TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 agosto 2017, n. 9459

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Deliberazione

Data Documento: 2017-08-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il legislatore chiarisce che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur. In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica ha stabilito espressamente che le commissioni debbano esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche ma, più ampiamente, anche gli altri titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.

Contenuto sentenza

N. 09459/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2014, proposto da: 
dott. [#OMISSIS#] La Spada, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Aragona e Domenica Ordile, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonhcé ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Ballotta, [#OMISSIS#] Mondello non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– in parte qua del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore II fascia – settore concorsuale 06/E1, avviata con decreto direttoriale n. 222 del 2011 (G.U. n. 58 del 27/7/2012), valida per il periodo 4.12.2013 – 4.12.2017;
– del verbale n. l della seduta preliminare del giorno 16.5.2013, con il quale la Commissione ha fissato i criteri e i parametri e ne ha stabilito la ponderazione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, precisando che il superamento o meno degli indici numerici specifici non sarebbe stato fattore determinante ai fini dell’abilitazione;
– del verbale n. 2 relativo alle operazioni del giorno 5.6.2013;
– del verbale n. 2, relativo alle operazioni del giorno 19.3.2013 e del 20.9.2013;
– del verbale n. 4 del giorno 27.11.2013;
– dell’intera procedura di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia settore concorsuale 06/E1, “Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare”, MED/22 Chirurgia Vascolare, valida per il periodo 4.12.2013 – 4.12.2017;
– del decreto direttoriale MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 (G.U. n. 58 del 27/7/2012), di avvio della procedura per il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia settore concorsuale 06/E1, “Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare”, MED/22 Chirurgia Vascolare, del D.Dirett. n. 222 del 20 luglio 2012;
– del decreto del Ministro dell’Università, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012, nella parte in cui ha definito i criteri e parametri per le valutazioni ed ha illegittimamente delegato alla Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) le modalità di calcolo degli indicatori;
– della Delibera n. 50 del 21 giugno 2012 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), nonché del decreto n. 181 del 27 giugno 2012 del Direttore generale del suddetto Ministero, nella parte in cui fissano le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione dei candidati per la procedura di abilitazione scientifica nazionale.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. A. Aragona e l’Avvocato dello Stato C. Pluchino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
Il ricorrente, Dirigente Medico di I Livello, categoria “Elevata Professionalità dell’area medica”, in servizio presso la struttura Complessa di “Chirurgia Vascolare” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ha partecipato alla prima tornata (2012) dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di docente di II fascia, per il settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i motivi che di seguito distintamente si espongono.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 4, DPR 14.9.11, n. 222 e dell’art. 4, c. 4, D.D n. 222 del 20 luglio 2012 (G.U. n. 58 del 27/7/2012) di avvio della procedura di abilitazione — Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della nota MIUR del 28.9.11 e della nota MIUR del 27.5.13, inviata ai Commissari – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della erroneità dei presupposti; del travisamento dei fatti; della disparità di trattamento; della insufficienza e contraddittorietà manifesta della motivazione; della ingiustizia manifesta.
Il ricorrente, nella parte della domanda di partecipazione alla procedura “de qua”, relativa alle “altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”, avrebbe indicato analiticamente le n. 103 pubblicazioni di cui è autore. Viceversa la Commissione ha dichiarato di aver esaminato complessivamente 15 lavori, omettendo l’esame degli altri 88 lavori scientifici indicati;
La Commissione, quindi, avrebbe omesso di valutare analiticamente i lavori scientifici ed i titoli dei ricorrente;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 4, del d.P.R. 14.9.2011, n. 222 – dell’art. 4, c. 4, D.D n. 222 del 20 luglio 2012 (G.U. n. 58 del 27/7/2012) di avvio della procedura di abilitazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della nota MIUR del 28.9.11 e della nota MIUR del 27.5.13, inviata ai Commissari; eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della erroneità dei presupposti; del travisamento dei fatti; della disparità di trattamento; della insufficienza e contraddittorietà manifesta della motivazione; della ingiustizia manifesta.
