Il giudizio della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e, in quanto tale, costituisce espressione di discrezionalità tecnica.
Le valutazioni riservata dalla legge alla Commissione, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo di doglianza con cui il ricorrente contesti alla commissione di aver illegittimamente omesso di valutarne i titoli, laddove la Commissione stessa abbia invece riconosciuto un numero di titoli ampiamente superiore a quello minimo richiesto dalla richiamata normativa, pur avendo valutato la produzione scientifica dispersiva, interessante quanto alla scelta delle tematiche, ma non condotta con ampiezza o autentica profondità di analisi (era stato puntualmente rilevato che la ricerca non era ancora sufficientemente sviluppata sì da poter definire una competenza matura da parte del candidato, e che i temi trattati erano il più delle volte affrontati in poche pagine, tramite contributi che lasciavano inevitabilmente in superficie gli argomenti trattati).
TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 28 febbraio 2022, n. 2349
Giudizio della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale
N. 02349/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04904/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4904 del 2020 proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] erappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 11/A4 “Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari per il SSD M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) come Professore di II fascia per il settore concorsuale 11/A4
“Scienze del Libro e del Documento e Scienze Storico Religiose”.
Il ricorso è affidato ai seguenti ed articolati motivi di doglianza:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 16 L. 30.12.2010 N. 240 E DELL’ART. 5 D.M. 7.6.2016 N. 120. VIOLAZIONE DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO);
2) ECCESSO DI POTERE (IRRAZIONALITÀ MANIFESTA; ERRONEITÀ E TRAVI¬SAMENTO MACROSCOPICI DEI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO). VIOLAZIONE DELL’ART. 16 L. 30.12.2010 N. 240 E DELL’ART. 5 D.M. 7.6.2016 N. 120:
3) ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO; IRRAZIONALITÀ MANIFESTA);
4) ECCESSO DI POTERE (IRRAZIONALITÀ MANIFESTA; ERRONEITÀ E TRAVI¬SAMENTO MACROSCOPICI DEI PRESUPPOSTI; SVIAMENTO).
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità in primis ha dato atto che il candidato aveva superato due dei tre valori soglia degli indicatori Anvur e risultava in possesso di sei titoli dei sette previsti dalla Commissione.
Per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche il suddetto giudizio ha fatto presente che: “Presenta, ai fini dell’art. 7 D.M. 120/2016, 10 pubblicazioni, di cui 2 monografie (nn. 4, 10), 4 articoli in rivista (nn. 2, 3, 5, 8), 2 contributi in atti di convegno (nn. 1, 6, ), 1 contributo in volume (n. 9), 1 voce in dizionario o enciclopedia (n. 7); ai fini degli indicatori, 18 pubblicazioni a partire dal 2014.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha sviluppato un percorso di ricerca tra la storia del libro a stampa, con particolare riferimento all’area [#OMISSIS#], e la cultura digitale, tematica che, tuttavia, rimane sul piano descrittivo, senza la profondità critica necessaria. Circa la monografia n. 10 del 2002 “Farmacopea e produzione libraria” colpisce negativamente la mancanza di un apparato critico-bibliografico [#OMISSIS#] prefazione, dove l’autore ripercorre la storia della produzione libraria cinquecentesca (in particolare italiana) nel campo della farmacopea erboristica con riferimento a molti autori, così come l’assenza di una più informata descrizione della pur ricca biblioteca (1200 volumi la sola collezione di cinquecentine) dalla quale sono selezionati i volumi catalogati e la poca attenzione alle loro vicende storiche. La seconda monografia n. 4, del 2019, “L'[#OMISSIS#] tra le righe. Storie di libri, biblioteche e censura in Puglia tra XVII e XX secolo” presenta una raccolta di cinque saggi precedentemente editi in varie sedi e che sono riproposti senza un significativo ripensamento: concernono materie disparate, dalla farmacopea, interesse consolidato del candidato, a indagini sulle traslazioni di reliquie o sulla censura, in area [#OMISSIS#], ma il cui filo conduttore (necessario quando si rieditano in volume saggi precedenti) è talmente tenue che potrebbe identificarsi unicamente nel comun denominatore geografico (ma non il primo) e nel fatto che si parli di produzione editoriale. Alla cultura digitale appartengono le altre cinque pubblicazioni, la prima come unico autore e le altre in collaborazione, che descrivono progetti di cooperazione nell’area [#OMISSIS#] e a Bari per la valorizzazione e gestione dei beni culturali, tra università e altre istituzioni, realizzati o in corso a partire dal 2008. In conclusione, la produzione di [#OMISSIS#], pur interessante quanto alla scelta delle tematiche, risulta dispersiva; nessuna tematica è condotta con ampiezza o autentica profondità di analisi; la parte relativa alla cultura digitale non è ancora sufficientemente sviluppata sì da poter definire una competenza matura da parte del candidato. I [#OMISSIS#] trattati sono il più delle volte affrontati in poche pagine, contributi che lasciano inevitabilmente in superficie i [#OMISSIS#] trattati, enunciati talora da titoli seducenti.
In conclusione, gli elementi di pregio che si riscontrano in alcuni contributi del candidato, in riferimento alla sua attenzione filologica, non hanno, tuttavia, sufficiente peso in relazione al complesso della produzione. Si ritiene, pertanto, all’unanimità, il candidato non meritevole dell’abilitazione a professore di II fascia nel SSD M-STO/08, SC 11/A4.”
