TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 febbraio 2016, n. 1581

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2016-02-03
Area: Giurisprudenza
Massima

La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tale caso-in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2004, n. 3041).

Contenuto sentenza

N. 01581/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11266/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11266 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Donnarumma, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca, Universita’ degli Studi di Salerno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Celotto, Vittoria Pesiri, [#OMISSIS#] Sorrentino; 
per l’annullamento
della graduatoria definitiva di merito dei candidati ammessi a frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015 – risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, nel corso del giudizio, parte ricorrente ha reso noto al collegio di essere stata immatricolata con riserva al corso di laurea in medicina presso l’Università di suo interesse, che frequenta regolarmente;
Preso atto che, nell’ultima memoria difensiva nonché in occasione dell’udienza pubblica di discussione della causa, parte ricorrente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica di iscritta alla facoltà di medicina;
Considerato che quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto “la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (tra le molte, si leggano Cons. Stato, quarta sezione, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; T.A.R. Lazio, Roma, prima sezione, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 7327 del 12 marzo 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, quarta sezione, n. 22318 del 3 novembre 2010);
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero della parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)