I giudizi individuali espressi dai commissari sarebbero stati favorevoli al ricorrente il quale, quindi, avrebbe dovuto conseguire l’abilitazione.
Con riguardo allo specifico criterio della riconoscibilità dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, il giudizio collegiale, non sarebbe coerente con i giudizi dei singoli commissari: un giudizio negativo (Covino), un giudizio positivo (Mussi), un giudizio incerto (Oliaro), due giudizi assenti ([#OMISSIS#] e Zannini).
La Commissione, inoltre, avrebbe dovuto valutare adeguatamente l’apporto del candidato nei lavori scientifici e nell’ambito universitario medico, in cui la funzione di ricerca è strettamente collegata alla attività di assistenza e cura dei pazienti.
Nonostante l’attività di ricerca e assistenziale indicata, la Commissione ha attribuito uno scarso contributo individuale nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, svolte con particolare riferimento a problematiche quali la patologia degli arti inferiori, affermando che le stesse “sono state condotte con scarso rigore metodologico e non hanno consentito di raggiungere risultati innovativi”.
La Commissione non avrebbe considerato adeguatamente i lavori scientifici con casistica ed esperienza clinica.
Dall’esame dei giudizi sopra riportati non è dato evincere a quale livello siano riconducibili i lavori del ricorrente, in quanto l’organo di valutazione non avrebbe fatto riferimento alla classificazione contenuta nel DM 76/12, tanto nel giudizio collegiale, quanto nei giudizi individuali.
Le pubblicazioni del ricorrente sottoposte a valutazione analitica della Commissione si collocano in otto casi su riviste internazionali ed in altri sette su riviste nazionali, per cui sarebbe stato rispettato il criterio della collocazione editoriale;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 4, del d.P.R. 14.9.2011, n. 222 – dell’art. 4, c. 4, D.D n. 222 del 20 luglio 2012 (G.U. n. 58 del 27/7/2012) di avvio della procedura di abilitazione — Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione — Illegittimità derivata dalla illegittimità dell’art. 6, c. 6, DM n. 76/12 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della nota MIUR del 28.9.11 e della nota MIUR del 27.5.13, inviata ai Commissari – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della erroneità dei presupposti; del travisamento dei fatti; della disparità di trattamento; della insufficienza e contraddittorietà manifesta della motivazione; della ingiustizia manifesta.
Nei giudizi espressi mancherebbe qualsiasi riferimento al numero e al tipo delle pubblicazioni presentate dal ricorrente ed alla loro distribuzione sotto il profilo temporale, che evidenzierebbe la continuità della ricerca.
Il ricorrente supererebbe la mediana degli articoli normalizzati e dei capitoli di libro, fissata dall’ANVUR nel valore di 22, in quanto la Commissione avrebbe attribuito per errore al ricorrente soltanto 13 pubblicazioni, mentre lo stesso rivendica il possesso di n. 19 articoli normalizzati più n. 6 capitoli di libro. L’ h-index corretto, invece, sarebbe pari a 5, in base alla banca dati SCOPUS mentre la Commissione ha attribuito al ricorrente un h-index pari solo a 3.
Il ricorrente avrebbe indicato l’attività didattica svolta presso la Scuola di specializzazione (Docente di Chirurgia vascolare presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università di Messina negli anni a.a. 2002/3 e 2003/4), al Dottorato di ricerca (dall’anno 2005 all’anno 2012) e nei Corsi di Laurea ufficiali dell’Università di Messina dall’a.a. 2007/8 all’a.a. 2011/12 (Corso di Laurea in Fisioterapia, Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie, Corso di Laurea in Infermieristica). Ciò nonostante, immotivatamente, l’attività didattica è stata valutata come non adeguata.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altro candidato che avrebbe svolto attività didattica analoga ricevendo invece l’apprezzamento positivo della Commissione.
