TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014, 13127

Accesso ai corsi di tirocinio formativo–Risarcimento del danno-Valutazione titoli di studio–Sindacato sugli esiti delle prove

Data Documento: 2014-12-29
Area: Giurisprudenza
Massima

La scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. 

L’art. 15, comma 6, D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede la “possibilità” di attribuire ulteriori punti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni, ma non “in aggiunta” al punteggio insufficiente raggiunto nel test preselettivo, al fine di raggiungere la soglia minima prevista per l’accesso alle prove successive, bensì ai fini della predisposizione della graduatoria di merito. una volta sostenuti con esito positivo test preselettivi, prove scritte e prove orali.

La valutazione delle prove (ivi compresi, i test preselettivi) di un concorso è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, se non per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l’aver omesso di considerare taluni determinanti elementi.

Contenuto sentenza

N. 13127/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10109/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10109 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rosamilia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Palatucci, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Roma, Via Caltagirone, 15; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n.12 domicilia ex lege;
Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n.12 domicilia ex lege; 
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo
del provvedimento di mancata ammissione della ricorrente al corso per il tirocinio formativo attivo (TFA) presso l’ Universita’ di Roma “Tor Vergata” per la classe A051
Del D.M. 11 novembre 2011, n. 288 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1 del D.MIUR 10 settembre 2010, n. 249”;
del decreto direttoriale MIUR 23 aprile 2012, n. 74 con allegati, con particolare riferimento al punto 6 in cui non consente la redistribuzione dei posti disponibili
del bando dell’Università di Tor Vergata d.r. n.1256 del 3 maggio 2012;
del decreto direttorale n.52 del 5 agosto 2012;
del D.M. n.14 del 7 agosto 2012;
del verbale n.1 di insediamento della Commissione dell’8 agosto 2012, prot. n. 1867;
e con i motivi aggiunti
dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, nonché:
dell’elenco degli esiti delle prove orali del 15 dicembre 2012;
dell’elenco degli ammessi al TFA del 20 dicembre 2012;
del decreto rettorale dell’Università degli Studi di “Tor Vergata” di approvazione di graduatoria e degli atti della procedura selettiva;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente espone di essere laureata in lettere, indirizzo classico, orientamento Archeologico presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e di avere perciò partecipato alle prove preselettive per l’ammissione ai corsi universitari di Tirocinio Formativo Attivo per la classe di concorso A051 presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
All’esito di tali test, sia prima che dopo la seconda correzione, conseguiva il punteggio di 16,00/30, laddove la soglia minima prevista era quella di 21/30, non essendo stati computati i 3 punti ai quali aveva diritto in ragione del titolo di laurea e, pertanto, non veniva ammessa alle successive prove scritte.
Avverso l’esclusione dalle prove scritte, parte ricorrente ha dedotto con il ricorso principale due motivi, con i quali ha articolato svariati profili di illegittimità dello svolgimento sia delle prove preselettive nella loro interezza, sia del punteggio attribuitole , per non avere tenuto conto, ai fini del raggiungimento della soglia dei 21/30, dei titoli posseduti dalla ricorrente (e, precisamente, del punteggio riconducibile al voto di laurea).
L’Amministrazione dell’istruzione si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2012 il Collegio ha rilevato che il presente ricorso è stato erroneamente iscritto sull’odierno ruolo, atteso che nel ricorso introduttivo non è formulata alcuna domanda cautelare e ha pertanto disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo di camera di consiglio.
Con motivi aggiunti depositati in data 29 gennaio 2013 parte ricorrente ha impugnato, deducendo le medesime censure proposte con il ricorso principale, l’elenco degli esiti delle prove orali del 15 dicembre 2012 e l’elenco degli ammessi al TFA del 20 dicembre 2012, unitamente al decreto rettorale dell’Università degli Studi di “Tor Vergata” di approvazione di graduatoria e degli atti della procedura selettiva e, in via subordinata, ha proposto domanda di risarcimento del danno per equivalente, quantificato nella perdita di chance da parte della ricorrente per non aver potuto accedere ad un corso che comporta l’abilitazione all’insegnamento, oltre al danno derivante dalla perdita di un “arricchimento spirituale” e al danno derivante dalla cattiva conduzione della procedura,nella misura minima di euro 2.500, 00 (duemilacinquecento).
