2015, rep. nr. 6/2015, datato 8.5.2015, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali relativi al conferimento del suddetto assegno di ricerca di categoria B – tipo II, da cui risulta l’approvazione della graduatoria di merito impugnata e la nomina della controinteressata quale vincitrice del concorso per titoli per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, indetto con il bando n. 1/2015 A.R., rep. 3/2015, di cui al prot. n. 97 del 3.3.2015, pubblicato sul sito dell’Università “Sapienza” di Roma in data 11.5.2015 nonché i presupposti lavori della commissione giudicatrice della predetta procedura.
La ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, che:
– la stessa è dottore di ricerca in Scienze Materno Infantili e Ginecologia Oncologica e, nel mese di marzo/aprile 2015, ha partecipato al bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipo II, della durata di 1 anno – SS. SS. DD. MED 40 – MED 46 presso il Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (bando n. 1/2015, Rep. 3/2015, Prot. n. 97 del 03.03.2015), indetto con decreto direttoriale n. 1 del 3.3.2015;
– espletata la procedura e al termine dei lavori, la Commissione preposta ha proceduto all’approvazione degli atti e, non ritenendo idonea al conferimento de quo la medesima, ha proclamato vincitrice della procedura di cui trattasi la controinteressata dott.ssa Bezerra Espinola [#OMISSIS#] Salomè, la quale si è classificata al primo posto della relativa graduatoria con il punteggio di n. 81/100 punti, mentre la ricorrente si è collocata al secondo con il punteggio di n. 75/100 punti;
– l’esito è stato conosciuto da parte della medesima attraverso il sito internet dell’Università “Sapienza” ove veniva pubblicato il decreto del Direttore Prof. [#OMISSIS#] Gentile, di cui al prot. n. 200/2015 dell’11.5.2015, rep. 6/2015;
– con l’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, la medesima ha chiesto all’amministrazione di prendere visione ed estrarre copia di tutti i verbali relativi alla procedura de quo;
– dall’analisi della predetta documentazione sarebbero emerse alcune illegittimità compiute da parte della Commissione giudicatrice durante la procedura di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalle candidate aspiranti assegniste.
La ricorrente ha, quindi, dedotto, in punto di diritto, l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
1- Errata applicazione dei criteri di valutazione statuiti dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 1, approvato con il decreto di cui al prot. n. 200/2015 del 11.05.2015, rep. 6/2015; Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 ed 8 del bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B; Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge 30.12.2010 n. 40; Eccesso di potere per irragionevolezza e/o disparità di trattamento tra candidati, nonché errata valutazione titoli.
In particolare ha dedotto al riguardo che:
– dall’analisi dei verbali risulterebbe una macroscopica violazione di quanto disposto e statuito dalla medesima Commissione giudicatrice in sede di primo incontro del 30.4.2015 e di cui al verbale n. 1, in virtù di quanto previsto agli artt. 6 e 8 del bando di selezione impugnato, in quanto la Commissione, nel determinare i punti, espressi in centesimi, da riconoscere ai diversi titoli posseduti, aveva stabilito che per il “Dottorato di ricerca” dovessero essere riconosciuti, in misura fissa e senza la possibilità di alcun correttivo, n. 35 punti e, invece, già dalla semplice lettura della valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente, si evincerebbe chiaramente che al Dottorato di Ricerca in Scienze Materno – Infantili e di Ginecologia Oncologica, conseguito dalla stessa presso l’Università “Sapienza” di Roma non sono stati assegnati i predetti n. 35 punti previsti (assegnati invece alla controinteressata) ma, inspiegabilmente e in palese violazione di ogni criterio e norma, solo n. 20 punti;
– l’attribuzione del predetto ultimo deteriore punteggio ha comportato una diminuzione del punteggio complessivo della ricorrente che, se si fosse vista assegnare il corretto punteggio di n. 35 punti di cui sopra, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di n. 90/100 punti (non invece di complessivi n. 75/100 punti) e, quindi, avrebbe raggiunto il primo posto nella graduatoria di cui trattasi (avendo la controinteressata dott.ssa Bezerra Espinola, infatti, ottenuto un punteggio complessivo di soli n. 81/100 punti);
2 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 ed 8 del bando di selezione; Violazione dell’art. 4 del D.P.R. 30.07.2009, n. 189, ed errata applicazione dei criteri di valutazione statuiti dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 1, approvato con il decreto di cui al prot. n. 200/2015 dell’11.5.2015, rep. 6/2015; Violazione e falsa applicazione art. 12 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca dell’Università “Sapienza” di cui al D.R. n. 669 del 13.3.2014, prot. n. 0015974 del 13.3.2014; Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge 30.12.2010, n. 240; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o irragionevolezza e/o disparità di trattamento tra candidati; Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; Violazione dell’art. 2 del D.M. 28 luglio 2009 n. 89.
