Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo applicabile alla fattispecie l’art. 4, comma 2 bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 poiché, per effetto della pronunzia cautelare, è stata ottenuta l’immatricolazione al primo anno del corso di studi e, quindi, essendo stati sostenuti i relativi esami, è stata ottenuta l’ammissione al secondo anno, in tal modo essendo stato conseguito il bene della vita a cui la parte ricorrente aspirava.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 gennaio 2018, n. 1010
Studenti-Accesso università-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 01010/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11805/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11805 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Trunfio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Università degli Studi di Messina, Cineca – Consorzio Interuniversitario non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento con il quale è stato disposto nei confronti di parte ricorrente l’annullamento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia – odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016, con conseguente esclusione dalla relativa graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In via preliminare, ritiene il Collegio che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in considerazione dei numerosi precedenti dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Nel rispetto del principio di sinteticità di cui all’art. 3 c.p.a., inoltre, si ritiene di prescindere dalla descrizione dell’andamento del processo, per cui si rimanda agli atti di parte.
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso gli Atenei in epigrafe indicati.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato, sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti), non è stata ammessa alla frequenza dei corsi. Evidenzia, quindi, che in mancanza dei profili di illegittimità denunziati avrebbe invece potuto conseguire un punteggio superiore.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla frequenza del corso di laurea cui aspira.
In via gradata, ha chiesto il risarcimento del danno in forma generica, derivante dalla perdita di chance per il doppio sbarramento del completamento degli studi e del reperimento di un posto di lavoro da medico, oltre i costi sostenuti per la partecipazione alla prova.
Tanto premesso, in via preliminare, va evidenziato che parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 3 novembre 2017, una memoria nella quale ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito per tutti i ricorrenti, in virtù del consolidamento della posizione – secondo l’orientamento espresso dalla Sezione anche da ultimo con sentenza n. 4689/2017 e precedentemente anche dal Consiglio di Stato, sez.VI, n. 2298 del 6 maggio 2014 che nella fattispecie in questione ha ritenuto applicabile l’art. 4 comma 2 bis d.l. n.115/2005 – poiché, per effetto della pronunzia cautelare, è stata ottenuta l’immatricolazione al primo anno del corso di studi e, quindi, essendo stati sostenuti i relativi esami, è stata ottenuta l’ammissione al secondo anno, in tal modo essendo stato conseguito il bene della vita a cui la parte ricorrente aspirava.
Tanto premesso, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che evidentemente presuppone l’interesse al mantenimento della posizione di vantaggio conseguita per effetto del provvedimento cautelare, non è consentito al Collegio, anche in ossequio ai principi evidenziati dall’Adunanza Plenaria n.5/2015, di potersi pronunciare su censure invalidanti dell’intera procedura (diversamente da quanto ritenuto in fattispecie analoga da T.A.R. Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129), non resta al Collegio che dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che nel caso in esame il consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente deriva non dall’applicazione dell’art.4 comma 2 bis d.l. n.115/2005, bensì dal superamento degli esami del primo anno del corso di studi, che ha determinato il conseguente provvedimento dell’amministrazione di consentire l’ammissione alla frequenza del secondo anno, su posti evidentemente vacanti e ritenuti utili per l’ammissione del ricorrenti.
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con consolidamento della posizione di studente di parte ricorrente.
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 29/01/2018