Nell’udienza pubblica del 6 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio rileva la permanenza dell’interesse di parte alla decisione nel merito con riferimento alla domanda di annullamento dell’intera procedura concorsuale e, quanto al resto, ai fini (risarcitori) dell’accertamento dell’illegittimità degli atti ex art.34, comma 3, c.p.a..
In particolare, l’annullamento degli atti impugnati non appare più utile per l’ammissione della ricorrente al TFA, atteso che la procedura di accesso di cui al Bando dell’Università di Roma “Tor Vergata” (d.r.1256 del 3 maggio 2012) si è ormai perfezionata e che il relativo corso si è concluso con l’approvazione delle graduatorie finali di merito e l’avvenuto rilascio dell’abilitazione all’insegnamento agli aventi diritto, senza che parte ricorrente abbia formulato nel ricorso introduttivo istanza cautelare.
Sotto tale profilo, tuttavia, il Collegio ritiene che l’azione risarcitoria, proposta solo con i motivi aggiunti, debba sin d’ora essere respinta perché infondata, in applicazione delle argomentazioni esposte dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.3/2011, sintetizzabili nel principio che “la scelta di non avvalersi della forma di tutela specifica e non (comparativamente) complessa che, grazie anche alle misure cautelari previste dall’ordinamento processuale, avrebbe plausibilmente (ossia più probabilmente che non) evitato, in tutto o in parte il danno, integra violazione dell’obbligo di cooperazione, che spezza il nesso causale e, per l’effetto, impedisce il risarcimento del danno evitabile. Detta omissione, apprezzata congiuntamente alla successiva proposizione di una domanda tesa al risarcimento di un danno che la tempestiva azione di annullamento avrebbe scongiurato, rende configurabile un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede e, quindi, in forza del principio di auto-responsabilità cristallizzato dall’art. 1227, comma 2, c.c., implica la non risarcibilità del danno evitabile”.
Limitatamente, quindi, alla parte del ricorso con cui parte ricorrente mira all’annullamento dell’intera procedura concorsuale, si ritiene comunque superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.49 comma 2 c.p.a., essendo il ricorso e i motivi aggiunti manifestamente infondati.
Giova procedere alla ricostruzione della fattispecie, sulla base della disciplina normativa di riferimento.
Il Decreto MIUR n. 249 del 10 settembre 2010 ha dettato il regolamento della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto, il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all’insegnamento, di durata annuale, istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado.
Gli accessi al tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del MIUR.
Le Università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso.
La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale.
Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ai sensi dell’art 10, comma 7, del citato decreto il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi.
Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti; la risposta non data o errata vale 0 punti.
Ai sensi dell’art 10, comma 8, del citato decreto, per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
Il successivo Decreto Ministeriale emanato in data 11 novembre 2011, riguardante la definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, ha delineato le caratteristiche del test preselettivo come segue:
a) Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana;
b) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso;
c) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore;
d) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
Infine, il Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74, all’art. 3, ha stabilito che:
a) il test preliminare di cui all’articolo 1, comma 1 è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l’unica esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe.
Il MIUR, con decreto del 5 agosto del 2011, ha quindi costituito un’apposita Commissione di esperti con il compito di predisporre i test della prova preliminare di accesso al TFA per l’a.a. 2011-2012. Le prove preselettive si sono quindi svolte tra il 6 e il 31 luglio 2012.
Con la prima censura del ricorso principale, riproposta con i motivi aggiunti, parte ricorrente censura violazione dell’art.15, co.5,8 e 13 del D.M. 249/2010, per la mancata considerazione dei titoli della ricorrente ai fini dell’ammissione alla prova scritta.
Argomenta parte ricorrente che tale disposizione non farebbe alcun riferimento al fatto che tale punteggio debba essere calcolato esclusivamente con riferimento all’esito dei test, e che tale illegittima limitazione sarebbe stata inserita solo con il successivo art.1 comma 11 del D.M. 11 novembre 2011 e riproposta nelle indicazioni operative del decreto direttoriale 23 aprile 2012 (art.4, comma 1) e, quindi, richiamata nell’art.8 del Bando.
In particolare, avuto riguardo al voto di laurea (106), la ricorrente avrebbe avuto diritto all’attribuzione di 3 punti aggiuntivi, ai sensi dell’allegato A del D.M. 11 novembre 2011.
Tale censura, oltre che inammissibile per tardiva impugnazione, in parte qua, del D.M. 11 novembre 2011, è infondata.