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi. In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità;
e) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il primo motivo di doglianza con cui è stato fatto presente che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di valutare i titoli del ricorrente, atteso che tale elemento non ha in alcun modo condizionato il contestato negativo giudizio dato che al dottor [#OMISSIS#] è stato riconosciuto un numero di titoli ampiamente superiore a quello minimo richiesto dalla richiamata normativa.
Con il secondo motivo di doglianza è stato evidenziato che i giudizi individuali non sarebbero stati formulati prima del giudizio collegiale, così come previsto dalla normativa in materia, ma sarebbero stati redatti solo dopo la formulazione del giudizio collegiale, effettuata peraltro da uno dei componenti della Commissione.
A sostegno di tale prospettazione è stato sottolineato che nel giudizio collegiale sono riscontrabili due palesi errori di fatto per quanto concerne l’individuazione delle pubblicazioni e che il suddetto errore è presente anche nel giudizio di due componenti della Commissione (professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e professore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
La dedotta censura deve essere rigettata in quanto, a prescindere della rilevanza dell’errore de quo nell’ambito della formulazione del giudizio collegiale, il presupposto della tesi ricorsuale, secondo cui, in sostanza, gli altri componenti della commissione si sarebbero limitati acriticamente a recepire ex post quanto affermato nel giudizio collegiale, è smentito in punto di fatto dalla circostanza che l’errore de quo non è riscontrabile nei giudizi individuali degli altri tre componenti della Commissione, che hanno ben evidenziato le ragioni in base alle quali hanno autonomamente formulato il loro giudizio individuale negativo.
Con la successiva censura il ricorrente, alla luce dell’esiguo tempo impiegato dalla Commissione nell’esaminare i titoli e le pubblicazioni di quindici candidati (13 per la seconda fascia e 2 per la prima fascia) e del citato errore di fatto, ha affermato che da tale modus operandi si evince che “I giudizi sono stati evidentemente preconfezionati da un componente della Commissione e condivisi alla cieca dagli altri. Solo seguendo tali modalità valutative sembra possibile pronunciare giudizi così complessi su 170 pubblicazioni scientifiche in sole quattro ore” (pag. 9 del gravame).
Anche tale doglianza deve essere rigettata considerato che:
a) il citato errore di fatto è presente solamente nel giudizio collegiale e in due giudizi individuali;
b) la formulazione dei giudizi individuali è preceduto dall’autonomo esame da parte dei singoli commissari delle pubblicazioni del candidato, con la conseguenza che [#OMISSIS#] seduta dell’organo i commissari si limitano formalizzare i propri giudizi individuali sulla base dei quali è poi redatto il giudizio collegiale, per cui, in definitiva, la brevità del [#OMISSIS#] impiegato dalla Commissione non può di per sé rappresentare un elemento tale da fa ritenere tamquam non esset l’attività propedeutica di studio svolta precedentemente ed autonomamente dai singoli commissari.
Con la successiva ed [#OMISSIS#] doglianza il ricorrente, pur dichiarandosi perfettamente a conoscenza del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo per quanto concerne le valutazioni riservate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, tuttavia, adducendo pretesi errori di fatto e palesi illogicità riscontati nel contestato giudizio collegiale, arriva in definitiva a sindacarne il merito.
Più in particolare al riguardo ha fatto presente che:
1) in ordine alla affermata carenza di un apparato critico-bibliografico per la monografia n.10, la Commissione è incorsa in un palese errore materiale in quanto non ha considerato che l’apparato bibliografico di riferimento era collocato in coda alla pubblicazione;
2) per quanto concerne la criticità concernente la brevità degli articoli la stessa è imputabile “al vincolo di numero di pagine imposto dalle norme editoriali delle più importanti case editrici scientifiche internazionali nelle cui riviste sono pubblicati i contributi del ricorrente”. (pag.11 del gravame).
Relativamente all’aspetto di cui al punto 1) il Collegio sottolinea che:
a) nel giudizio collegiale si fa riferimento alla mancanza di un apparato critico-bibliografico che è qualcosa di diverso dal mero apparato bibliografico;
b) in ogni [#OMISSIS#] il giudizio negativo sulla pubblicazione si fonda anche su altri aspetti (assenza di una più informata descrizione della pur ricca biblioteca dalla quale sono selezionati i volumi catalogati e la poca attenzione alle loro vicende storiche) in grado di giustificare la suddetta valutazione negativa.
In ordine poi al vincolo del numero di pagine, premesso che tale vincolo non può rappresentare a sua volta un vincolo in capo alla Commissione in sede di valutazione del pregio di una pubblicazione, in assenza di norme generali ad hoc che riguardano tutte le riviste, è da rilevare in ogni [#OMISSIS#] che il giudizio finale si fonda su una valutazione complessiva della produzione del dottor [#OMISSIS#], dove sono evidenziate altre criticità, in quanto è esplicitamente affermato che la produzione di quest’[#OMISSIS#] “risulta dispersiva; nessuna tematica è condotta con ampiezza o autentica profondità di analisi; la parte relativa alla cultura digitale non è ancora sufficientemente sviluppata sì da poter definire una competenza matura da parte del candidato. I [#OMISSIS#] trattati sono il più delle volte affrontati in poche pagine, contributi che lasciano inevitabilmente in superficie i [#OMISSIS#] trattati, enunciati talora da titoli seducenti”, razionalmente in linea con quanto espresso motivatamente nei giudizi individuali.
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n.4904/2020, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00= Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
IL [#OMISSIS#], ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/02/2022