In particolare ha dedotto al riguardo che:
– ai sensi dell’art. 3 del bando, relativo alla determinazione dei “Requisiti Generali di Ammissione”, “il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica, se non previsto come requisito obbligatorio, costituisce titolo preferenziale“, e, tuttavia, la Commissione giudicatrice non ha applicato il predetto criterio con riguardo alla posizione della ricorrente la quale ha conseguito il titolo di specializzazione in area medica, ossia in Ostetricia e Ginecologia, Indirizzo Fisiopatologia della Riproduzione Umana, corredato oltretutto da adeguata produzione scientifica, titolo che, tuttavia, non è stato in alcun modo valutato come titolo preferenziale ai sensi della richiamata normativa di cui sopra;
– alla dott.ssa Bezerra Espinola – non specializzata in medicina e in possesso del solo attestato del corso di perfezionamento post-laurea in biologia e tecniche della riproduzione – è stato, invece, riconosciuto il punteggio massimo di n. 35 punti;
3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 240/2010; Difetto di motivazione e di istruttoria; Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; Difetto ed erroneità dei presupposti del provvedimento impugnato per omessa valutazione analitica e per il mancato riconoscimento di alcuni titoli / pubblicazioni del curriculum della ricorrente; Violazione dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 180/2008, conv. con mod. dalla L. n. 1/2009; Violazione dell’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009, n. 89.
In particolare ha dedotto al riguardo che:
– nel caso di specie è evidente che i giudizi espressi singolarmente dai Commissari e collegialmente dalla Commissione sono illegittimi non essendo stati fondati sulla prescritta valutazione analitica della produzione scientifica allegata alla domanda e, inoltre, elencata nel curriculum dell’odierna ricorrente;
– la Commissione, infatti, avrebbe dovuto dettagliare, in schede individuali, il giudizio di valore del singolo candidato con una formula esplicativa, non solo idonea a rendere agevole il controllo di congruità relativo alla documentazione presentata, ma, oltretutto, adeguata per essere utilizzata per cogliere le connotazioni differenziali in fase comparativa;
– a norma di legge, oltretutto, la Commissione avrebbe dovuto, altresì, valutare le pubblicazioni anche con riferimento agli indici impact factor e indice di Hirish statuendo la norma espressamente che “… nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: I . numero totale delle citazioni; Il. numero medio di citazioni per pubblicazione; III. “impact factor” totale; IV. impact factor” medio per pubblicazione; V. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili) “;
– i commissari, invece, si sono limitati ad assegnare un punteggio, nello specifico n. 15 punti su un massimo di n. 25 punti, senza indicare i criteri e, comunque, le valutazioni in merito alle pubblicazioni e, addirittura, solo un commissario, la Prof.ssa [#OMISSIS#] Vacca, sembrerebbe aver preso in considerazione le pubblicazioni della ricorrente oltre ai titoli, non facendone gli altri menzione alcuna (la quale, comunque, “cita” solo il termine “pubblicazioni”, non esprimendosi sulle stesse);
– i medesimi giudizi individuali e collettivi, inoltre, sono palesemente connotati da imprecisioni e da deficit di giudizio, tali da rendere le relative valutazioni tecnico – discrezionali incoerenti con i criteri e parametri prefissati dalla normativa di riferimento;
– la ricorrente, al momento di presentare la propria candidatura, ha documentato e, quindi, dimostrato ampiamente le sue esperienze nell’ambito della ginecologia – ostetricia, in particolare riguardo a ovociti (in particolare le pubblicazioni indicate ai n. 15, 17, 25, 29), embrioni (in particolare le pubblicazioni indicate ai n. 6, 23, 24, 31), cellule staminali (in particolare le pubblicazione indicate ai n. 1, 14) e analisi in vitro (in particolare le pubblicazione indicate ai n. 10, 11, 16, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 33, 34), argomenti questi attinenti e inerenti al progetto di ricerca bandito;
– pertanto, la medesima avrebbe potuto ottenere un pieno positivo giudizio di merito se solo si fosse fatto buon governo della documentazione in atti ovvero correttamente e uniformemente applicati i criteri di valutazione prescritti dalla normativa di riferimento e, in particolare, se fossero stati adeguatamente valutati gli elementi conosciuti e/o conoscibili sulla medesima, se ne sarebbe di certo affermata la sua totale “attinenza al profilo professionale richiesto“, intesa come il riconoscimento del certo “possesso dei requisiti tecnico – scientifici affini o adeguati alle tecniche di laboratorio” e, ancora, esperienza in ambito di “coltura cellulare e valutazione della morfologia ovocitaria in vitro“.
