Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 24 gennaio 2018, n. 858
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
N. 00858/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15325/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15325 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Brescia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Balladori non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016 – accesso ai documenti nonché per il risarcimento dei danni;
e con i motivi aggiunti:
del D.M. n.50 dell’8 febbraio 2016 nella parte in cui determina la chiusura dello scorrimento della graduatoria anche a fronte di posti liberi e vacanti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 c.p.a., in considerazione dei numerosi precedenti dai quali il Collegio stesso non ha motivo di discostarsi.
Nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art.3 c.p.a., inoltre, si ritiene di prescindere dalla descrizione dell’andamento del processo, per cui si rimanda agli atti di parte.
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato, sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti), non è stata ammessa alla frequenza dei corsi. Evidenzia, quindi, che in mancanza dei profili di illegittimità denunziati avrebbe invece potuto conseguire un punteggio superiore.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla frequenza del corso di laurea cui aspira.
In via gradata, ha chiesto il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
Con successivi motivi aggiunti ha quindi impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il D.M. n.50/2016, con cui gli scorrimenti delle graduatorie sono stati chiusi alla data del 15 febbraio 2016.
Nell’odierna udienza, parte ricorrente ha comunicato la propria intenzione di rinunziare all’azione.
Tanto premesso, ai sensi degli artt.35 comma 2 lett.c) e 84 c.p.a., va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti li dichiara estinti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/01/2018