TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 26 luglio 2017, n. 8965

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Giudizio di sintesi-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-07-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Non può ritenersi sufficientemente motivato un giudizio di sintesi che si limiti ad un calcolo aritmetico tra opinioni sfavorevole e favorevoli all’abilitazione, tanto per l’evidente considerazione che già la presupposta valutazione discrezionale rimessa al singolo commissario non può essere validamente espressa mediante un punteggio numerico; del resto, applicare, come avvenuto nel caso di specie, un criterio di prevalenza di tipo aritmetico finirebbe per determinare il sostanziale azzeramento della rilevanza contenutistica del giudizio analitico individuale che si riveli matematicamente soccombente.

Contenuto sentenza

N. 08965/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06377/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6377/16 R.G., proposto da: 
[#OMISSIS#] D’Arcangelo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Valente, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B2 “diritto del lavoro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 27 giugno 2017 la relazione del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Letto l’art. 71 bis c.p.a.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
– La presente decisione viene assunta in forma semplificata ai sensi dell’art.71 bis c.p.a. – sentite sul punto le parti costituite e accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall’art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo;
– A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte;
– Con sentenza n. 12338 del 2 novembre 2015 la Terza Sezione di questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il giudizio negativo espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 12/B2, ordinando il riesame della candidata ad opera di una nuova Commissione; in particolare, il Collegio aveva condiviso la censura con cui parte ricorrente aveva lamentato che l’abilitazione non le fosse stata attribuita, pur a fronte di giudizi di merito dal tenore positivo espressi dalla Commissione, che si sono attestati tra il livello di “buono” e quello di “accettabile”; più specificamente, il giudizio espresso aveva qualificato di livello complessivamente “buono” la produzione scientifica della ricorrente, riservando in particolare la valutazione di “buono” alla monografia e generalmente di livello “accettabile” la rimanente produzione. Nella sentenza si evidenziava che la Commissione aveva ritenuto indispensabile il raggiungimento del giudizio di “buono” ai fini dell’abilitazione, così disattendendo la normativa vigente della procedura, secondo cui la valutazione di “accettabile” non può essere ricondotta alla sfera di un giudizio negativo pieno, soprattutto se risulta connesso con altri giudizi di “buono” su altri aspetti della valutazione;
– con D.D. n. 4687 del 30 dicembre 2014 il Ministero nominava la nuova Commissione per il settore concorsuale 12/B2 che in data 10 settembre 2015 dava avvio all’iter di rivalutazione dei candidati ricorrenti vittoriosi, tra cui la prof.ssa D’Arcangelo, provvedendo nella seduta del 13 novembre 2015 alla determinazione dei criteri e parametri valutativi;
– tuttavia, all’esito delle operazioni di rivalutazione, in data 4 maggio 2016 venivano pubblicati on-line — nella sezione del sito web ministeriale appositamente dedicata all’ASN — i giudizi resi con riguardo alla prof.ssa D’Arcangelo, alla quale veniva nuovamente negata l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia, sulla base di quanto ritenuto nel verbale n. 6 del 9 aprile 2016: nel giudizio collegiale si evidenziava che «la candidata D’Arcangelo [#OMISSIS#], ricercatrice universitaria, componente di comitati editoriali e partecipante a progetti di ricerca finanziati, presenta una monografia su contrattazione territoriale e sviluppo locale caratterizzata da interdisciplinarità, che non appare di livello accettabile in quanto non presenta spunti innovativi di taglio giuridico in quanto non esamina con completezza il fenomeno della contrattazione territoriale nel generale quadro sistematico della contrattazione collettiva. Gli scritti minori, soprattutto quelli relativi al trasferimento del lavoratore, all’uso privato del telefono e alla globalizzazione, sono di livello accettabile. Sono soddisfatti i requisiti della pluralità dei temi trattati e della continuità. La valutazione d’impatto è limitata. La Commissione, a maggioranza di tre su cinque, ritiene che la candidata non ha raggiunto la maturità scientifica e non è idonea alle funzioni di professore di seconda fascia»;
– Con il presente ricorso il giudizio sfavorevole ha costituito oggetto di specifici motivi di doglianza da parte della prof. [#OMISSIS#] D’Arcangelo ed è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 27 giugno 2017, ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a.;
Considerato che
– il Collegio deve confermare il giudizio di fondatezza rassegnato già in fase cautelare con l’ordinanza n. 3978 del 18 luglio 2016, in cui aveva ritenuto, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, che «il contrasto tra tre giudizi individuali di non idoneità e due giudizi individuali di idoneità in seno alla Commissione non sembra raggiungere un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità»;
– difatti, va evidenziato come non possa ritenersi sufficientemente motivato un giudizio di sintesi che si limiti ad un calcolo aritmetico tra opinioni sfavorevole e favorevoli all’abilitazione, tanto per l’evidente considerazione che già la presupposta valutazione discrezionale rimessa al singolo commissario non può essere validamente espressa mediante un punteggio numerico; del resto, applicare, come avvenuto nel caso di specie, un criterio di prevalenza di tipo aritmetico finirebbe per determinare il sostanziale azzeramento della rilevanza contenutistica del giudizio analitico individuale che si riveli matematicamente soccombente; tale incongruenza metodologica e motivazionale emerge con maggiore evidenza proprio in casi come quello di specie in cui due commissari (Tiraboschi e [#OMISSIS#]) si sono espressi con giudizi ampiamente favorevoli all’abilitazione, mentre agli altri tre componenti (Lunardon, Bellomo e [#OMISSIS#]) hanno raggiunto conclusioni differenti, senza tuttavia esprimere un giudizio sfavorevole con altrettanta assolutezza; va rilevato che la funzione del giudizio collegiale è quella di composizione e superamento di eventuali opinioni divergenti, senza ridursi ad un mero riepilogo di giudizi individuali discordanti che lo priverebbero proprio di quel carattere di decisività che invece deve essergli riconosciuto; invero, nel caso di specie, le considerazioni espresse nel giudizio sintetico non solo non presentano carattere di univocità in senso sfavorevole, ma sono in netta contrapposizione con le opinioni di due commissari, senza che tale perplessità sia stata superata o chiarita con elementi differenti dall’applicazione del criterio di maggioranza numerica;
– In conclusione, stante la fondatezza del secondo motivo con assorbimento delle ulteriori doglianze, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia — settore concorsuale 12/B2 — Diritto del Lavoro, in sede di rivalutazione, con riguardo alla domanda presentata dalla prof.ssa [#OMISSIS#] D’Arcangelo, per la seconda fascia di docenza, nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 20 luglio 2012, n. 222;
– Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere 
Pubblicato il 26/07/2017