Non sarebbe stato considerato, inoltre, un anno di attività di ricerca effettuato dal candidato quale assegnista, nell’ambito del Progetto di Ricerca Sanitaria finalizzata sul “Tumore del polmone nella provincia di Messina” (come indicato nella domanda di partecipazione).
Non sarebbero stati, peraltro, adeguatamente valutati i lavori di chirurgia sperimentale su animali inseriti dal candidato nella domanda alla voce “altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale”.
4) Illegittimità derivata dalla illegittimità dell’art. 6, c. 6, DM n. 76/12 – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della nota MIUR del 28.9.11 e della nota MIUR del 27.5.13, inviata ai Commissari – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della erroneità dei presupposti; del travisamento dei fatti; della disparità di trattamento; della insufficienza e contraddittorietà manifesta della motivazione; della ingiustizia manifesta.
I giudizi della commissione sarebbero del tutto uniformi e privi di una valutazione analitica dei titoli. L’attribuzione all’ANVUR della individuazione delle mediane degli indicatori violerebbe la norma primaria e si porrebbe in contrasto con le funzioni proprie dell’Agenzia che, ai sensi dell’art. 2, c. 138, del D.L. n. 206/06, sono limitate alle valutazioni delle Università.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che sono stati abilitati pur avendo superato soltanto una mediana e con lavori meno qualificanti rispetto a quelli del ricorrente.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, c. 7, del d.P.R. 14.9.2011, n. 222 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 per difetto di motivazione – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della nota MIUR del 27.5.13, inviata ai Commissari – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della erroneità dei presupposti; della ingiustizia manifesta (motivo proposto in via subordinata).
La Commissione avrebbe predisposto verbali privi di contenuto, senza alcun riferimento ai lavori svolti. Il verbale n. 2 si riferirebbe a operazioni svolte in due differenti sedute (del giorno 19.9.13, in cui si è proceduto “… alla stesura e validazione dei giudizi individuali sui candidati e, quindi, alla stesura dei giudizi collegiali “; e del giorno 20.9.13 in cui si è proseguito “… con la stesura e pubblicazione dei giudizi individuali, e della stesura dei giudizi collegiali sino alle ore 11:30. Si termina la seduta programmando la votazione per l’idoneità alla prossima riunione in data da definirsi”).
Il verbale n. 4 della seduta del 27.11.13 (che si riferisce alla “…pubblicazione dei giudizi collegiali per l’abilitazione alle funzioni di professore di II fascia”) afferma che “i giudizi individuali, precedentemente stilati da ogni singolo commissario, sono stati rivalutati per costruire insieme il giudizio collegiale” senza precisare la natura di tale “rivalutazione” rispetto ai giudizi individuali e collegiali già formati nelle sedute del 19 e del 20 settembre 2013. Infine la relazione conclusiva sarebbe priva di data.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, c. 2, L. 30.12.2010, n. 240 e dell’art. 4, DPR 14.9.11 n. 222 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, c. 140 DL n. 206/06 — In subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega legislativa – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di presupposti di fatto e di diritto — In subordine violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega.
L’art. 16, c. 2, della L. 30.12.2010, n. 240 e l’art. 4, del d.P.R. 14.9.2011, n. 222 avrebbero attribuito la definizione dei criteri e dei parametri per valutare i candidati esclusivamente al Ministero, che avrebbe dovuto adottare appositi decreti ai sensi dell’art. 17, c. 3, L. n. 400/88. Al contrario, in violazione di quanto previsto dalla L. n. 240/10 (art. 16) e dal DPR n. 222 (art. 4), con il D.M. n. 76/2012 il compito di stabilire i predetti criteri e parametri è stato attribuito all’ANVUR.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, L. 30.12.2010, n. 240 e dell’art. 2, c. 140 del D.L. n. 206/06; violazione e falsa applicazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega legislativa. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di presupposti di fatto e di diritto; illogicità ed irragionevolezza manifesta.
