Laddove i candidati presentino domanda volta al conseguimento dell’abilitazione, per la tornata 2013, entro il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2013, quando ancora non era sia noto l’esito del procedimento per il 2012, reso manifesto solo il successivo 2 dicembre 2013, si applica l’ art.16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, illo tempore vigente, secondo un’interpretazione ancorata ai principi di certezza e di buon andamento, tesa a specificare che la preclusione de qua non poteva operare nei confronti dei ricorrenti medesimi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 23 giugno 2017, n. 7363
Abilitazione scientifica nazionale-Preclusioni tornata successiva
N. 07363/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10479/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10479 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Napoli, [#OMISSIS#] Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carniello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fraccarollo, [#OMISSIS#] Giovanni Lanza, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rulli, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mollica, [#OMISSIS#] Zaccone, Franco [#OMISSIS#] Scoca, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Mollica in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di abilitazione, non costituita;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti di non ammissione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, relativa alle funzioni di Professore universitario di I e II fascia, settore concorsuale 08/A1 “idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”, tornata 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. A. Gigli, in sostituzione dell’Avv. F. G. Scoca, per la parte ricorrente, per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I Sigg.ri [#OMISSIS#] Napoli, [#OMISSIS#] Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carniello, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fraccarollo, [#OMISSIS#] Giovanni Lanza, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rulli impugnavano gli atti di non ammissione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, relativa alle funzioni di Professore universitario di I e II fascia, settore concorsuale 08/A1 “idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime”, tornata 2013, deducendo la violazione degli artt.2, 3, 7, 8 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost., dell’art.2, comma 10 del D.D. n.161 del 2013, dell’art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010, dell’art.3, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, del D.P.R. n.487 del 1994 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che erano mancati un provvedimento espresso di diniego di ammissione alla procedura per la tornata 2013, una motivazione a sostegno della non ammissione, l’avviso di avvio del relativo procedimento e l’indicazione del responsabile dello stesso.
Gli interessati inoltre hanno sostenuto che la preclusione in esame poteva operare solo nei confronti di coloro che erano stati giudicati negativamente nella precedente tornata del 2012; che nel caso di specie la domanda per il 2013 era stata presentata entro il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2013, a fronte della definizione della tornata 2012 solo in data 2 dicembre 2013, con successiva pubblicazione dei risultati; che pertanto, non risultando alla scadenza del termine per presentare istanza per il 2013 la mancata abilitazione per il 2012, gli stessi non potevano essere esclusi dalla procedura successiva.
Veniva altresì richiesta, in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, in caso di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative, illustrandone con successive memorie l’infondatezza nel merito.
Con decreto n.3748 del 2014 veniva respinta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n.4513 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dai ricorrenti, ammettendoli a valutazione per la tornata 2013.
Il Consiglio di Stato, VI, con successiva ordinanza n.5528 del 2014, respingeva l’appello cautelare.
Con memoria i ricorrenti segnalavano la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente ai Sigg.ri [#OMISSIS#] e Napoli e il permanere dell’interesse alla decisione per i restanti ricorrenti, conseguita una rivalutazione positiva per la tornata 2013, subordinata all’esito del contenzioso in corso.
Nella camera di consiglio del 22 marzo 2017, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.60 c.p.a..
Il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai Sigg.ri [#OMISSIS#] e Napoli, alla luce di quanto in relazione agli stessi riferito.
Il gravame inoltre è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, per quanto concerne i restanti ricorrenti, ammessi dunque alla procedura di abilitazione per la tornata 2013.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che i predetti ricorrenti hanno presentato domanda volta al conseguimento dell’abilitazione, per la tornata 2013, entro il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2013, quando ancora non era noto l’esito del procedimento per il 2012, reso manifesto solo il successivo 2 dicembre 2013; che pertanto, ex art.16, comma 3m della Legge n.240 del 2010, illo tempore vigente, secondo un’interpretazione ancorata ai principi di certezza e di buon andamento, la preclusione de qua non poteva operare nei confronti dei ricorrenti medesimi (cfr. sul punto TAR Lazio, III, n.12286 e n.12556 del 2014, n.2014 del 2015).
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure nonché la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, formulata in via subordinata, stante l’avvenuto accoglimento dell’istanza cautelare.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte accoglie, annullando per l’effetto gli atti impugnati, il ricorso n.10479/2014 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti vittoriosi delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 23/06/2017