TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 26 maggio 2015, n. 7515

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione analitica di titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2015-05-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la circostanza per cui un candidato abbia superato due delle mediane previste per il settore disciplinare di competenza, richiede che la commissione compia una più pregnante valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni.
 

Contenuto sentenza

N. 07515/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04902/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4902 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Renzi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via del Viminale, 43;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Polese;
per l’annullamento previa sospensione
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale anno 2013 alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/B2;
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, impugna il giudizio collegiale espresso all’unanimità di “non abilitazione”, reso nei suoi riguardi dalla commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 13/B2 “Economia e gestione delle imprese”, tornata 2013 nonché i verbali della commissione e tutti gli atti della suddetta procedura nella parte in cui sono lesivi degli interessi della ricorrente;
Dato atto che il ricorso è affidato ad una serie di vizi con i quali gli atti e provvedimenti sono censurati sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Dato atto che l’amministrazione si è costituita in giudizio con apposita memoria , controdeducendo ai vizi dedotti dalla ricorrente;
Dato altresì atto che le parti, all’esito della camera di consiglio, sono state avvisate dal Collegio in ordine alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, a giudizio del Collegio, che il ricorso sia fondato – avuto riguardo ai precedenti giurisprudenziali in materia (Sez. III, sent. nn. 01647/2015 del 29/01/2015, 8049 del 23/07/2014, ord. n. 4648/2014 del 26/09/2014) – sotto il profilo della incongruenza della motivazione e della contraddittorietà del giudizio finale di non abilitazione in quanto:
– il ricorrente ha superato due delle mediane previste per il settore disciplinare di competenza, il che avrebbe richiesto una più pregnante valutazione analitica dei titoli che invece non vi è stata;
– nonostante il giudizio collegiale riporti la circostanza che la produzione scientifica sarebbe stata analiticamente esaminata come pure le pubblicazioni scientifiche il giudizio appare particolarmente stringato e non vi è traccia della detta analiticità;
– il giudizio collegiale espresso sulle pubblicazioni è “accettabile” quanto alle monografie e agli articoli scientifici nazionali, “limitato” per quanto riguarda gli articoli scientifici internazionali, e “buono” per la qualità delle altre pubblicazioni;
– lo stesso giudizio di “accettabile” assume, in base alla normativa di riferimento (v. Allegato D al D.M. n. 76 del 2012), [#OMISSIS#] essenzialmente positiva in quanto detta valutazione spetta alle pubblicazioni “a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza” (tra le molte sentenze sulla sostanziale riconducibilità, in base al parametro normativo citato, ad un giudizio comunque positivo, anche se non eccelso, del giudizio di “accettabile”, si legga quella della sezione III, n. 00482/2015 del 14/01/2015);
Considerato che:
– il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio valutativo formulato nei confronti del ricorrente;
– ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) c.p.a., il Collegio ritiene che in esecuzione della presente sentenza la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione se antecedente;
– le spese del giudizio seguono la soccombenza non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per la compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione:
– annulla il provvedimento che ha giudicato il ricorrente inidoneo;
– ordina all’amministrazione di riesaminare l’interessato entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)