TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 luglio 2017, n. 9082

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio collegiale-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie,  la valutazione  ha finito per vedere l’assoluta prevalenza dell’elemento “pubblicazioni scientifiche” sugli altri due macroelementi di valutazione (titoli e mediane). Tale modus operandi non è conforme ai parametri di legittimità che il regolamento sull’ASN (articolo 3, comma 1, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e la stessa commissione si è data giacchè la logica sulla base della quale è stata impostata la “riforma Gelmini” è nell’ottica di ancorare, per quanto possibile, la valutazione sull’abilitazione universitaria a criteri di carattere oggettivo, atteso che, mentre la collocazione editoriale di una pubblicazione è un dato oggettivo e agevolmente riscontrabile, la qualità della pubblicazione soffre necessariamente di una valutazione di carattere prevalentemente soggettivo, atteso che l’articolo 5, comma 2, lett. c) si limita a statuire al riguardo che la “c) qualità della produzione scientifica” è “valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D”.

Contenuto sentenza

N. 09082/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10803/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10803 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Accordino, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giambò, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Ovidio 20; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento (pubblicato sul sito del Miur ASN Abilitazione Scientifica Nazionale in data 26 maggio 2015) di approvazione dell’elenco dei candidati al concorso per l’abilitazione scientifica nazionale exart. 16 della legge n. 240/2010 di seconda fascia (settore 12/D2 – Diritto tributario) indetto con Decreto Direttoriale n. 161 del 28.01.2013, per la parte in cui nega l’abilitazione alla ricorrente; b) di tutti gli atti e verbali del procedimento concorsuale, in parte qua e con specifico riguardo a quelli (peraltro ignoti e non individuabili, per quanto si dirà infra) recanti i giudizi individuali nonché collegiali e il voto relativi alla ricorrente; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ancorchè non conosciuti ed ove ritenuti lesivi della posizione della ricorrente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
La ricorrente, dal marzo 2008 ricercatore di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Messina, ha partecipato alla procedura (anno 2013) per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia – settore disciplinare 12/D2 Diritto tributario, procedura all’esito della quale, con provvedimento pubblicato sul sito internet del Ministero in data 26 maggio 2015, la stessa è stata dichiarata non idonea all’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010.
Affida il ricorso ai seguenti motivi:
I-1) Violazione dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010, del D.M. n. 76 del 2012, del DPR 222/201, del decreto direttoriale n. 161 del 2013, degli artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. Illegittimità dei giudizi espressi sulla Dott.ssa [#OMISSIS#] Accordino per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza manifesta, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento.
I-2) Violazione dell’art. 16 della 1. n. 240 del 2010, del D.M. n. 76 del 2012, del DPR 222/201, del decreto direttoriale n. 161 del 2013, degli artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. Illegittimità dei giudizi espressi sulla Dott.ssa [#OMISSIS#] Accordino per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza manifesta, illogicità, contraddittorietà e palese disparità di trattamento.
II-1) In merito alla verbalizzazione dei giudizi individuali e collegiali espressi sulla ricorrente. Violazione dell’articolo 8, comma 7, del DPR 222/2011, dell’articolo 4, comma 7, del decreto direttoriale 161/2013; violazione dell’articolo 97 della Costituzione dell’art. 1, comma 1, della legge 241/1990; violazione del principio di pubblicità degli atti dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 16, comma 3, lett. e), della legge 240/2010, del principio di trasparenza dell’azione amministrativa quale canone del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione. Discrasia tra i verbali del 17 e del 18 aprile. Eccesso di potere per incertezza assoluta sulle operazioni di valutazione del ricorrente e per violazione dei criteri organizzativi predeterminati dalla stessa commissione; illegittimità derivata del giudizio del ricorrente.
II-2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 3, lett. e) della legge 240/2010, dell’art.5 e dell’art. 8, comma 1 del d.p.r. 222/2011, e dell’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 161/2013. Eccesso di potere per mancata predeterminazione delle modalità di svolgimento delle riunioni telematiche. Incompetenza del responsabile del procedimento ad autorizzare lo spostamento della sede di svolgimento della procedura. Violazione e falsa applicazione dei principi generali delle regole di svolgimento delle riunioni telematiche. Violazione e falsa applicazione del principio di pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici. Inesistenza e comunque illegittimità delle riunioni del 9 e 19 marzo 2015, dell’1,2,9,10,17,18 aprile 2015 e degli atti successivi della procedura.
II-3) VIOLAZIONE DI LEGGE — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, COMMA 3 DEL D.M. 76 DEL 7 GIUGNO 2012 — VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 4 E 5 DEL D.M. N. 76 DEL 7 GIUGNO 2012 — ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER GENERICITA’ E ARBITRARIETA’.
