Con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l’accesso ai quali sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado non è invocabile l’art. 4, comma 2 bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 , conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168 (che prevede il conseguimento di un’abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l’ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo (il cui conseguimento rappresenta l’indefettibile presupposto per l’applicazione della disposizione richiamata).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6667
Studenti-Ammissione corso di laurea
N. 06667/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11444/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11444 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Valenti, Cuva [#OMISSIS#], Viola [#OMISSIS#], Leone [#OMISSIS#], Barone [#OMISSIS#], Busà [#OMISSIS#], Scevola [#OMISSIS#], Blanco Pascal [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Paglianiti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Montafia [#OMISSIS#], Bono [#OMISSIS#], Lovecchio [#OMISSIS#], Giai via [#OMISSIS#], Zema [#OMISSIS#], Pedote [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Puleo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Grava [#OMISSIS#], Olivo [#OMISSIS#], Negro [#OMISSIS#], Musmeci [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ceccato [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti
Cristiana Falla, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Gentile, Margherita Guccione, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rigatelli in Roma, via Platone, 21 c/o St. Stefanelli;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti e di tutti gli atti nell’epigrafe del ricorso indicati,
nonché per l’accertamento:
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
e con motivi aggiunti del 18 gennaio 2014:
a) della graduatoria bonus del 18 dicembre 2013 del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile;
b) del D.M. 29 novembre 2013 n. 986 nella parte in cui esclude l’ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l’ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l’attribuzione del bonus tenendo conto, in fase di ammissione in sovrannumero delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Università degli Studi di Torino e di Cristiana Falla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti gravavano con il ricorso in trattazione il provvedimento del Miur recante appovazione della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l’iscrizione dei ricorrenti e di tutti gli atti nell’epigrafe del ricorso indicati,
chiedendo altresì l’accertamento del diritto di essere ammessi al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa
1.1. La Sezione dopo due decreti cautelari presidenziali con cui i ricorrenti venivano ammessi con riserva al corso di laurea ambito, con Ordinanza n. 1064/2014 accoglieva la domanda cautelare confermano l’ammissione con riserva di parte ricorrente.
1.1. Con memoria depositata in vista dell’Udienza di trattazione del merito parte ricorrente rappresentava l’intervenuto consolidamento della sua posizione giuridica atteso che per effetto della disposta iscrizione con riserva al corso di laurea, aveva frequentato i relativi corsi e superato gli esami di profitto.
Di talché ai sensi dell’art. 4, co 2 – bis del D.L. n. 115/2005 la sua posizione giuridica sostanziale si sarebbe consolidata, conseguendone il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso che andrebbe dichiarato pertanto improcedibile.
Alla pubblica Udienza del 25 settembre 2019 la causa è stata ritenuta in decisione e approfondita alla Camera di consiglio del 6 novembre 2018 [#OMISSIS#] il controverso ambito applicativo dell’istituto, di creazione giurisprudenziale, del consolidamento.
2. Malgrado la questione posta dalla circostanza dell’avvenuto superamento, a seguito di iscrizione con riserva disposta da provvedimento cautelare del giudice amministrativo, degli esami universitari dell’anno di corso in funzione dell’iscrizione al quale siano prescritti esami preliminari meriti maggiore approfondimento, ritiene allo stato il Collegio di poter aderire all’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui l’art. 4, co.2 bis del d.l. n. 115/2005 convertito nella legge n. 168/2005, secondo il quale “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, sancisce l’esistenza di un “principio dell’assorbimento” ovvero di consolidamento della posizione giuridica del ricorrente, predicabile anche relativamente alle procedure concorsuali e on solo agli esami di Stato o idoneativi.
La Sezione Terza di questo T.A.R. ha al riguardo affermato che nei casi quali quello di specie, il titolo era costituito dallo “status di matricola e di studente, titolo in concreto raggiunto mediante il superamento degli esami del primo anno e non quello del diploma di laurea, in quanto l’ammissione al corso di laurea a numero chiuso “non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 19.5.2014 n. 5209), ragion per cui il titolo cui fa riferimento l’art. 4, co- 2 bis, d.l. n. 115/2005 non è il diploma di laurea ma il titolo cui è immediatamente e direttamente preordinato il concorso da cui il candidato sia stato, secondo la delibazione della fase cautelare del giudizio impugnatorio, illegittimamente escluso.
In tale evenienza, dunque, lo studente, “con il superamento degli esami del primo anno ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l’ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.5.2014, n. 2298).
Il delineato orientamento è stato riaffermato ribadendosi che “Va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale proposto avverso la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, determinata dal consolidamento della posizione del ricorrente, in applicazione del principio dettato dall’art. 4 comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005” (T.A.R. Lazio – Roma , Sez. III , 20/08/2015 , n. 10906; in tal senso anche T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 30/12/2015, n. 847).
3. In subiecta materia va tuttavia segnalato l’opposto orientamento del Consiglio di Stato, formatosi in epoca successiva alla appena citata decisione del 6.5.2014, secondo il quale “L’art. 4, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 — secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela — esplica i propri effetti nel circoscritto ambito degli aspiranti ad una professione priva di numero chiuso, ragione per cui è quanto meno dubbio che il ridetto principio possa valere anche con riferimento ai percorsi formativi scolastici, che non si concludono con il conseguimento di una ‘abilitazione’ in senso proprio.” (Consiglio di Stato, Sez. VI , 29/01/2015, n. 411).
Ermeneusi confermata dall’Adunanza Plenaria, che ha statuito che “Con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l’accesso ai quali sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado (…) non è invocabile l’art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un’abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l’ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo (il cui conseguimento rappresenta l’indefettibile presupposto per l’applicazione della disposizione richiamata).” (Consiglio di Stato Ad. plen., 28/01/2015, n. 1).
Non va inoltre sottaciuto come l’orientamento favorevole al meccanismo del consolidamento impatti con il principio degli effetti meramente interinali del provvedimento cautelare del giudice amministrativo – di ammissione al corso di laurea con riserva dell’esito della fase di merito – al quale invece, per effetto dell’applicazione in via analogica del disposto di cui all’art. 4, co- 2 bis, d.l n. 115/2005, viene di fatto conferita efficacia di statuizione definitiva esorbitante dai confini, temporalmente circoscritti, della tutela cautelare, peraltro sommaria e pronunciata allo stato degli atti.
Ciò posto, in adesione all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso in esame e i relativi motivi aggiunti, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal positivo esito degli esami universitari di profitto sostenuti dal ricorrente, allegata e non contestata dall’Amministrazione regolarmente costituita.
Le spese possono compensarsi in ragione del cennato contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, dichiara improcedibili entrambi.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio dei giorno 25 settembre 2018 e 6 novembre 2018 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/05/2019