TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 maggio 2016, n. 6110

Ammissione alle prove orali del concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-05-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Qualora il provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo, originariamente impugnato, abbia interamente esplicato i suoi effetti e, successivamente, il ricorrente non abbia impugnato la conseguente graduatoria di merito nella parte in cui la stessa non vi è stata inserita, né abbia presentato memoria volta ad evidenziare la sussistenza di un interesse alla decisione nel merito ai fini di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Contenuto sentenza

N. 06110/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Paris, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via [#OMISSIS#] Mirabello n. 19; 
contro
Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Veri e [#OMISSIS#] Tranquilli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Tranquilli, in Roma, Via Orazio [#OMISSIS#] n. 18; 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
del verbale n. 2 del 18.11.2014, con cui la Commissione Esaminatrice, nell’ambito delle prove di accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per la classe A037 (Filosofia e Storia), a.a. 2014/2015, ha corretto e valutato le prove scritte svolte in data 10.11.2014, dell’elenco dei candidati ammessi e non a sostenere la prova orale, del relativo bando indetto con il Decreto del M.I.U.R. n. 312 del 2014 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma- “Tor Vergata” e di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato all’amministrazione in data 21 gennaio 2015, la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Paris ha esposto di avere presentato domanda di partecipazione presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per la selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, finalizzata al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, conformemente all’art. 15 del Decreto del M.I.U.R. n. 249/2010, per la classe di concorso A037 (Filosofia e Storia).
In data 10 novembre 2014, venivano espletate le due prove scritte, cui prendeva parte la ricorrente.
Al termine delle operazioni di correzione, la ricorrente conseguiva nella prova scritta di Filosofia un punteggio pari a n. 7 punti e per la prova scritta di Storia un punteggio pari a n. 9.5 punti, riportando complessivamente il punteggio di n. 16,5 punti, insufficiente a raggiungere la soglia minima di n. 21 punti, prevista per l’ammissione alle prove orali.
Avverso il suindicato verbale di esclusione, la ricorrente ha evidenziato vari profili di illegittimità.
Il T.A.R. Lazio, con l’ordinanza n. 2013/2015, depositata in cancelleria in data 11 maggio 2015, ha rigettato la domanda di sospensione proposta dalla ricorrente per assenza delle esigenze cautelari -considerato che l’amministrazione ha reso noto che il corso di T.F.A. cui la ricorrente aspirava a partecipare si era concluso.
Con la successiva ordinanza n. 3804 del 2015, veniva rigettata un’ulteriore istanza cautelare, non sussistendo “le invocate esigenze cautelari, non risultando programmato alcun ulteriore corso di T.F.A.”.
Tanto premesso, rilevato che il provvedimento impugnato ha interamente esplicato i suoi effetti e che, successivamente, parte ricorrente non ha impugnato la conseguente graduatoria di merito nella parte in cui la stessa non vi è stata inserita, né ha presentato memoria volta ad evidenziare la sussistenza di un interesse alla decisione nel merito ai fini di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a , il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (in termini, cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 11612/2015).
Solo per completezza, pertanto, si evidenzia che il ricorso è, comunque, infondato nel merito, alla luce della [#OMISSIS#] giurisprudenza in materia con riferimento ai vizi dedotti in ricorso.
La correzione degli scritti è, infatti, avvenuta in applicazione dei criteri elaborati dalla Commissione, come risulta esplicitato nei verbali del concorso, tenuto conto del punteggio massimo fissato per ciascuna prova e della prescrizione ministeriale contenuta nell’art. 12 del D.M. n. 312/2014, che prevedeva un punteggio unico per la prova scritta, il quale complessivamente non può essere inferiore a n. 21/30 punti.
Pertanto, la Commissione ha legittimamente proceduto ad attribuire, in sede di correzione degli elaborati, a ciascun candidato un punteggio numerico (cfr. T.A.R. Lazio, 7 febbraio 2014 n. 1506; Consiglio di Stato 21 ottobre 2013, n. 5107 e, sulla sufficienza del voto numerico ai fini del giudizio tecnico discrezionale della commissione; TAR Lazio 9 aprile 2013, n. 3570).
Le spese di lite, in considerazione della pronuncia in [#OMISSIS#], possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)