L’Università si è costituita in giudizio con atto di mera forma in data 25.7.2015 e ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 27.7.2015 e, in particolare, la relazione sui fatti di causa del Direttore dell’Area legale dell’Università stessa, relazione con la quale si dà atto, in via preliminare, che, a seguito della nota del responsabile scientifico del progetto del 22.7.2015 che ha comunicato che sono intercorsi rapporti di natura professionale continuativa tra il medesimo ed entrambe le partecipanti alla procedura di selezione di cui trattasi, non è più possibile per l’Università procedere alla stipula del relativo contratto con la controinteressata ai sensi dell’art. 11 del bando della selezione e cessa, altresì, l’interesse della stessa ricorrente al ricorso e si deduce, comunque, argomentatamente, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La controinteressata si è, a sua volta, costituita in giudizio in data 27.7.2015 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.
Con la memoria del 3.9.2015 la ricorrente ha controdedotto sulla relazione dell’Università rilevando, in particolare, che la predetta dichiarazione del responsabile scientifico del progetto contenuta nella nota del 22.7.2015 non corrisponde al vero quantomeno con riferimento alla specifica posizione della ricorrente nonché ribadendo i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo sul quale ha insistito ai fini del relativo accoglimento.
Con l’ordinanza cautelare n. 3836/2015 del 9.9.2016 è stata accolta l’istanza di sospensiva della ricorrente sulla base della seguente articolata motivazione “CONSIDERATO, ad un sommario esame proprio della presente fase, che il ricorso proposto sembra contenere elementi di fondatezza (“fumus [#OMISSIS#] juris”) con riferimento alle seguenti censure:
– (primo motivo) mancata attribuzione di n. 35 punti alla candidata (che, immotivatamente, se ne è visti riconoscere soltanto n. 20) per il dottorato di ricerca quando nel verbale n. 1 del 30.4.2015 (doc. 2 ric., pp. 1 – 2) la Commissione giudicatrice prevedeva l’assegnazione per tale titolo di un punteggio fisso di 35 punti, diversamente da quanto previsto per gli altri titoli con l’espressione “fino a … punti” (mentre non può giustificarsi la minore valorizzazione del dottorato in base ad una presunta “minore inerenza” di esso all’oggetto del bando, trattandosi di titolo comunque afferente al SSD MED 40, richiamato dall’art. 1 del bando e non essendo stato prestabilito alcun criterio di “maggiore / minore inerenza” del dottorato né dal bando né dalla Commissione);
– (secondo motivo) inadeguata valutazione del titolo di specializzazione e del corso di perfezionamento che ha condotto all’attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore (25 punti) rispetto alla candidata risultata vincitrice (35 punti), nonostante quest’ultima abbia dimostrato il possesso del solo attestato del corso di perfezionamento (seppur quest’ultimo strettamente inerente all’oggetto della ricerca);
– Valutazione delle pubblicazione inadeguatamente motivata;
RITENUTO che la circostanza rappresentata dall’Ateneo nella propria relazione difensiva e relativa alla comunicazione del Responsabile scientifico del progetto del 22.7.2015 (doc. 1 res.) in cui egli dichiara che “sono intercorsi rapporti di natura professionale continuativa” tra il medesimo ed entrambe le candidate, il che si porrebbe come causa di incompatibilità impeditiva della stipula del contratto (art. 11 del bando), con conseguente carenza di interesse a coltivare il gravame in capo alla ricorrente, il Collegio rileva che la dichiarazione “de quo” (oltre che intempestiva) appare alquanto generica (non facendo riferimento a specifici contratti, periodi, oggetti) ed è smentita dalla ricorrente per il tramite del suo difensore, sicché non può dirsi allo stato provata;
RILEVATO, in ogni caso, che la circostanza, sebbene dichiarata in sede difensiva, non ha comunque indotto l’Ateneo ad assumere alcuna iniziativa in autotutela rispetto alla pregressa serie procedimentale sicché la graduatoria è allo stato pienamente efficace e non può dirsi scongiurato il rischio di ulteriori sviluppi pregiudizievoli per la ricorrente;
RITENUTO, per tutto quanto procede, di dover disporre la sospensione della graduatoria di merito e degli atti concorsuali impugnati ai fini delle riesame della candidata alla luce delle censure ricorsuali sopra apprezzate; la posizione dell’interessata dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, nominata ai sensi dell’art. 7 del bando dal Direttore del competente Dipartimento, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione se antecedente; “.
