TAR Lazio, Roma, Sez, III bis, 26 maggio 2016, n. 6177

Concorso ammissione scuole di specializzazione mediche-Formazione graduatoria-Accesso documenti-Carenza di interesse

Data Documento: 2016-05-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste carenza di interesse all’istanza di accesso agli atti laddove la ricorrente, pur potendo ancora attendere l’esito degli scorrimenti al fine di potersi immatricolare presso la scuola di specializzazione prescelta, abbia optato per l’immatricolazione in altra sede, dimostrando in questo modo di non avere più interesse a migliorare la propria sede, e quindi, ad ottenere l’esibizione della documentazione richiesta.

Contenuto sentenza

N. 06177/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12496/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12496 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Chiossi, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
il Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Speranza;
per l’accesso e l’esibizione dei documenti amministrativi concernenti il concorso per le scuole di specializzazione in Medicina per l’a.a. 2014/2015, di cui ai D.D.M.M. nn. 315/2015 e 321/2015, con specifico riferimento ai dati della carriera universitaria autocertificati e caricati dai singoli concorrenti ai fini dell’attribuzione del punteggio della voce curriculum ex art. 5 del D.M. n. 315/2015.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di avere partecipato al concorso, nell’anno accademico 2014/2015, per le scuole di specializzazione in medicina e di essersi classificata in posizione utile relativamente alla graduatoria della s.s. in Pediatria. Lamenta con il ricorso talune illegittimità e irregolarità nella valutazione dei titoli di laurea, delle carriere dei candidati, nelle attribuzioni del punteggio riferito ai medesimi, ciò che rileva ai fini della formazione della graduatoria.
Al fine di appurare le presunte irregolarità ha chiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e al Cineca, con istanza del 13 agosto 2015, di poter prendere visione ed estrarre i documenti consistenti in: a) tutti i dati della carriera universitaria autocertificati e caricati dai concorrenti nella procedura di iscrizione al concorso; b) tutti i dati inerenti la carriera universitaria (certificati degli esami sostenuti, media ponderata degli esami) forniti dai rispettivi atenei; c) tutti i dati inerenti le tesi di laurea sperimentale (frontespizio, indice ed eventuale abstract) nonché le relative dichiarazioni dei relatori, caricati nella procedura di iscrizione al concorso. Era allegato all’istanza un elenco dei soggetti per i quali era presentata l’istanza stessa, in modo da specificare l’interesse sotteso all’accesso ai documenti e da caratterizzare l’accesso richiesto come un accesso “non generalizzato” e dunque inammissibile.
L’istanza non veniva riscontrata dall’amministrazione nel termine di trenta giorni e quindi parte ricorrente presentava il presente ricorso deducendo la violazione degli artt. 24 e 25 della L. n. 241/1990.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiarendo che:
– l’istanza è stata diretta dall’interessata all’U.R.P. del Ministero e alla Direzione Generale D.G.F.I.S., incompetente sulla materia;
– è pervenuta alla Direzione Generale competente il 14.10.2015 con protocollo di ingresso n. 18020;
– la ricorrente, che al momento dell’istanza di accesso agli atti risultava “prenotata” sulla sede di Catanzaro, al 7 ottobre 2015 (data in cui perveniva la sua istanza di accesso al protocollo della Direzione Generale competente), risultava avere scelto, attraverso l’immatricolazione effettuata, la sede di Foggia della scuola di specializzazione di Pediatria, nonostante gli scorrimenti fossero ancora in corso (fino al 20 ottobre 2015) e, quindi, fosse ancora ipotizzabile un miglioramento della sede rispetto a quelle da lei stessa indicate;
– da tale comportamento concludente l’amministrazione ne ha tratto che la ricorrente non avesse più interesse a quanto richiesto con l’istanza di accesso agli atti, che aveva come scopo finale proprio quello di verificare se fosse possibile un miglioramento della sede per il tramite della verifica se i posti fossero stati correttamente assegnati a chi la precedeva in altre sedi;
– l’amministrazione ha desunto da tale comportamento una carenza di interesse all’istanza di accesso agli atti per cui il silenzio diniego sarebbe legittimo in quanto la ricorrente con la scelta di immatricolarsi avrebbe dimostrato di non avere più interesse a migliorare la propria sede e, quindi, ad ottenere l’esibizione della documentazione richiesta a tale fine;
– l’istanza di accesso avrebbe imposto al M.I.U.R. di entrare nella domanda di iscrizione al concorso caricata on linedai singoli candidati e di estrapolare all’interno della stessa circa n. 450 certificati degli esami sostenuti dai candidati, circa n. 450 dati riferiti alla media ponderata degli esami sostenuti, circa n. 450 tesi di laurea sperimentale. L’Amministrazione avrebbe dovuto selezionare ed estrarre i dati non sensibili di una mole enorme di candidati.
Alle camere di consiglio del 28 gennaio e dell’11 febbraio 2016 la trattazione del ricorso è stata rinviata su istanza di parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, il Collegio rileva che, con ricorso collettivo n. 12869/2015, la ricorrente ha già proposto ricorso per l’accesso nell’ambito di un ricorso ordinario, che riguarda la medesima procedura concorsuale per la quale viene in decisione il presente ricorso; rileva, altresì, che l’istanza cautelare sull’istanza di accesso nell’ambito del ricorso di cui al rg. n. 12869/2015 è già stata decisa in senso negativo con l’ordinanza collegiale n. 435/2016.
Il Collegio ritiene, pertanto, il ricorso inammissibile nei sensi di seguito specificati.
La richiesta di parte ricorrente, infatti, non è assistita da un interesse qualificato, diretto concreto ed attuale poiché l’istante ha scelto di immatricolarsi presso la scuola di specializzazione prescelta (Pediatria) nella sede di Foggia, pur potendo ancora attendere l’esito degli scorrimenti, al fine di ottenere una sede putativamente ritenuta “migliore” (da quanto si desume dalla instaurazione del ricorso), come già rilevato nella parte in fatto; in secondo luogo, la mole dei dati richiesti all’amministrazione, la circostanza che viene richiesta la media ponderata degli esami (elemento che implica una elaborazione dei dati da parte dell’amministrazione) di circa n. 450 laureati specializzandi, la necessità di chiedere il consenso dei controinteressati sulla esibizione dei dati della carriera universitaria che li riguardano, rende la richiesta di accesso agli atti non ammissibile giacché la stessa si configura nella sostanza come un accesso generalizzato, ex art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990 s.m.i., a una serie di dati che, oltre tutto, richiede una elaborazione da parte dell’amministrazione e la richiesta di assenso in ordine alla ostensione a n. 450 controinteressati. Tale ultima circostanza va apprezzata nel bilanciamento degli interessi – pubblico, da un lato, con la consequenziale attività che l’amministrazione dovrebbe porre in essere nei riguardi dei n. 450 controinteressati e privato, dall’altro – in considerazione dell’avvenuta immatricolazione della ricorrente nella scuola di specializzazione indicata come prima scelta (Pediatria), ciò che rende, all’evidenza, recessivo l’interesse della parte privata.
In considerazione delle peculiari circostanze, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)