Il decreto attuativo (DM n. 76/12) in violazione della L. n. 240/10, avrebbe previsto un sistema di verifica della qualità scientifica degli aspiranti all’abilitazione basato criteri di tipo essenzialmente quantitativo. Le banche dati utilizzate per la definizione delle mediane non sarebbero affidabili, trattandosi di “banche dati non ufficiali” e gestite da privati. I dati non si riferirebbero alla complessiva produzione scientifica dei candidati, ma soltanto a quelli dagli stessi volontariamente inseriti. Peraltro, il DM n. 76/12 prevede che detti parametri bibliometrici debbano essere normalizzati per l’età accademica mediante l’h-index, rilevabile dalla data della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore concorsuale da parte del candidato. L’ANVUR, tuttavia, ha comunicato che, invece di normalizzare l’h-index, nella definizione delle mediane avrebbe usato un indice alternativo, il contemporary h-index, non contemplato dal DM n. 76/12, nel quale l’attività di normalizzazione delle citazioni avviene non in base all’età accademica dell’autore, bensì in ragione dell’anzianità della pubblicazione.
Il MIUR si è costituito in giudizio con memoria, nella quale eccepisce l’infondatezza del ricorso e ne chiede l’integrale rigetto.
All’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, il quale, quindi, è stato trattenuto in decisione.
La Sezione, tuttavia, in detta occasione non ha ritenuto che l’impugnazione fosse matura per la decisione, occorrendo approfondire profili non ancora sufficientemente esplorati, in relazione alle divergenti conclusioni a cui erano giunte le parti.
Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il giudizio negativo della Commissione nei suoi confronti sarebbe viziato da difetto di istruttoria in quanto la commissione avrebbe esaminato soltanto 15 lavori scientifici, omettendo l’esame delle altre 88 pubblicazioni indicate dall’istante in sede di compilazione della domanda (motivi n. 1 e n. 3). Il ricorrente ha contestato altresì un erroneo calcolo delle mediane sostenendo: di aver superato la mediana degli articoli normalizzati, fissata dall’ANVUR nella misura di 22; che l’h-index corretto di sua pertinenza, misurato con la banca dati SCOPUS, sarebbe 5, mentre la Commissione ha attribuito un h-index pari soltanto a 3.
Con ordinanza collegiale n. 6617/2016 del 4.5.2016 questa Sezione, pertanto, ha disposto incombenti istruttori volti ad acquisire dall’Amministrazione intimata una relazione che fornisse adeguati chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
– accertare se la Commissione esaminatrice abbia esaminato tutte le pubblicazioni indicate nella domanda di partecipazione al concorso, che l’istante assume di aver analiticamente elencato nel numero di 103;
– verificare il superamento degli indicatori bibliometrici indicati dall’allegato A) n. 2, lett. a), b) e c) del D.M. 76/2012, da parte dell’interessato, dopo aver esperito opportuni verifiche presso le banche dati “ISI Web of Science” e “Scopus”;
– verificare l’indice h di Hirsch, facendo riferimento al criterio di normalizzazione indicato nel D.M. 76/2012, vale a dire la “normalizzazione per l’età accademica”.
L’incombente istruttorio è stato affidato alla Commissione per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E1 – “Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare” che, con l’ausilio del Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico (CINECA), avrebbe dovuto svolgerlo in contraddittorio con il ricorrente.
La predetta ordinanza è rimasta però ineseguita, non avendo la resistente Amministrazione depositato la relazione istruttoria richiesta e, pertanto, con successiva ordinanza n. 12412/2016, resa alla pubblica udienza del primo dicembre 2016, questo Giudice ha provveduto a reiterare l’ordine istruttorio sopraindicato, necessario ai fini del decidere, rappresentando nella stessa ordinanza che, per il caso di ulteriore inadempienza, il comportamento processuale dell’Amministrazione sarebbe stato valutato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. 104/2010, ai fini della decisione di merito.
