TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 dicembre 2017, n. 12665

Dottorato di ricerca-Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2017-12-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel giudizio amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva, con la conseguenza dell’ininfluenza, della mancata conoscenza della motivazione dell’atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento.

Contenuto sentenza

N. 12665/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2008, proposto da: 
Sebastianelli [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Cola di [#OMISSIS#], 92; 
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza non costituito in giudizio; 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
e con l’intervento di
+
per l’annullamento
della graduatoria finale del concorso a n. 6 posti di dottorato di ricerca in “analisi economica matematica e statistica dei fenomeni sociali” – XXIII^ ciclo – silenzio inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, la graduatoria finale del concorso a n. 6 posti di dottorato di ricerca in “analisi economica matematica e statistica dei fenomeni sociali” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 48 del 19/06/2007.
Con ordinanza n.11504/2016 il Collegio ha rilevato profili ex art.73 c.p.a ribadendo i profili di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati nonché la tardività del ricorso, rilevati dall’amministrazione resistente. In ogni caso, considerato che con ordinanza cautelare n.2120/08 del 17 aprile 2008 il Dr.[#OMISSIS#] Sebastianelli era stato ammesso, in via cautelare, alla frequenza del corso di dottorato e che nell’udienza fissata le parti non hanno chiesto di discutere la causa il Collegio ha ritenuto – il Collegio ai fini di valutare la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito, anche sotto il profilo del consolidamento della posizione acquisita in via cautelare – ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti dall’Università resistente o comunque da parte ricorrente circa l’esito della frequenza del corso.
All’esito, l’amministrazione ha depositato documentazione dalla quale è emerso che il Dr.[#OMISSIS#] Sebastianelli non si è mai iscritto al Dottorato di cui è causa, in quanto all’esito di altri ricorsi giurisdizionali e delle ordinanze cautelari ottenute (2120, 2122,2121,2125/08) aveva preferito optare per l’iscrizione al Dottorato in Società, Politica e Cultura dal tardo medio evo all’età contemporanea.
Per parte ricorrente, invece, non è intervenuta alcuna memoria né la stessa era presente nell’odierna udienza al fine di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione nel merito, anche solo sotto il profilo di cui all’art.34 comma 3 c.p.a.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che all’omessa notifica del ricorso introduttivo consegua l’inammissibilità del ricorso per difetto di instaurazione del contraddittorio, che comunque va altresì ritenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. 
In merito, non può infatti condividersi quanto evidenziato da parte ricorrente, secondo cui l’università ha consentito al Sig. Sebastianelli la visione degli atti relativi al Concorso di Ammissione al Dottorato di Ricerca in “Analisi economica, Matematica e Statistica dei fenomeni Sociali” solo in data 27.11. 07 e ha concesso la possibilità di estrarre copia dei predetti solo in data 20.12.2007, dopo la scadenza del termine per poter ricorre, incidendo l’eventuale tardività dell’accesso agli atti esclusivamente sulla possibilità di proporre motivi aggiunti ma non di individuare almeno uno dei controinteressati, i cui nominativi erano già indicati nella graduatoria. 
Nel giudizio amministrativo infatti ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento, è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva, con la conseguenza dell’ininfluenza, ai fini che qui rilevano, della mancata conoscenza della motivazione dell’atto lesivo e della documentazione istruttoria assunta a suo fondamento, non avendo parte ricorrente evidenziato ulteriori circostanze (quali, ad esempio, l’impossibilità di reperire, nelle more dell’accesso agli atti, l’indirizzo di almeno un controinteressato).
Dall’esito del presente giudizio deriva, ai sensi degli artt.74 co.2, 126, co. 1 e 136 co.2 del d.p.r. n. 30 maggio 2002, n. 115, la revoca dell’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 disp.att. c.p.a. per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, alla quale deve equipararsi la manifesta inammissibilità e, comunque, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente recupero dal ricorrente il contributo unificato, prenotato a debito (TAR Lazio, I ter, n.2766/2017; TAR Napoli, III, 4373/2017).
In considerazione del lungo tempo decorso dai fatti di causa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio e dispone il recupero dal ricorrente del contributo unificato, prenotato a debito.
Compensa spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 27/12/2017