Le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l’assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria. Si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale. Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico, assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 maggio 2015, n. 7457
Collocazione degli insegnanti nelle graduatorie–Giurisdizione
N. 07457/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Susani, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Mainardi, [#OMISSIS#] Montini, con domicilio eletto ex art.25 C.p.a. presso lo Studio Legale Lessona in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore, in persona del Direttore p.t.; Alta Formazione Artistica e Musicale – Accademia Belle Arti di Foggia, in persona del Direttore p.t.;
nei confronti di
Chiara Nenci, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sgroi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Isnardi, con domicilio eletto ex art.25 C.p.a. presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Sgroi in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 4;
per l’annullamento
con il ricorso principale
del provvedimento prot. n. 0008278 del 28.10.2014 a firma del Direttore Generale del “Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, Coordinamento e Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore” mediante il quale la prof.ssa Susani è stata esclusa dalla procedura “di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, graduatoria di ABVP 61 (EX G300) Beni Culturali e Ambientali- I Fascia” sulla base della seguente motivazione: “il servizio dichiarato quale requisito di ammissione non è stato prestato con incarico conferito a seguito di procedura selettiva (art. 2)”;
di tutti gli atti a tale provvedimento comunque presupposto, connessi e consequenziali ed in particolare:
del verbale della “commissione giudicatrice per la formazione delle graduatorie nazionali D.M. 30 giugno 2014 n. 526” di “BENI CULTURALI E AMBIENTALI ABVPA61”, istituita presso l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, del 15.10.2014 recante la reiezione del reclamo presentato in data 10.10.2014 prot. n. 2933/E33 dalla prof.ssa [#OMISSIS#] Susani per la “mancanza di concorso selettivo relativo ai co.co.co. dichiarati, requisito di ammissione richiesto dal combinato disposto degli artt. 2, ci e 4, ci, D.M. 30 giugno 2014 n. 526. Le procedure selettive dichiarate solo relative solo per gli aa. 2008/2009 e 2009/2010”;
dei verbali tutti, nessuno escluso, relativi alle operazioni della suindicata “commissione giudicatrice per la formazione delle graduatorie nazionali D.M. 30 giugno 2014 n. 526” di “BENI CULTURALI E AMBIENTALI ABVPA61”, istituita presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia; dell’avviso 28.10.2014 prot. n. 8350 a firma del Direttore Generale del “Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca , Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, direzione generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore” recante la “notifica del provvedimento di esclusione dalle graduatorie nazionali di cui al D.M. 526 del 30.06.2014”;
delle graduatorie nazionali di merito “provvisoria” e “definitiva” di cui al D.M. n. 526 del 30.06.2014 con specifico ed esclusivo riferimento alla tipologia di insegnamento “ABVPA 61 -BENI CULTURALI E AMBIENTALI (EX G300)”;del Decreto Direttoriale 28 ottobre 2014 n. 3373 a firma del Direttore Generale del “Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, direzione generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore” di approvazione delle “Graduatorie Nazionali per il conferimento di incarichi a tempo determinato” con esclusivo e specifico riferimento alla tipologia di insegnamento “ABVPA 61 -BENI CULTURALI E AMBIENTALI (EX G300)”;del decreto Direttoriale 28 novembre 2014 n. 4137 a firma del Direttore Generale del “Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, direzione generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore” di rettifica delle graduatorie nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvate con decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373, con esclusivo e specifico riferimento alla tipologia di insegnamento “ABVPA 61 -BENI CULTURALI E AMBIENTALI (EX G300)”;
degli artt. 2, 3 e 4 D.M. 30.06.2014 n. 526 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nella parte in cui disciplinano i requisiti di ammissione alla procedura con esclusivo e specifico riferimento alla tipologia di insegnamento “ABVPA 61 -BENI CULTURALI E AMBIENTALI (EX G300)””.
E con i motivi aggiunti:
dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, per ulteriori profili di Violazione e /o falsa applicazione art. 19, comma 2, D.L. 12.9.2013 n. 104 convertito in L. 8.11.2013 n. 128; Violazione arti. 6 e 18 L. 7.8.1990 n. 241; Violazione della lex specialis della procedura; Violazione dei principi di correttezza e buona fede nonché di imparzialità e buon andamento; disparità di trattamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Chiara Nenci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l’intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 c.p.a., avuto riguardo alla manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Oggetto del presente ricorso è, infatti, il provvedimento di esclusione di parte ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, ai sensi del D.M. n.526/2014 fondata, nel caso di specie, sulla circostanza che la ricorrente non avrebbe dato indicazione delle procedure selettive che avevano condotto alla stipula dei contratti a co.co.co, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera A) del D.M. n. 526 del 2014, ai sensi del quale “la candidata avrebbe dovuto dichiarare per ciascun contratto gli estremi della procedura selettiva”.
Ciò posto, come si evince già dalla prima censura del ricorso introduttivo, parte ricorrente si duole delle concrete modalità con cui la Commissione giudicatrice ha dato applicazione degli artt.2 e 4 del DM 526/2014 nonché dello stesso art.19 D.L. 12.9.2013 n. 104 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, onerandola di dichiarare per ciascun contratto gli estremi della procedura selettiva, e non direttamente della legittimità delle disposizioni richiamate (tanto che tali clausole sono impugnate solo “ove interpretate nel senso voluto dall’amministrazione”.
In ogni caso, – a prescindere dalla circostanza che si impugni esclusivamente il provvedimento di esclusione dalla graduatoria o, incidentalmente, si propongano obliquo modo censure avverso il D.M. n.526/2016 – il ricorso va comunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, come da precedenti conformi anche di questa Sezione, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi (cfr., ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015; n.6101/2015; n.5961/2015; 5437/2015;5439/2015).
Infatti, per [#OMISSIS#] giurisprudenza in materia di graduatorie del personale docente della scuola – nelle quali detto personale è inserito in virtù dei titoli dei quali esso sia in possesso almeno fino all’anno 2011 quando con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato reso possibile soltanto l’aggiornamento delle posizioni di quanti vi fossero già inseriti- è indubbio che le ridette graduatorie siano da considerarsi atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato dei docenti.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza in data 8 febbraio 2011, n. 3032, hanno chiarito che: “La giurisdizione amministrativa, …, si applica – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento”, tale non potendo essere considerata “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.
Nel caso in esame, atteso che parte ricorrente si duole, sostanzialmente, della mancata valutazione di titoli che l’avrebbero portata ad essere collocata nella graduatoria di che trattasi – adottata al di fuori di una procedura concorsuale in senso stretto- tale procedimento non presenta margini di discrezionalità. Pertanto, quand’anche il giudice ordinario rilevasse l’illegittimità dell’atto amministrativo incidenter tantum, potrà disapplicarlo secondo quanto pure dagli art. 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo.
In conclusione, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo Amministrativo, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito e va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Le spese di lite possono essere compensate, data la parziale novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali secondo le modalità di cui in parte motiva ex art. 11 secondo comma del c.p.a. (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104).
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)