II-4) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240, ART. 16 comma 3 lett. m), DEL DPR 14.9.2011 N. 222, ART. 3 COMMA 4, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 21, 33, 35, 51, 97 COST.
Alla camera di consiglio del 30/11/2015 la parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito della causa rinunciando all’istanza cautelare.
A seguito di istanza di prelievo ex art.71-bis c.p.a., il presente ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di consiglio del 30 maggio 2017.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono:
Nella seduta del 9 marzo 2015, la Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto tributario), nominata con D.D. n. 168 del 20/01/2015, così come integrato dal D.D. n.277 del 3/02/2015 del Ministero dell’lstruzione, dell’Università e della Ricerca, si riuniva telematicamente e riprendeva quanto indicato nell’art. 5 del D.M. n. 76 del 2012 e prevedeva come ulteriore criterio di valutazione utilizzabile dalla Commissione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca.
Precisava, poi, che, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, la commissione si sarebbe attenuta ai criteri indicati negli articoli 3, 4 e 5 del D.M. n. 76 del 2012, senza nulla aggiungere sul punto.
Alla luce di quanto indicato dalla Commissione concorsuale, si evince chiaramente che la valutazione effettuata dalla Commissione stessa avrebbe dovuto essere fondata sui titoli e sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati esaminati, sull’ulteriore criterio espressamente stabilito dalla Commissione medesima relativo alla comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, oltrechè sulla verifica del superamento dei parametri, in questo caso, trattandosi di settore umanistico, non bibliometrici (le cosiddette mediane).
Dal giudizio collegiale e da quelli individuali formulati nei confronti della candidata ricorrente non risulta, con sufficiente grado di certezza, l’esame dell’intero curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente.
Essi, inoltre, risultano formulati in violazione dei criteri di valutazione analitica di alcuni titoli e delle pubblicazioni, così come prescritto dall’art. 3 del D.M. n. 76 del 2012.
In particolare, si rileva che:
con riferimento ai titoli, quanto al giudizio collegiale espresso nei confronti della candidata, esso è positivo, in quanto si legge: «Nonostante il giudizio positivo sui titoli indicati dalla candidata». Nei giudizi individuali, invece, quattro commissari formulano un giudizio positivo sui titoli e un commissario aggiunge che la valutazione dei titoli è pienamente positiva alla luce del conseguimento del dottorato di ricerca, del titolo di ricercatore, della partecipazione a progetti di ricerca, dell’attività didattica. Il commissario [#OMISSIS#], invece, scrive “nonostante la valutazione dei titoli”, senza nulla aggiungere e, quindi, sostanzialmente, non formulando un giudizio.
con riferimento all’ulteriore criterio di valutazione utilizzabile, la “comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca”, di esso non si è tenuto conto nel giudizio collegiale. In quelli individuali, invece, alcuni commissari hanno solo fatto cenno ai titoli in possesso della candidata ma non li hanno presi in considerazione, disattendendo un criterio valutativo che essi stessi avevano specificamente inserito come imprescindibile.
con riferimento al superamento dei parametri non bibliometrici, cioè le cosiddette mediane, il dato riportato nel giudizio collegiale evidenzia il superamento di due mediane su tre relative al numero di monografie ed al numero di articoli su rivista o contributi in volume.
In definitiva, la valutazione della candidata ha finito per vedere l’assoluta prevalenza dell’elemento “pubblicazioni scientifiche” sugli altri due macroelementi di valutazione (titoli e mediane). Tale modus operandi non è conforme ai parametri di legittimità che il regolamento sull’ASN (articolo 3, comma 1, del D.M. n. 76 del 2012) e la stessa commissione si è data giacchè, come rilevato più volte da questo Tribunale e in particolare dalla Sezione III bis (tra le svariate pronunce si legga la sent. n. 8742/2015), la logica sulla base della quale è stata impostata la “riforma [#OMISSIS#]” è nell’ottica di ancorare, per quanto possibile, la valutazione sull’abilitazione universitaria a criteri di carattere oggettivo, atteso che, mentre la collocazione editoriale di una pubblicazione è un dato oggettivo e agevolmente riscontrabile, la qualità della pubblicazione soffre necessariamente di una valutazione di carattere prevalentemente soggettivo, atteso che l’articolo 5, comma 2, lett. c) si limita a statuire al riguardo che la “c) qualità della produzione scientifica” è “valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D”.
La commissione nel caso in questione ha trascurato la obbligatoria valutazione analitica dei titoli, e ha omesso di valutare un titolo alla cui pregnante valutazione la stessa si era autovincolata (coordinamento e/o responsabilità di gruppi di ricerca); la ricorrente infatti ha coordinato tre progetti di ricerca, ma la Commissione non ha dato conto di tale dato a cui pure si era vincolata, inoltre la valutazione dei titoli, effettuata in modo generico, è stata sottordinata rispetto a quella delle pubblicazioni.
Per le assorbenti considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo parte ricorrente;
– ordina all’amministrazione ministeriale di rivalutare l’interessato, ad opera di commissione in diversa composizione, entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna l’amministrazione ministeriale al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Contributo unificato refuso come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 28/07/2017