L’Università ha depositato in giudizio documentazione integrativa in data 17.10.2015.
La ricorrente ha depositato ricorso per esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui sopra in data 5.11.2015 e 11.11.2015, dando atto della perdurante inottemperanza alla medesima anche oltre il decorso del termine di legge.
L’Università ha depositato ulteriore documentazione in data 10.12.2015 con la quale ha dato atto e documentato che, in data 16.9.2015, antecedente alla notifica nei suoi confronti dell’ordinanza di cui trattasi, la procedura di selezione di cui trattasi era stata revocata da parte del Dipartimento di scienze ginecologiche ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 proprio sulla base della nota del 22.7.2015 nonché della documentazione integrativa prodotta a supporto da parte del dichiarante.
Con le note di udienza del 15.12.2015, depositate in vista della c.c. del 17.12.2015, fissata ai fini dell’esame dell’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare e di cui sopra, la ricorrente ha dato atto che, in realtà il provvedimento di revoca è stato adottato successivamente alla notifica dell’ordinanza cautelare e che, comunque, è stato adottato in palese violazione della medesima ordinanza cautelare e tardivamente rispetto all’originaria dichiarazione del responsabile di luglio 2015 e evidentemente si è inteso aspettare l’esito della precedente camera di consiglio dell’8.9.2015; e, infine, che non esiste alcun legame professionale tra il responsabile e la ricorrente e che nessuno dei documenti prodotti da parte del primo a supporto della sua dichiarazione è idoneo a dimostrare in alcun modo che il predetto rapporto esista veramente e, in particolare, non esiste né è mai esistito, tra i due, alcun vincolo contrattuale e comunque la ricorrente è stata direttrice o socia di società di capitali presso cui il responsabile ha svolto la propria attività lavorativa tra il 2005 e il 2009.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositati in data 8.1.2016 la ricorrente ha impugnato il verbale n. 32 del Consiglio di Dipartimento delle Scienze ginecologiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” del 16.9.2015, con il quale si è proceduto alla revoca della procedura di selezione di cui trattasi e del quale è venuta a conoscenza soltanto a seguito del deposito in giudizio da parte dell’università in data 27.10.2017.