Infatti, il comma 5 del D.M. 249/2010 richiamato da parte ricorrente nel prevedere che “5. Le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e’ predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita’ indicate nel comma 13”, diversamente dalla tesi sostenuta da parte ricorrente, prevede la “possibilità” di attribuire ulteriori punti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni, ma non “in aggiunta” al punteggio insufficiente raggiunto nel test preselettivo, al fine di raggiungere la soglia minima prevista dal comma 8, bensì ai fini della predisposizione della graduatoria di merito – come chiaramente emerge dal successivo comma 14 del medesimo articolo del richiamato D.M. e come, nel caso specifico, precisato nell’art.8 del Bando di selezione- , una volta sostenuti con esito positivo test preselettivi, prove scritte e prove orali. In tale ipotesi soltanto, quindi, potranno essere attribuiti i punti, secondo quanto previsto dal comma 13.
Con la seconda censura del ricorso principale, ribadita con il secondo dei motivi aggiunti, parte ricorrente ha contestato l’erronea formulazione dei quesiti, atta a determinare il disorientamento nei candidati anche sotto il profilo della perdita di tempo patita, al punto che per ovviare a tale inconveniente sarebbe stato opportuno, anziché annullare tutta la prova, iscrivere l’interessata in soprannumero, nonché la somministrazione di “quiz più adatti ad un programma televisivo che alla selezione di aspiranti alla professione di insegnante”, inidonei quindi- come richiesto dall’art.15 del DM n.249/2010, a vagliare le effettive conoscenze disciplinari dei candidati; inoltre, ha dedotto l’irragionevolezza della previsione della soglia minima di punteggio stabilita in 21/30 per accedere alla prova scritta, considerata la disponibilità di ben 50 posti per tale classe, alla quale sono stati ammessi solo 19 candidati. Inoltre, ha evidenziato come la stessa Commissione, con verbale dell’8 agosto 2012, ha ammesso che tra le domande ambigue,oggetto di potenziale oggetto di intervento in autotutela, ve ne erano comunque alcune che contenevano una risposta “più pertinente”. Tra queste, rientrerebbero le risposte fornite dalla ricorrente alle domande 1,27,42,43,53 e 58 (come da numerazione del test fornito alla candidata). Con riferimento alle risposte fornite a tali quesiti, la ricorrente contesta che a seguito dell’esercizio del potere di autotutela la Commissione le ha riconosciuto il medesimo punteggio attribuito “artificialmente” a tutti i ricorrenti, compresi quelli che a tali domande non avevano risposto o non avevano individuato risposte pertinenti mentre, ad avviso della stessa, la dott.ssa Rosamilia avrebbe dovuto ottenere, avendo risposto in modo corretto o pertinente, un punteggio aggiuntivo.
Tali profili di censura devono ritenersi inammissibili, essendo precluso al Giudice amministrativo sindacare nel merito l’esercizio dell’attività amministrativa. Come è noto, infatti, la valutazione delle prove (ivi compresi, i test preselettivi) di un concorso è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, se non per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l’aver omesso di considerare taluni determinanti elementi, vizi che non si ravvisano nel caso di specie, in cui la Commissione risulta avere fatto corretta ed esauriente applicazione dei criteri di valutazione prestabiliti, in modo ragionevole e immune, dunque, dai vizi valutabili nel c.d. sindacato esterno. In particolare, non compete al Collegio – in mancanza di profili di illegittimità rilevabili ictu oculi- valutare l’irragiungibilità della soglia minima dei 21 punti perché troppo alta; la decisione di non ammettere comunque chi non avesse raggiunto tale punteggio pur a fronte di ulteriori posti disponibili; la bontà o meno dei quesiti somministrati; la determinazione assunta dall’amministrazione con riferimento alla decisione di non rinnovare la procedura anche a fronte di quesiti ambigui; la valutazione di attribuire, comunque, il medesimo punteggio a tutti i candidati, a fronte quesiti formulati in modo ambiguo.
Quanto, invece, al profilo di censura inerente alla contestazione della regolarità della procedura sotto il profilo della predisposizione di tali quesiti da parte di una Commissione di “esperti”, nominata con decreto del 5 agosto 2011- costituita in realtà da ispettori e docenti provenienti da varie regioni d’Italia, ben lontani dal possedere le necessarie competenze- esso appare generico, in mancanza di riferimenti specifici, non essendo l’allegato elenco elemento utile al Collegio dimostrare la presunta incompetenza e ritenendosi a tal fine ininfluente, non essendo indicata la norma violata, che i rispettivi atti di nomina non abbiano indicato in virtù di quale titolo sia stato riconosciuto a ciascun componente il titolo di “esperto”.
Con riferimento ai motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con cui si contesta specificatamente la legittimità del D.M. n.14 del 7 agosto 2012 e della conseguente procedura in autotutela, si rileva invece che:
a) non sussiste il dedotto profilo di violazione e falsa applicazione dell’art.15, co.5, D.M. 249/2010 e dell’art.21 nonies della legge n.241/199, difetto di competenza, disparità di trattamento , ravvisato da parte ricorrente nella circostanza che ai sensi dell’art.4 co.2 d.lgs.165/2001 spetterebbe al Dirigente, e non al Ministro, di deliberare l’eventuale esercizio del potere di autotutela, nominare una nuova commissione e individuare i singoli componenti, accertare eventuali errori, decidere discrezionalmente se rinnovare o meno la procedura etc., spettando l’annullamento degli atti amministrativi illegittimi, secondo il principio del contrarius actus, all’autorità che li ha emanati. Ed infatti, con il D.M. suindicato, il Ministro, nell’esercizio dei poteri ad esso riconosciuti dall’art. 2, comma 416, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, non ha affatto “annullato” gli esiti della correzione già espletata ma,al contrario, ha valutato di procedere alla nomina di una nuova Commissione di accademici, competenti per le discipline di insegnamento oggetto delle prove, a cui affidare l’incarico di procedere alla verifica della correttezza dell’intera batteria di test, con la sola finalità di attribuire ai candidati il punteggio positivo ogniqualvolta un item fosse riconosciuto errato o mal formulato, proprio in alternativa alla decisione di procedere all’annullamento delle prove già espletate, che “avrebbe travolto l’interesse legittimo dei candidati già ammessi alle successive prove, oltre a provocare ingiustificati aggravi di spesa pubblica, e che la riduzione del punteggio minimo necessario per il superamento della prova, avrebbe comunque presupposto una modifica del D.M. n.249/2010 che fissa nell’art.15 tale soglia a 21 punti, con i tempi occorrenti per l’approvazione di tale modifica”, giammai potendo spettare tale decisione, espressione di poteri di indirizzo politico-amministrativo, ad un dirigente dell’amministrazione, ai sensi dell’art.4 d.lgs.n.165/2001, come sostenuto da parte ricorrente.
b) non è fondata la censura inerente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento essendo, come è noto, tale obbligo espressamente escluso dall’art. 13, l. n. 241/1990 con riferimento agli atti generali, categoria nella quale rientra il D.M.impugnato;
c)non è fondata, in quanto non pertinente alla fattispecie esaminata, la censura con cui si deduce l’illegittimità del verbale n.1, di insediamento della Commissione dell’8 agosto 2012, prot. n. 1867, per violazione dei principi inerenti al c.d. “collegio perfetto”, argomentata sulla considerazione che la decisione di distinguere, in sede di annullamento, le domande ambigue e le risposte più pertinenti non sarebbe stata presa da tutta la Commissione, bensì solo da una parte di essa (cfr.doc.11).
In particolare, in tale seduta, è stata definita la procedura da adottare per la revisione degli items, affidandosi a ciascun componente della Commissione di verifica dei test con riferimento alle specifiche competenze, il compito di individuare, in via generale e non con riferimento ad uno specifico candidato, gli eventuali errori sia nella formulazione della domanda che nella risposta inizialmente indicata come corretta dall’amministrazione, elaborando, ove possibile, l’elaborazione della nuova matrice.
In tale fase, quindi, non si evince nè in capo ai singoli componenti della Commissione di verifica dei test né in capo alla Commissione medesima, nella sua interezza, alcun potere di valutazione delle prove preselettive svolte dal singolo candidato (ciò che emerge in modo chiaro dal verbale impugnato, che evidenzia come tali schede sarebbero state successivamente trasmesse al CINECA al fine di “rivalutare le prove dei candidati, assegnando il punteggio positivo a tutti gli items riconosciuti errati”).
Né si vede, del resto –premesso che in ogni caso si tratta di valutazione di merito non sindacabile dal Giudice amministrativo- perché l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a tutti i candidati per le domande ritenute inficiate da errori (alle quali sono state equiparate quelle con due o più risposte esatte, anche ove una fosse più pertinente dell’altra, o quelle con nessuna risposta esatta o con una formulazione sbagliata nonché quelle comunque formulate con termini ambigui, in grado di disorientare il candidato), senza distinzioni tra chi già avesse risposto ab origine in modo corretto, debba considerarsi lesivo della posizione di tali candidati e addirittura condurre all’annullamento dell’intera procedura concorsuale, atteso che l’accesso alle successive prove del TFA era comunque garantito a tutti i candidati che avessero conseguito il punteggio di 21/30 nei test di accesso di cui si tratta.
In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno respinti nella parte in cui tendono all’annullamento dell’intera procedura di selezione e, per il resto, va respinta la domanda risarcitoria ex art.34 c.p.a. proposta con i motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Respinge la domanda di risarcimento del danno ex art.34, comma 3, c.p.a. proposta con i motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila) di cui euro 1.000,00 pro parte al MIUR ed all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)