TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 febbraio 2016, n. 1528

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Regola dell’anonimato e principio di segretezza della prova

Data Documento: 2016-02-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle prove concorsuali, di per sé sola la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica non è tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale.

Contenuto sentenza

N. 01528/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08608/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8608 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Sammartino, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via Palestro, 78; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita’ degli Studi di Catania, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Universitario Cineca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Trusso, [#OMISSIS#] Pratini; 
per l’annullamento
Della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’.a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014,dell’avviso pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Catania sui candidati risultati assegnati e prenotati per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università stessa,della prova di ammissione al ridetto corso di laurea svoltasi presso l’Ateneo catanese in data 8 aprile 2014 e di tutti gli atti meglio indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione anche in soprannumero al corso di laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania dall’a.a. 2014/2015 nonché per la condanna delle Amministrazioni all’ammissione,e con motivi aggiunti dell’11 luglio 2014per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. conseguente all’accoglimento del ricorso principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Universita’ degli Studi di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, sfociato nella graduatoria unica nazionale pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, che vede i ricorrenti collocati in posizione non utile.
In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).
Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.
Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame – il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Sardegna, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)