Ne ha dedotto l’illegittimità in quanto:
– è completamente mancata la sua partecipazione al relativo procedimento nonostante la stessa sia titolare di una posizione giuridica strettamente connessa al provvedimento impugnato;
– è stato leso l’affidamento ingenerato anche dall’ordinanza cautelare e nell’autotutela è mancata la valutazione del predetto aspetto;
– il provvedimento di revoca è stato adottato in violazione dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 in quanto elusivo del disposto di cui alla richiamata ordinanza cautelare di cui l’università era a conoscenza al momento di adozione del predetto atto lesivo;
– le motivazioni addotte a supporto della revoca sono pretestuose e apparenti in quanto l’università avrebbe dovuto annullare il bando sin dalla data della ricezione della dichiarazione ex art. 11 del bando stesso del prof. Aragona in data 20.7.2015, cui comunque non era stata allegata alcuna documentazione e che, peraltro, nulla ha dichiarato in precedenza, e ha prodotto la documentazione a supporto della dichiarazione soltanto a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare della ricorrente;
– la dichiarazione del prof. Aragona ex art. 11 del bando non corrisponde al vero quanto ai rapporti intercorsi con la ricorrente atteso che:
– – il legame deve essere inteso come sussistenza necessaria di un contratto tra le parti;
— atteso che il prof. Aragona è un’eccellenza nel campo della Procreazione medicalmente assistita, i professionisti operanti nel medesimo ambito, soprattutto se in sede di formazione universitaria, non potrebbero non essere entrati in contatto con lui;
— non esiste alcun contratto tra la ricorrente e il prof. Aragona e nessuna fattura a comprova dell’effettuazione di prestazioni professionali rese da parte della ricorrente in favore del prof. Aragona è stata prodotta;
– la documentazione prodotta comprova esclusivamente che il prof. Aragona ha inviato nel passato alcuni suoi pazienti presso la struttura Praxi Pro Vita Centro di Fertilità e alcuni di questi sono stati seguiti dalla ricorrente, la quale vi lavorava all’interno e che, comunque, è stata pagata per le relative prestazioni dalla società e non invece direttamente da parte degli assistiti, come da fatture in copia in atti;
– per quanto attiene alla documentazione prodotta nello specifico è rilevato che:
— le due dichiarazioni di cui ai doc. nn. 1 e 2, sono irrilevanti in quanto le due coppie hanno intrattenuto rapporti esclusivamente con la società, persona giuridica distinta dalla ricorrente;
— i referti di cui ai doc. nn. 3/8, dimostrano esclusivamente quanto sopra già dedotto al riguardo, ossia che il prof. Aragona ha inviato nel passato alcuni suoi pazienti presso la struttura Praxi Pro Vita Centro di Fertilità e alcuni di questi sono stati seguiti dalla ricorrente;
— il doc. n. 9 dimostra solo che la ricorrente è stata responsabile del Centro Praxi ma non che siano intercorsi rapporti contrattuali con il prof. Aragona;
— i doc. nn. 10/12 e 15 e 17 dimostrano che gli assistiti inviati dal prof. Aragona potevano, in realtà, essere assistiti anche da altri medici operanti nella struttura;
— i doc. nn. 13 e 14 si riferiscono alla coppia di cui al doc. n. 2 e di cui in precedenza;
— i doc. nn. 16, 18 e 22 dimostrano che la ricorrente ha operato all’interno del predetto Centro;
— i doc. nn. 19/21 non si riferirebbero alle parti di causa;
— il doc. n. 23, consistente in n. 37 fatture, attesta solo la sussistenza di una relazione diretta tra il prof. Aragona e la società;
– la dichiarazione del prof. Aragona non ha alcuna fede privilegiata ai sensi dell’art. 2999 c.c. asseritamente in quanto resa da un soggetto nella qualità di organo pubblico e recepita in un atto amministrativo, anche perché la dichiarazione ha a oggetto circostanze giuridiche unilateralmente qualificate;
– la falsità delle relative dichiarazioni può essere resa con qualsiasi mezzo.
Con la relazione depositata in atti in data 8.2.2016 l’Università ha controdedotto al ricorso per motivi aggiunti, rilevandone l’infondatezza e nel merito e insistendo ai fini del rigetto.
La ricorrente ha, infine, in data 19.2.2016, depositato istanza per la fissazione del termine per la presentazione della querela di falso ai sensi dell’art. 77 c.p.a. .
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
2 – Si ritiene di dovere prendere le mosse proprio dal provvedimento di revoca della procedura di selezione di cui trattasi.
L’Università, infatti, come già esposto nella esposizione in fatto che precede, ha proceduto, con il del verbale n. 32 del Consiglio di Dipartimento delle Scienze ginecologiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” del 16.9.2015, alla revoca della predetta procedura, nel quale si dà atto al punto 6 – Varie e eventuali, lett. b), che il prof. Aragona afferma la sussistenza di rapporti professionali con entrambe le uniche candidate, allegando a comprova copiosa documentazione che viene acquisita agli atti e che il Direttore invita a tenere conto, nelle valutazioni di competenza, dell’art. 5 del regolamento in materia nonché dell’art, 11 del bando e che la deliberazione in ordine alla revoca è adottata “alla luce della suddetta documentata dichiarazione del Responsabile scientifico del progetto di ricerca … “ e “rilevato che tale dichiarazione e le suddette previsioni del regolamento … e del bando … rendono, di fatto, giuridicamente non possibile … la stipula del contratto relativo” e che “in particolare, … entrambe le uniche due candidate alla procedura hanno intrattenuto rapporti ostativi … sicchè, … anche qualora si dovesse procedere alla sostituzione del prof. Aragona con un altro membro nell’ambito della Commissione, il contratto relativo all’assegno di ricerca non potrebbe essere stipulato perché ciò avverrebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 5 del regolamento oltre che all’art. 11 del bando di concorso….”.
