TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6703

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2019-05-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.

Contenuto sentenza

N. 06703/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10286/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10286 del 2018 proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47, è elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul [#OMISSIS#] web del MIUR il 19.8.2018, che ha ritenuto di non abilitare la ricorrente come Professore di II fascia nell’ambito del concorso di cui al bando n.1532 del 2016, settore 13/A2 “Politica Economica”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha unanimamente ritenuto di non abilitare la dott.ssa [#OMISSIS#], ricercatore universitario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, come Professore di II fascia, nel settore concorsuale 13/A2 “Politica Economica”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dei DD.MM.NN. 120/2016 e 602/2016. Eccesso di potere. Violazione di legge. Irrazionalità;
2) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione del DM n.120/2016, del DM n.602/2016 e del DM n.1532/2016;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 6 della L. n.241/1990. Violazione e falsa applicazione del DM n.120/2016, del DM n.602/2016 e del DM n.1532/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che la dott.ssa [#OMISSIS#] aveva superato 2 dei tre indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale ed era in possesso di 4 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto all’unanimità che “ la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presenta pubblicazioni che sono sufficientemente adeguate [#OMISSIS#] quantità ma nel complesso non mostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca nel settore concorsuale 13 A2, e dunque non ha ancora raggiunto la maturità scientifica richiesta per le funzioni di Professore di II fascia”.
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Alla luce di tali coordinate, pertanto, risulta fondato il motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione, formulato trasversalmente in tutte le censure dedotte, atteso che la Commissione, dopo aver constatato che gli interessi di ricerca della candidata ricadono in modo nettamente prevalente nel campo dell’economia delle disabilità, dell’economia del lavoro e della economia pubblica, ha ritenuto apoditticamente che le suddette pubblicazioni non mostravano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca del settore concorsuale 13-A2, senza indicare sia pure sinteticamente con riferimento alle pubblicazioni de quibus, come correttamente hanno fatto altre Commissioni di concorso, le ragioni che avevano giustificato il contestato giudizio.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato giudizio e con obbligo dell’intimato Ministero di far rivalutare la ricorrente da parte di un’altra Commissione entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione delle presente sentenza, e con assorbimento delle altre doglianze dedotte.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10286 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 28/05/2019