L’ordine istruttorio è rimasto nuovamente privo del dovuto riscontro da parte dell’Amministrazione.
In precedenza, in vista dell’udienza di merito già fissata al 4.5.2016, parte ricorrente aveva prodotto memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2017, dopo la discussione delle parti, la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene fondati, per quanto di ragione e nei limiti di seguito indicati, i motivi di gravame articolati in ricorso sub II) e III).
2. – Deve premettersi che, nel dare attuazione all’art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, l’art. 3 del D.M. n. 76 del 2012 (il quale si applica alla procedura idoneativa per cui è causa, relativa alla tornata 2012) stabilisce che:
“1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.”
Con più specifico riguardo alla motivata valutazione delle pubblicazioni scientifiche sottoposte al vaglio della Commissione, il successivo art. 4, comma 2 del D.M. cit.,
prevede che: “Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.”.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
La disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale dei cocenti del settore di riferimento. Ciò all’evidente scopo di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e, quindi, del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Alla luce di tali premesse la tesi del ricorrente, secondo cui la valutazione dei singoli candidati non si può risolvere nella mera verifica del superamento dei parametri bibliometrici e delle singole pubblicazioni, merita adesione, posto che come evidenziato le Commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore chiarisce che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche ma, più ampiamente, anche gli altri titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
3.1. – Alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riguardo al secondo motivo di gravame il Collegio osserva in primo luogo che, nell’applicare il criterio dell’apporto individuale di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) D.M. n. 76/2012 (sopra trascritto), la Commissione giudicatrice non è pervenuta ad una giudizio adeguatamente motivato laddove ha valutato come “scarsamente significativo l’apporto individuale nei lavori in collaborazione” (cfr. doc. 8 ric.). In effetti la motivazione, sullo specifico criterio in discorso, appare complessivamente connotata da perplessità e mancanza di sintesi ove si raffrontino il giudizio collegiale ed alcuni dei giudizi individuali.
Mentre, infatti, per il prof. Mussi “l’apporto del candidato è evidente”, viceversa per il commissario prof. Oliaro detto apporto “non è sempre evidenziabile”, espressione da cui non può evincersi se il contributo individuale del ricorrente sia comunque ricostruibile in un numero maggioritario o comunque sufficiente di casi nell’ambito complessivo delle pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione. Il prof. Covino, invece, afferma testualmente che il candidato è “…in posizione raramente preminente nell’ambito del gruppo di lavoro”. Si osserva infine che né il prof. [#OMISSIS#] né il prof. Zannini si esprimo sul punto.
La conclusione a cui il Collegio perviene è che la motivazione sull’apporto individuale del ricorrente (nei lavori in collaborazione) appare nel complesso inadeguata (in quanto perplessa) e viziata da contraddittorietà, stante il palese contrasto tra alcune valutazioni individuali sul punto. In ogni caso né nel giudizio collegiale né nei giudizi individuali si forniscono argomenti a supporto della ritenuta insufficienza del contributo individuale, considerato anche che la Commissione, in sede di elaborazione preliminare dei criteri valutativi, non aveva predeterminato alcun puntuale indicatore sintomatico della rilevanza/irrilevanza dell’apporto individuale.
La censura ricorsuale sul punto, pertanto, si rivela fondata.