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la sua mancata partecipazione al relativo procedimento, e, tuttavia, al riguardo, non ci si può esimere dal rilevare che l’Università già con la relazione prodotta in giudizio in data 27.7.2015 aveva dato atto dell’intervenuta dichiarazione del prof. Aragona del 20.7.2015 e aveva, altresì, rappresentato in modo estremamente chiaro quale fosse la propria posizione al riguardo con specifico riferimento all’impossibilità della stipula del contratto di ricerca non solo con la ricorrente ma anche con la vincitrice della procedura, ossia l’odierna controinteressata, motivo per il quale, peraltro, la stessa ricorrente aveva richiesto, in sede di trattazione orale dell’istanza di sospensiva, il rinvio della predetta trattazione. E aveva, altresì, rappresentato l’impossibilità del prof. Aragona quale presidente della Commissione proprio in quanto Responsabile del progetto di cui trattasi e, comunque, indicato nel predetto progetto finanziato da altro ente pubblico.
Ne consegue che deve ritenersi, allo stato degli atti, che la ricorrente avesse pienamente contezza della posizione dell’Università al riguardo, sebbene nella richiamata relazione non si faccia espressamente indicazione in alcun punto dell’intenzione di procedere formalmente alla revoca e che, pertanto, non necessitasse la previa comunicazione nei suoi confronti dell’avvio del procedimento di revoca della procedura di selezione di cui trattasi ai fini della legittimità del suddetto procedimento di secondo grado.
Quanto all’ulteriore censura, secondo cui il provvedimento di revoca sarebbe elusivo dell’ordinanza cautelare della sezione, è sufficiente rilevare che, con la predetta ordinanza, il cui testo è stato integralmente riportato nell’esposizione in fatto che precede, il Collegio aveva accolto l’istanza cautelare sulla base della considerazione che la dichiarazione de prof. Aragona “(oltre che intempestiva) appare alquanto generica (non facendo riferimento a specifici contratti, periodi, oggetti) ed è smentita dalla ricorrente per il tramite del suo difensore, sicché non può dirsi allo stato provata; … (e), in ogni caso, che la circostanza, sebbene dichiarata in sede difensiva, non ha comunque indotto l’Ateneo ad assumere alcuna iniziativa in autotutela rispetto alla pregressa serie procedimentale sicché la graduatoria è allo stato pienamente efficace e non può dirsi scongiurato il rischio di ulteriori sviluppi pregiudizievoli per la ricorrente”.
Quanto alla prima circostanza rilevata tuttavia – premesso che la l’ordinanza è stata dichiaratamente assunta allo stato degli atti e dà inoltre atto che l’Università non aveva ancora a quel momento proceduto in autotutela – l’Università ha, appunto, dato espressamente atto nel provvedimento di revoca di avere proceduto all’acquisizione non solo di una conferma della predetta dichiarazione del 20.7.2015 da parte del prof. Aragona ma anche all’acquisizione della relativa documentazione a supporto; ne consegue che – premesso che l’amministrazione è comunque sempre titolare del potere discrezionale di esercizio dell’autotutela nella riconosciuta sussistenza dei relativi presupposti – al momento dell’adozione del provvedimento di revoca era mutato in modo rilevante lo stato di fatto proprio in relazione ad una delle fondamentali circostanze poste a fondamento dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare. Ne consegue che, nella fattispecie, non si ravvisa alcuna violazione o elusione del disposto cautelare.
Per quanto attiene, poi, il merito, valgono le considerazioni di cui di seguito.
L’art. 11 del bando, che è rimasto non impugnato, rubricato “divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione”, dispone al riguardo testualmente che “ … il Responsabile scientifico e il titolare dell’assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti …”. Il predetto articolo riprende pedissequamente il proprio contenuto dispositivo dall’art. 6 del regolamento in materia il quale, a sua volta, dispone, al punto 6.4, esattamente analogamente che “…il Responsabile scientifico e il titolare dell’assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti …”.