La previsione di una specifica esperienza professionale, di tre anni negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, non appare irragionevole o lesiva di altri principi costituzionali.
In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all’attività svolta, dall’altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all’abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l’inserimento del requisito integrativo dell’esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 maggio 2019, n. 6580
Personale tecnico amministrativo-Dirigenti-Bando di concorso-Esperienza professionale
N. 06580/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03587/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3587 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] Krascek, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione c/o Avvocatura, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
l’del Bando di Concorso Pubblico per esami emesso per la copertura di posti per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA, emesso dal Direttore Generale del Ministero Università e Ricerca e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 28 dicembre 2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento della clausola del bando di concorso, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA, del 20 dicembre 2018 (pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciale, 28 dicembre 2018 n. 102), recante il bando di indizione del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2.400 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA», nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione disponendo che possono partecipare, ancorché privi dei titoli culturali, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2017, n. 205, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (artt. 2, co. 5 e 4, co. 1, lett. c).
Il collegio si è già espresso funditus sulla tematica in oggetto con la sentenza n. 3923 del 2019 del Tar del Lazio, che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Ne discende che per le ragioni espresse nella sentenza richiamata il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 27/05/2019