TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 novembre 2016, n. 11796

Assegnazione posti collaboratore esperto linguistico madre lingua-Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-11-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Contenuto sentenza

N. 11796/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08009/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8009 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Anatolievna Khustenko, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni [#OMISSIS#] C.F. PRSGNN69S26C351I, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR per il Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della esclusione dalla procedura concorsuale per l’assegnazione di 3 posti di collaboratore esperto linguistico (cel) madre lingua, a tempo indeterminato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per l’assegnazione di 3 posti di collaboratore esperto linguistico (CEL) madre lingua, a tempo indeterminato;
– con decreto monocratico n. 4269/2016 del 30/08/2016 l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. veniva accolta per quanto riguarda la correzione dell’elaborato della ricorrente;
– alla camera di consiglio del 30 agosto 2016 parte ricorrente chiedeva un rinvio per valutare la proposizione di motivi aggiunti;
Considerato che, in vista della alla camera di consiglio del 17 novembre, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito della nota dell’amministrazione depositata il 29/8/2016;
Considerato che:
– nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n. 2216);
– le spese del giudizio possono essere compensate essendo avvenuta tempestivamente la correzione dell’elaborato della ricorrente come ordinato nel decreto cautelare citato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 25/11/2016