TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 25 ottobre 2021, n. 10903

Abilitazione scientifica nazionale - motivazione - incompletezza dei giudizi

Data Documento: 2021-10-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Sul punto, occorre evidenziare che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
Nel caso in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente sintetica ed apodittica, non consentendo di verificare il percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio sull’originalità delle pubblicazioni della candidata. Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

 

Contenuto sentenza

N. 10903/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10346/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10346 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento, in data 30 ottobre 2020, pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’ASN in data 8 novembre 2020, con cui la Commissione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 03/B1, ha dichiarato non abilitata la ricorrente;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi i verbali della Commissione di cui alla precedente lettera a), in data 27.11.2018 n. 1 e 30.10.2020 nn. 1 e 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 03/B1, fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione dell’art. 3 l. 7.8.1990 n. 241 in relazione all’art. 3, comma 1 d.m. 7.6.2016 n. 120. Difetto di motivazione. 2. Ulteriore profilo di difetto e di contraddittorietà della motivazione. Perplessità. 3. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento di legge. Violazione Degli artt. 4 e 5 d.m. 7.6.2016 n. 120. 4. Violazione del [#OMISSIS#] procedimento di legge. Violazione dei principi generali che presiedono alla valutazione dei candidati in selezioni pubbliche.
Sostiene il ricorrente: che il giudizio è sostanzialmente immotivato in quanto non si comprende il perché della non innovatività e della scarsa qualità dei lavori; che dei 16 lavori presentati 10 sono stati pubblicati su riviste collocate nel primo quartile, e cioè le riviste di maggior rilevanza nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche, e 5 in riviste collocate nel secondo quartile; che il numero delle citazioni delle pubblicazioni rileva esclusivamente sotto il profilo della valutazione dell’impatto della produzione scientifica dei candidati, costituendo uno dei tre indicatori necessari a valutare il predetto impatto; che tale parametro non può essere utilizzato per esprimere una valutazione di merito della qualità della produzione stessa; che il tempo impiegato per la valutazione delle domande è limitato.
L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e [#OMISSIS#] allegati A e E.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel [#OMISSIS#] in esame, il giudizio riporta “La candidata ha presentato complessivamente N. 16 pubblicazioni scientifiche. La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio: le pubblicazioni sono sufficientemente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, ma valutate di modesta qualità atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse. La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale ma prevalentemente caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di modesto rilievo internazionale. In particolare, la Commissione rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale della candidata risulta evidente e di buon livello. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire sufficientemente al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca pertinenti con il settore concorsuale 03/B1, non possono essere ritenute di buona qualità ed anche il numero di citazioni ottenute nelle 16 pubblicazioni presentate è eccessivamente basso”.
Il giudizio della commissione è stato espresso a maggioranza ed è caratterizzato da una motivazione poco chiara sulle pubblicazioni, sulle ragioni che hanno spinto il collegio a ritenere non idoneo il ricorrente all’abilitazione e priva della completa descrizione dell’iter seguito dall’amministrazione per pervenire alla citata conclusione.
La generica esternazione contenuta nel giudizio collegiale sulle pubblicazioni scientifiche non è supportata da alcuna indicazione su quali siano i lavori scientifici non meritevoli di pregio e soprattutto per quale ragione si sia giunti a tale valutazione negativa, risolvendosi in una motivazione tautologica, che non permette all’interprete di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo finale.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza, invero, “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020).
Sul punto, occorre evidenziare che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate, essendo possibile, [#OMISSIS#] successiva formulazione del giudizio che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
Nel [#OMISSIS#] in questione, invece, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni sono espressi in maniera eccessivamente sintetica ed apodittica, non consentendo di verificare il percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio sull’originalità delle pubblicazioni della candidata.
Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio dispone che l’amministrazione, in esecuzione della presente sentenza, proceda ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una commissione in diversa composizione, entro il [#OMISSIS#] di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dispone che l’Amministrazione, ex art. 34 c.p.a., dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/10/2021