3.2. – Con riguardo alla qualità della produzione scientifica, il carattere estremamente sintetico e onnicomprensivo del giudizio della Commissione non è idonea a dimostrare lo svolgimento “a monte” di una valutazione analitica delle pubblicazioni nei termini prescritti dall’art. 3, comma 1, D.M. n. 76 del 2012. Devono ritenersi inoltre violate, in quanto non applicate, le prescrizioni di cui all’Allegato D al D.M. cit., alla cui osservanza la Commissione si era espressamente auto-vincolata (vedi verbale n. 1 del 16.5.2013, doc. 3 ric.), che fissa quattro diverse classificazioni di merito (“eccellente”, “buono”, “accettabile” e “limitato”) che le Commissioni ASN devono applicare nella valutazione dei singoli lavori allegati dal candidato (entro il limite massimo di n. 14 pubblicazioni). Al contrario, la Commissione ha omesso ogni riferimento alle menzionate classificazioni qualitative, essendosi limitata ad un giudizio vago, generico e onnicomprensivo, di segno decisamente negativo ma non certo motivato.
3.3. – La motivazione del giudizio della Commissione sulle pubblicazioni appare infine carente e non conforme al parametro motivazionale di cui all’art. 3, comma 1, D.M. n. 76 del 2012 (e, più in generale, al principio di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990), nella parte in cui ha ritenuto che il criterio relativo alla collocazione editoriale non sarebbe stato rispettato perché la stessa “presenta le pubblicazioni talora su riviste nazionali”. L’affermazione, invero, non è fondata in punto di fatto atteso che il ricorrente ha dimostrato che almeno n. 8 delle pubblicazioni sottoposte a valutazione erano presenti su riviste internazionali (pag. 13 ric., doc. 14 ric.).
Va anche detto che la valutazione, così come espressa, non è nemmeno in linea con il criterio di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), D.M. n. 76 del 2012 che non impone certo, per un positivo apprezzamento della collocazione editoriale, che essa riguardi necessariamente riviste di rilievo internazionale, potendo anche trattarsi di “riviste di rilievo nazionale” purchè “utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare secondo il sistema di revisione tra pari”.
3.4. – Per le ragioni che precedono (e nei limiti di esse) il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
4. – Merita altresì accoglimento il terzo motivo, anche alla luce della condotta processuale dell’Amministrazione, da valutare ai sensi dell’art. 116 c.p.c., che non ha dato alcun riscontro alle due ordinanze istruttorie adottate dalla Sezione (come da superiore narrativa) al fine di ottenere puntuali chiarimenti in merito al superamento, da parte del dott. La Spada, degli indicatori bibliometrici indicati dall’allegato A) n. 2, lett. a), b) e c) del D.M. 76/2012, da parte dell’interessato, dopo aver esperito le opportune verifiche presso le banche dati “ISI Web of Science” e “Scopus”.
La verifica si rendeva necessaria alla luce delle puntuali allegazioni del ricorrente che, con riferimento al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa, vantava il possesso di n. 25 pubblicazioni complessive, rilevanti ai fini del superamento della prima mediana (relativa agli articoli in rivista e capitoli di libro). Inoltre il ricorrente ha allegato il possesso di un h-index di 5, superiore a quello di 3 riconosciutogli dalla Commissione (doc. 20 ric.).
Per quanto non possa affermarsi raggiunta sul punto una vera prova positiva a favore di quanto dedotto da parte ricorrente, alla luce di quanto rilevato deve però ritenersi non motivato e non suffragato da ineccepibili elementi di fatto il giudizio della Commissione in ordine al mancato conseguimento delle mediane da parte del dott. La Spada
Il terzo motivo è altresì fondato laddove contesta la valutazione in merito all’attività didattica, considerata “non consona al ruolo ricoperto”. La valutazione appare in sé immotivata. Il ricorrente, in ogni caso, ha dimostrato di essere stato docente in n. 17 corsi di formazione con certificazione ECM e di avere svolto svariate docenze in ambito universitario (scuole di specializzazione e corsi di dottorato) negli anni dal 2002 al 2012, sicché l’affermazione della Commissione mostra di non avere tenuto in debito conto dei dati di fatto oggettivi.
5. – Stante la fondatezza dei motivi che precedono e con assorbimento dei restanti, il ricorso del dott. La Spada merita accoglimento con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità dal medesimo riportato. Si precisa che, poiché nel corso della presente causa l’Amministrazione