L’art.4 del d.m. 120 del 2016, prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri: in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 gennaio 2020, n. 33
Abilitazione scientifica nazionale- Analitica valutazione di titoli e pubblicazioni - Obbligo di motivazione
N. 00033/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2019 proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] Calcaterra rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] Maurici e [#OMISSIS#] Malacarne con domicilio digitale da PEC come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale, reso pubblico in data 6 novembre 2018, con cui la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare la dott.ssa Calcaterra come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione unanimamente ha ritenuto di non abilitare la dottoressa Calcaterra come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Illegittimità per violazione e falsa applicazione e/o erronea applicazione degli artt. 4 e 8 del DPR 95/2016 e degli artt.15 e 16 della L. n.240/2010. Violazione e falsa e/o erronea applicazione dell’art.8, comma 4, del DPR n.222/2011. Violazione art.97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento e illogicità manifesta anche in relazione alla violazione degli artt.3, 4, 5 e 6 del DM 120/2016 e dell’art.5 del DM n.1532/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti, travisamento e illogicità manifesta anche in relazione alla violazione dei criteri di cui al verbale n.1 dell’11.11.2016 della Commissione.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità è stato adottato in quanto la Commissione:
a) ha ritenuto che la candidata era in possesso solamente di n.2 titoli tra gli 8 precedentemente individuati dal suddetto organo;
b) ha evidenziato che “Le pubblicazioni sono nella maggior parte congrue secondo la declaratoria che inerisce al settore scientifico disciplinare MED-38/MED-39 e secondo i criteri definiti dalla Commissione nella seduta dell11.11.2016 e l’apporto individuale è adeguato. Tuttavia la Commissione ritiene che la qualità scientifica delle pubblicazioni sia globalmente di livello modesto: inoltre tra i lavori scientifici della candidata non sono allegate pubblicazioni di prestigio edite su riviste che secondo i parametri internazionali di valutazione occupano una posizione di rilievo, anche quelle di discreto livello sono in forte minoranza. Il titolo relativo alle pubblicazioni non si ritiene quindi soddisfatto”:
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò premesso, per quanto concerne il mancato possesso di n.3 titoli la Commissione non ha riconosciuto:
I) il titolo di cui al punto a) (organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero) poiché la candidata “documenta un’attività congressuale come relatore in massima parte circoscritta all’area geografica dove la candidata esercita la professione e non sono presenti relazioni su inviti a Convegni di carattere nazionale o internazionale di particolare prestigio: la Commissione prende atto che alcuni convegni cui la candidata ha partecipato sono fuori sede: la Commissione ritiene tuttavia che il livello dei convegni sia scarsamente prestigioso e, pertanto, non utili a consentire visibilità nazionale e quindi per attribuire il punto a)”;
II) il titolo di cui al punto c) (Responsabile di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e private) atteso che dalla documentazione prodotta si evinceva solo un ruolo di partecipante e non di responsabile;
III) il titolo di cui al punto d) (Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari) dato che era stata documentata solamente la concessioni di finanziamenti ottenuti localmente che non venivano filtrati da revisione tra pari;
IV) il titolo di cui al punto e) (Direzione o partecipazioni a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) in quanto “le riviste riportate o non sono indicizzate o il loro impatto è sicuramente non prestigioso;
V) il titolo di cui al punto f) (Partecipazione al Collegio dei docenti ovvero attribuzioni di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero) dato che era stata documentata unicamente l’attività all’interno di corsi di Master;
VI) il titolo di cui al punto g) (Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali) in quanto dalla documentazione presentata veniva riportata unicamente un’attività istituzionale.
Risulta fondata il profilo di doglianza con cui è stata contestato il mancato riconoscimento del titolo di cui al punto a).
Al riguardo il Collegio sottolinea che:
a) la tesi della Commissione, la quale non ha riconosciuto come rilevanti le partecipazioni come relatore a convegni di carattere scientifico in quanto tenutisi nell’area geografica dove la candidata esercita la professione, risulta essere una palese ed illegittima forzatura del dettato normativo, il quale non attribuisce alcuna rilevanza preclusiva a tal fine alla sede in cui i convegni si sono tenuti, attesa la generica previsione della norma;
b) per quanto concerne, invece, lo scarso prestigio dei convegni tenutisi in una sede diversa cui la ricorrente ha partecipato come relatore, il criterio in questione fa riferimento unicamente al carattere scientifico dei convegni non richiedendo a tal fine una particolare qualità dei convegni de quibus, tenuto conto, altresì, che nessun criterio è stato previsto dalla normativa in materia, al fine di circoscrivere la discrezionalità della Commissione valutatrice, per definire un convegno come prestigioso.
Ugualmente fondato è il profilo di doglianza formulato avverso il mancato riconoscimento del titolo di cui al punto c) atteso che, come riportato a pag. 9 del gravame, in alcun modo contestato in punto di fatto dalla resistente amministrazione, la ricorrente ha dimostrato di essere stata responsabile di n.15 studi e ricerche scientifiche affidati alla stessa da notorie e qualificate istituzioni pubbliche o private (Consorzio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sud- Centro di Ricerche Farmacologiche e Biomediche; l’Istituto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Milano, Fondazione IRCCS Policlinico San [#OMISSIS#] di Pavia, l’Università degli Studi di Pavia).
Pure fondato è il motivo di doglianza dedotto avverso il mancato riconoscimento del titolo di cui al punto g) in quanto la Commissione de qua nella medesima composizione aveva riconosciuto tale titolo nel 2017, mentre nel contestato giudizio in modo del tutto apodittico ne ha negato il possesso senza evidenziare alcuna ragione in grado di giustificare tale nuova opposta valutazione.
La fondatezza delle doglianze con cui è stata prospettata l’illegittimità del mancato riconoscimento dei titoli di cui ai punti a) e c), con il conseguente riconoscimento della sussistenza dei presupposti legittimanti il possesso dei titoli de quibus da parte della ricorrente, esime il Collegio dall’esaminare le altre doglianze formulate avverso il mancato riconoscimento dei titoli di cui ai punti d), e) ed f), atteso che in forza dell’accoglimento delle doglianze di cui sopra la dottoressa Calcaterra risulta esser in possesso di un numero di titoli (n.4) superiore a quello minimo (n.3) previsto dalla vigente normativa.
Per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche della candidata deve essere rilevato che:
a) la Commissione ha ritenuto che la qualità scientifica delle stesse era globalmente modesta e che non risultavano pubblicate in riviste che secondo i parametri internazionali di valutazione occupavano una posizione di rilievo;
b) tale giudizio risulta essere del tutto immotivato ed apodittico in quanto non sono state indicate, nemmeno sinteticamente, le ragioni, sia con riguardo alla qualità delle pubblicazioni sia con riguardo allo scarso prestigio delle riviste su cui sono state edite, che hanno giustificato tale conclusione, in palese contrasto con quanto prescritto dalla normativa in materia sopra richiamata.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con annullamento del contestato giudizio, con assorbimento delle altre doglianze non esaminate e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.865 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 03/01/2020